Come di seguito spiega il nostro avvocato Mario Caligiuri, la soluzione è al quanto semplice, basta solo la buona volontà di fare una semplice modifica legislativa, ad una norma già esistente.
“La soluzione capirete bene che In pratica la norma ex art. 364 c.p., limitata ai delitti contro la personalità dello Stato, andrebbe solo integrata inserendo per le ragioni enunciate i reati indicati nei 10 articoli così come denominati, riportati in corsivo ed evidenziati in grassetto. Non si determinerebbe alcuna antinomia né con le altre norme del codice penale né conflitto con le disposizioni dell’intero sistema.
Art. 364 c.p. OMESSA DENUNCIA DI REATO DA PARTE DEL CITTADINO
Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato (241-313) per il quale la legge stabilisce l’ergastolo, nonché dei delitti di violenza sessuale in danno di minore (artt. 609 bis, 609 ter, 609 octies) di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater) quando procedibili d’ufficio, di corruzione di minorenne (art.609 quinquies),di adescamento di minorenni (art.609 undicies), di prostituzione minorile (art. 600 bis), di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico (art. 600 ter, 600 quater e 600 quater1) non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità indicata nell’articolo 361 è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 103 a euro 1032.
Nulla di più o di diverso.”