N. 2408/2013 R.G.N.R. Mod.21 |
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo |
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE – artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 – |
Al Sig. Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo |
Si trasmettono, con richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p. – gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nei confronti di VERRI Ilario per il reato previsto e punito dall’art. 609 c.p .. Con nota 225/A/2013/68990/3462/Ufil-l”(punt) del 15.1.2013, il Servizio Centrale Operativo del Ministero dell’Interno Italiano comunicava a questo Ufficio che l’Unità Nazionale Europol aveva raccolto una segnalazione relativa ad abusi sessuali commessi da due sacerdoti italiani missionari in Mozambico nei confronti di minori. La denuncia proveniva da un soggetto che aveva svolto attività di insegnamento in Mozambico; il denunciante avrebbe altresì effettuato analoga comunicazione all’Ambasciatore del Mozambico a Bruxelles, al Commissario per gli Affari interni, nonché alla Polizia Criminale e all’Autorità Giudiziaria Portoghese. I denunciati abusi sarebbero stati commessi da Padre Ilario VERRI e Padre Luciano COMINOTTI, appartenenti alla Congregazione dei Padri Dehoniani, impegnati in un orfanotrofio sito in Guruè Zambezia c.p. 109, Centro Polivalente Leao Dehon, gestito e/o sotto il controllo dell’autorità ecclesiastica. Le condotte quindi integravano la violazione dell’art. 609 bis e quater del codice penale italiano (puniti con una pena edittale da cinque a dieci anni di reclusione); sussisteva pertanto la competenza di questa A. G. ai sensi dell’art. 10 c.p.p. e dell’art. 9 c.p. italiano che “il cittadino che commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato”. Sussiste altresì la competenza italiana ai sensi dell’art. 604 c.p. secondo cui “le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies si applicano altresì quando il fatto è commesso ali’ estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano”. L’acquisizione della documentazione relativa all’indagine effettuata dal Dipartimento di Investigazione di Lisbona ( attesa la nazionalità del denunciante), non ha apportato elementi di novità rispetto a quanto già dichiarato da Joao Gomes de Oliveira, ma ha consentito di riscontrare almeno parzialmente le sue dichiarazioni, rendendo verosimile la ricostruzione dei fatti e conferendo iniziale credibilità anche alle dichiarazioni relative ai sospetti di abuso sessuali. |
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PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Bergamo |
Il denunciante – sentito a SIT in Barcellona (E) con commissione rogatoria alla presenza del P .M. italiano – ha confermato le dichiarazioni rese a suo tempo a tutte le Autorità Giurisidizionali con le quali aveva avuto modo di interloquire. In particolare, rimandando alla completa lettura delle sue dichiarazioni, Joao Oliveira affermava di aver ricevuto confidenze da un ragazzo di nome xxxx che gli avrebbe confidato di aver subito abusi sessuali non meglio descritti da Padre Cominotti, e che il ruolo dell’indagato VERRI sarebbe limitato a tolleranza di tali abusi. Al di là della scarsa descrizione delle condotte, e quindi dell’impossibilità di valutare se le medesime costituiscano violazione della norma penale ipotizzata, deve evidenziarsi che non è neppure chiara l’età della persona offesa, in modo che non può neppure apprezzarsi se e in quali termini possa configurarsi una qualche condotta di violenza o minaccia ovvero di abuso sessuale aggravato dalla qualità dell’indagato. Del resto, le eventuali condotte addebitabili al VERRI – anche nella versione accusatoria resa dal denunciante – sarebbero qualificabili come omissive ex art. 40 cpv. c.p.; può in tale direzione dubitarsi che il VERRI avesse un qualche obbligo giuridico di impedire l’evento contemplato dalla norma ipotizzata, e che pertanto costituisca reato a suo carico. Infine, nessun elementi sufficiente è emerso neppure in merito a presunti viaggi organizzati da Padre VERRI con finalità “sessuali”; al di là infatti della competenza funzionale della Procura Distrettuale di Brescia ex art. 51 c.p.p., i testi escussi xxxxx, xxxxxx e xxxxxx ( e altresì lo stesso indagato) hanno escluso qualunque finalità diversa dal mero volontariato missionario, e in tale direzione non riscontrano le dichiarazioni del denunciante. Peraltro, i testi contestano di avere ricevuto le confidenze (riferite invece da Joao Gomes de Oliveira) in merito a condotte criminali di P. VERRI. La difficoltà di reperire gli ulteriori testimoni indicati dal denunciante, e la nazionalità delle persone informate sui fatti (spesso non italiane, come del resto lo stesso denunciante), unitamente alla mancata collaborazione delle Autorità Giudizarie del Mozambico che non hanno ritenuto di dare seguito alla rogatoria, non consentono a questo Pubblico Ministero di proseguire nelle indagini. Bergamo, 27 febbraio 2014 |
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