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Portale della Rete L'ABUSO - Associazione sopravvissuti | News | Chiesa e pedofilia, l’omertà imposta da Ratzinger

Chiesa e pedofilia, l’omertà imposta da Ratzinger

Redazione WebNews by Redazione WebNews
28 Marzo 2010
in News
Reading Time: 21 mins read
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Il teologo Hans Küng in un suo recente intervento sul quotidiano la Repubblica ha accusato esplicitamente papa Ratzinger di avere imposto il silenzio sul dilagare della pedofilia nel clero cattolico e ha citato a questo proposito un ben preciso documento firmato nel 2001 dal pontefice. E’ lo stesso documento che in Germania ha fatto pubblicamente infuriare il ministro degli Interni. Hans Küng ha specificato che sui casi di pedofilia Ratzinger ha imposto il “segreto pontificio”, che però nessuno sa cosa sia. Eppure sia l’intero testo del documento firmato dall’attuale papa e sia il testo della definizione vaticana di cosa sia il segreto pontificio sono stampati e ben commentati nell’appendice del libro “Emanuela Orlandi – La Verità: dai Lupi Grigi alla banda della Magliana”, edito nel 2008 da Baldini-Castoldi-Dalai e scritto dal giornalista Pino Nicotri. Il quale per giunta ne aveva già ampiamente parlato nel suo blog www.pinonicotri.it e prima ancora sul blog che aveva sul sito del settimanale L’espresso. Stranamente però i mass media hanno continuato a far finta di niente nonostante la frequente riproposizione dei due documenti sul blog di Nicotri man mano che esplodeva il nuovo scandalo della pedofilia nel clero in Irlanda e in Germania, e nonostante le molte interviste date a radio e tv non solo private.
Per gentile concessione dell’autore pubblichiamo quindi l’intera appendice del suo libro dedicata appunto alle responsabilità di papa Ratzinger in questo brutto argomento e al cosa sia esattamente il misterioso “segreto pontificio”.

IL MURO DEL “SEGRETO PONTIFICIO”: SILENZIO OBBLIGATORIO SUI RELIGIOSI PEDOFILI E/O ADESCATORI IN CONFESSIONALE 

pino nicotridi Pino Nicotri

Il silenzio e l’omertà della Segreteria di Stato del Vaticano possono sorprendere, ma se ne comprende meglio l’origine e il motivo se si è a conoscenza del fatto che in tutto il mondo i religiosi di professione hanno l’obbligo del “segreto pontificio” per tutto ciò che riguarda gli atti sessuali con maggiorenni adescati durante il sacramento della confessione o ai danni di minori comunque adescati e abusati. Si tratta di un ordine aggiornato nel 2001 per volontà proprio di Wojtyla e a firma degli allora monsignori Joseph Ratzinger e Tarcisio Bertone. Nel caso Emanuela sia stata vittima di abusi sessuali, l’obbligo di preti, sacerdoti, monaci e monache dentro e fuori il Vaticano era tenere la bocca cucita, quali che fossero le conseguenze degli ipotetici abusi. Vediamo meglio questa scivolosa faccenda raccontando qualche caso realmente accaduto e vedendo come lo stesso confessionale oggi diffuso in tutte le chiese è nato proprio per tentare di arginare gli abusi sessuali dei religiosi, da sempre fin troppo in voga.

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Al tempo del caso Orlandi il segretario dell’anticamera del papa era una persona molto particolare: il già allora noto pedofilo monsignor Julius Paetz, polacco come Wojtyla. Dopo qualche tempo è stato promosso arcivescovo di Poznan e in tale veste spedito in Polonia. Nonostante l’accumularsi di denunce – almeno 14 – per abusi sessuali ai danni di giovani seminaristi, il pedofilo Paetz stava per essere elevato, sempre da Wojtyla, alla prestigiosa carica di primate della Polonia quando il governo polacco ha deciso di rompere gli indugi ed uscire allo scoperto per evitare l’insulto e l’infamia di una tale promozione. Minacciando pubblicamente di cacciare l’arcivescovo dal Paese, Varsavia il 28 marzo 2002 riusciva a ottenerne le dimissioni. Insomma Paetz, accolto di nuovo in Vaticano e questa volta come un perseguitato – nella cattolicissima Polonia! – e un eroe era un accanito pedofilo. Così come Emanuela Orlandi era una bella minorenne. Essendo lei di sesso femminile, non è detto che Paetz volesse aggiungerla al suo carnet, ma alla luce dei molti scandali di sacerdoti stupratori di minorenni di entrambi i sessi non è una ipotesi da escludere a priori. Per esempio, la settimana della Pasqua del 2006 è esploso in Italia lo scandalo di un parroco fiorentino, don Lelio Cantini, che per l’appunto collezionava da decenni violenze sessuali ai danni di bambini e bambine.

Una ventina di vittime di Cantini, ormai adulte, si sono rivolte con fiducia alla Chiesa, anziché ad avvocati e tribunali, inviando fin dal gennaio 2004 alla curia locale esposti e memoriali sulle violenze sessuali subite quando erano bambini dal sacerdote titolare della parrocchia Regina della Pace. A furia di insistere, hanno ottenuto qualche incontro prima con l’arcivescovo Silvano Piovanelli e poi con il suo successore arcivescovo Ennio Antonelli oltre che nel frattempo con l’ausiliare Claudio Maniago. Tutto quello che sono riusciti però a ottenere è stato il trasferimento del parroco mascalzone in un’altra parrocchia della stessa diocesi a far data dal settembre 2005, cioè ben 20 mesi dopo gli esposti. Il trasferimento è stato motivato ufficialmente “per motivi di salute”, vale a dire senza che il parroco pluristupratore di lungo corso venisse né denunciato alla magistratura né svergognato in altro modo né privato dell’abito talare con la sospensione “a divinis”.

Deluse, le vittime e i loro familiari si sono allora rivolti al papa, con una lettera del 20 marzo 2006 recante in allegato i dettagliati memoriali di dieci tra le venti vittime che avevano iniziato a protestare. “Non vogliamo sentirci domani chiedere conto di un colpevole silenzio”, hanno spiegato al papa il 13 ottobre 2006 con una nuova missiva, nella quale a proposito dell’ex parroco parlano di “iniquo progetto di dominio sulle anime e sulle esistenze quotidiane”. I dieci lamentano anche come a quasi due anni dall’inizio delle denunce dalla Chiesa fiorentina non fosse ancora arrivata né “una decisa presa di distanza” dai personaggi della curia resi edotti della vicenda né “una scusa ufficiale” e neppure “un atto riparatore autorevole e credibile”.

Alla loro missiva ha risposto il cardinale Camillo Ruini, all’epoca numero uno della Conferenza Episcopale Italiana, ma in un modo francamente incredibile, di inaudita ipocrisia e mancanza di senso della responsabilità. Il famoso cardinale, tanto impegnato nella lotta incessante contro la laicità dello Stato italiano, a fronte alle porcherie del suo sottoposto si rivela quanto mai imbelle, omertoso e di fatto complice: tutta la sua azione si riduce a una lettera agli stuprati per ricordare loro che il parroco criminale il 31 marzo ha lasciato anche la diocesi e per augurare che il trasferimento “infonda serenità nei fedeli coinvolti a vario titolo nei fatti”. Insomma, fuor dalle chiacchiere e dall’ipocrisia, Ruini si limita a raccomandare che tutti si accontentino della rimozione di Cantini e se ne stiano pertanto d’ora in poi zitti e buoni, paghi del fatto che il prete pedofilo e stupratore sia stato spedito a soddisfare le sue brame carnali altrove. Come a dire che i parenti delle vittime della strage di piazza Fontana o del treno Italicus si sentano rispondere dal Capo dello Stato non con il dovuto processo ai colpevoli, bensì con una letterina buffetto sulle guance che annuncia, magno cum gaudio, che i colpevoli anziché andare in galera sono stati trasferiti in altri uffici e che pertanto augura, cioè di fatto ordina, “serenità” tra i superstiti e i parenti delle vittime. Un simile comportamento oggi non ce l’hanno neppure gli Stati Uniti: è vero che non permettono a nessuno Stato estero di giudicare i propri soldati quali che siano i crimini da loro commessi nei loro territori, da Mai Lay al Cermis, da Abu Graib a Guantanamo e Okinawa, ma è anche vero che gli Usa anziché stendere il velo omertoso del segreto li processano pubblicamente in patria e non sempre in modo compiacente.

Il dramma però è che Ruini ai fedeli fiorentini che hanno subìto quello che hanno subìto non poteva rispondere altrimenti, perché – per quanto possa parere incredibile – a voler imporre il silenzio, anzi il “segreto pontificio” sui reati gravi commessi dai religiosi, compresi gli stupri di minori, è stato proprio l’attuale papa, Ratzinger. Con una ben precisa circolare inviata ai vescovi di tutto il mondo il 18 maggio 2001 e che più avanti riproduciamo per intero, l’allora capo della Congregazione per la dottrina della fede, come si chiama oggi ciò che una volta era la Santa (!) Inquisizione e poi il Sant’Uffizio, non solo imponeva il segreto su questi poco commendevoli argomenti, ma avvertiva anche che a volere una tale sciagurata direttiva era il papa di allora in persona. Vale a dire, quel Wojtyla che più si ha la coda di paglia e più si vuole sia fatto “santo subito”, in modo da sottrarlo il più possibile alle critiche per i suoi non pochi errori. Compresi quello di accreditare senza motivo alcuno il “rapimento” di Emanuela Orlandi.

Da notare che per quell’ordine scritto, diramato a tutti i vescovi assieme all’allora suo vice, cardinale Tarcisio Bertone (scelto dal papa tedesco come nuovo Segretario di Stato), Ratzinger nel 2005 è stato incriminato negli Stati Uniti per cospirazione contro la giustizia in un processo contro preti pedofili in quel di Houston, nel Texas. Per l’esattezza, presso la Corte distrettuale di Harris County figurano imputati il responsabile della diocesi di Galveston Houston, arcivescovo Joseph Fiorenza, i sacerdoti pedofili Juan Carlos Patino Arango e William Pickand, infine anche l’attuale pontefice. Questi è accusato di avere coscientemente coperto, quando era prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, i sacerdoti colpevoli di abusi sessuali su minori. Da notare che l’omertà e la complicità di fatto garantita dalla circolare Ratzinger-Bertone ha danneggiato non solo la giustizia di quel processo, ma anche dei molti altri che hanno scosso il mondo intero scoperchiando la pentola verminosa sia dei religiosi pedofili negli Stati Uniti (dove la Chiesa ha dovuto pagare centinaia di milioni di dollari con una marea di risarcimenti) che di quelli pedofili in altre parti del mondo. Un porporato che si è visto denunciare un folto gruppo di preti dalle loro vittime, anziché punire i colpevoli li ha protetti facendoli addirittura espatriare nelle Filippine, in modo da sottrarli per sempre alla giustizia.

A muovere l’accusa contro l’attuale pontefice, documenti vaticani alla mano, è l’avvocato Daniel Shea, difensore di tre vittime della pedofilia dei religiosi di Galveston Houston. E Ratzinger sarebbe stato trascinato in tribunale, forse in manette data la gravità del reato, se non fosse nel frattempo diventato papa. Nel settembre 2005 infatti il ministero della Giustizia, su indicazione di Bush e Condolezza Rice, ha bloccato il processo contro Ratzinger accogliendo la richiesta dell’allora segretario di Stato del Vaticano, Angelo Sodano, di riconoscere anche al papa, in quanto capo dello Stato pontificio, il diritto all’immunità riconosciuto non solo dagli Stati Uniti per tutti i capi di Stato.

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Ecco il testo integrale tradotto dal latino dell’ordine impartito per iscritto da Ratzinger e Bertone:

«LETTERA inviata dalla Congregazione per la dottrina della fede ai vescovi di tutta la Chiesa cattolica e agli altri ordinari e prelati interessati, circa I DELITTI PIU’ GRAVI riservati alla medesima Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001
Per l’applicazione della legge ecclesiastica, che all’art. 52 della Costituzione apostolica sulla curia romana dice: “[La Congregazione per la dottrina della fede] giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e, all’occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio”, era necessario prima di tutto definire il modo di procedere circa i delitti contro la fede: questo è stato fatto con le norme che vanno sotto il titolo di Regolamento per l’esame delle dottrine, ratificate e confermate dal sommo pontefice Giovanni Paolo II, con gli articoli 28-29 approvati insieme in forma specifica.
Quasi nel medesimo tempo la Congregazione per la dottrina della fede con una Commissione costituita a tale scopo si applicava a un diligente studio dei canoni sui delitti, sia del Codice di diritto canonico sia del Codice dei canoni delle Chiese orientali, per determinare “i delitti più gravi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti”, per perfezionare anche le norme processuali speciali nel procedere “a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche”, poiché l’istruzione Crimen sollicitationis finora in vigore, edita dalla Suprema sacra Congregazione del Sant’Offizio il 16 marzo 1962, doveva essere riveduta dopo la promulgazione dei nuovi codici canonici.
Dopo un attento esame dei pareri e svolte le opportune consultazioni, il lavoro della Commissione è finalmente giunto al termine; i padri della Congregazione per la dottrina della fede l’hanno esaminato più a fondo, sottoponendo al sommo pontefice le conclusioni circa la determinazione dei delitti più gravi e circa il modo di procedere nel dichiarare o nell’infliggere le sanzioni, ferma restando in ciò la competenza esclusiva della medesima Congregazione come Tribunale apostolico. Tutte queste cose sono state dal sommo pontefice approvate, confermate e promulgate con la lettera apostolica emanata come motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela.
I delitti più gravi sia nella celebrazione dei sacramenti sia contro la morale, riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, sono:
– I delitti contro la santità dell’augustissimo sacramento e sacrificio dell’eucaristia, cioè:
1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate:
2° l’attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima;
3° la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica ne riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale;
4° la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l’altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe fuori della celebrazione eucaristica;
– Delitti contro la santità del sacramento della penitenza, cioè:
1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo;
2° la sollecitazione, nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso;
3° la violazione diretta del sigillo sacramentale;
– Il delitto contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età.
Al Tribunale apostolico della Congregazione per la dottrina della fede sono riservati soltanto questi delitti, che sono sopra elencati con la propria definizione.
Ogni volta che l’ordinario o il prelato avesse notizia almeno verosimile di un delitto riservato, dopo avere svolte un’indagine preliminare, la segnali alla Congregazione per la dottrina della fede, la quale, a meno che per le particolari circostanze non avocasse a sé la causa, comanda all’ordinario o al prelato, dettando opportune norme, di procedere a ulteriori accertamenti attraverso il proprio tribunale. Contro la sentenza di primo grado, sia da parte del reo o del suo patrono sia da parte del promotore di giustizia, resta validamente e unicamente soltanto il diritto di appello al supremo Tribunale della medesima Congregazione.
Si deve notare che l’azione criminale circa i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede si estingue per prescrizione in dieci anni. La prescrizione decorre a norma del diritto universale e comune: ma in un delitto con un minore commesso da un chierico comincia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il 18° anno di età.
Nei tribunali costituiti presso gli ordinari o i prelati possono ricoprire validamente per tali cause l’ufficio di giudice, di promotore di giustizia, di notaio e di patrono soltanto dei sacerdoti. Quando l’istanza nel tribunale in qualunque modo è conclusa, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la dottrina della fede.
Tutti i tribunali della Chiesa latina e delle Chiese orientali cattoliche sono tenuti a osservare i canoni sui delitti e le pene come pure sul processo penale rispettivamente dell’uno e dell’altro Codice, assieme alle norme speciali che saranno date caso per caso dalla Congregazione per la dottrina della fede e da applicare in tutto.
Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.
Con la presente lettera, inviata per mandato del sommo pontefice a tutti i vescovi della Chiesa cattolica, ai superiori generali degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio e agli altri ordinari e prelati interessati, si auspica che non solo siano evitati del tutto i delitti più gravi, ma soprattutto che, per la santità dei chierici e dei fedeli da procurarsi anche mediante necessarie sanzioni, da parte degli ordinari e dei prelati prelci sia una sollecita cura pastorale.

Roma, dalla sede della Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001.
Joseph card. Ratzinger, prefetto.
Tarcisio Bertone, SDB, arc. em. di Vercelli, segretario»

Come avrete notato, lo scippo della pedofilia alla magistratura civile e penale di tutti gli Stati dove viene consumata è nascosto tra molte parole che parlano di tutt’altro. E il ruolo “giudiziario”, cioè di fatto omertoso, della Congregazione ex Sant’Ufficio è comunque confermato in pieno dalla vicenda fiorentina. A difendere i fedeli violati sono scesi in campo anche i locali preti ordinari e a causa delle loro insistenze il cardinale Antonelli il 17 gennaio ha scritto alle vittime di Cantini che al termine di un “processo penale amministrativo” tutto interno alla curia e sentita per l’appunto la Congregazione per la dottrina della fede, l’ex parroco “non potrà né confessare, né celebrare la messa in pubblico, né assumere incarichi ecclesiastici, e per un anno dovrà fare un’offerta caritativa e recitare ogni giorno il Salmo 51 o le litanie della Madonna”. Tutto qui! Di denuncia alla magistratura, neppure l’ombra, e del resto il “segreto pontificio” non lascia scampo. Per uno che per anni e anni se l’è fatta da padrone anche con il sesso di ragazzine di soli 10 anni – e di 17 le più “vecchie” – senza neppure scomodarsi con un viaggio nella Thailandia paradiso dei pedofili, si tratta di una pena piuttosto leggerina…. Da far felice qualunque pedofilo incallito! Quanto alle vittime, Antonelli ha anticipato l’ineffabile Ruini: visto che “il male una volta compiuto non può essere annullato”, il cardinale invita le pecorelle struprate a “rielaborare in una prospettiva di fede la triste vicenda in cui siete stati coinvolti”, e a invocare da Dio “la guarigione della memoria”.

Ma a guarire, anche dai troppi condizionamenti opportunistici della memoria, deve essere semmai il Vaticano. E infatti i fedeli fiorentini, che hanno letto la missiva del cardinale con “stupore e dolore”, hanno deciso di non fermarsi. Finora non hanno fatto nemmeno causa civile, ma d’ora in poi, dicono, “nulla è più escluso”. I preti schierati dalla loro parte chiedono al papa – nella lettera inviata tramite la Segreteria di Stato oggi retta proprio da Bertone! – “un processo penale giudiziario”, che convochi testimoni e protagonisti, e applichi “tutte le sanzioni previste dall’ordinamento ecclesiastico”. Chiedono inoltre che Cantini, colpevole di avere rovinato non poche vite, sia “privato dello stato clericale” anche “a tutela delle persone che continuano a seguirlo”. Però, come avrete notato, neppure i buoni preti fiorentini si sognano di fare intervenire la magistratura dello Stato italiano. I panni sporchi si lavano in famiglia… Che è il modo migliore di continuare a non lavarli. Come per la scomparsa di Emanuela Orlandi.

Poiché però ai fedeli pesa sempre molto “creare scandalo alla Chiesa”, scusa con la quale si è sempre evitato che certe cose si venissero a sapere, i fiorentini che si sono rivolti al papa e al Segretario di Stato non hanno avuto la forza di non accontentarsi del silenzio d’Oltretevere e di rivolgersi quindi alla magistratura. E’ così che Ratzinger in visita negli Stati Uniti e in Australia, due enormi Paesi scossi da centinaia di casi anche giudiziari di pedofilia dei religiosi, ha incredibilmente potuto ergersi a paladino delle denunce anche penali. Le belle parole non costano niente, tanto poi tutto procede come prima, specie in Italia e in Vaticano.

Chi difende a spada tratta Ratzinger e Bertone per il documento del 2001, arrivando a sostenere che esso semmai facilitava la giusta punizione per i preti pedofili, mente o sapendo di mentire o per eccesso di ignoranza. Già è molto grave che in quel documento la pedofilia sia definita “peccato contro la morale” anziché contro la persona. Forse che i bambini e le bambine non sono persone? Dei quali abusare senza troppi problemi, vedasi anche il caso del fondatore dei Legionari di Cristo condannato dal papa a “fare penitenza” anziché essere privato dell’abito talare e spedito in galera. In quel documento è stato anche ordinato di elevare da 16 a 18 anni la definizione di età minore e a 10 anni il periodo necessario per la decorrenza termini per l’eventuale processo davanti al tribunale religioso (religioso, non civile, cioè non statale, non con magistrati ordinari). Possono parere due buone misure, moralizzatrici: ma l’unico risultato è quello di sottrarre i colpevoli alla denuncia alla magistratura ordinaria per almeno 10 anni filati e di dare loro la possibilità di spassarsela anche con ragazzi tra i 16 e i 18 anni senza finire automaticamente nei guai. Saranno anche state buone le intenzioni di quelle due estensioni, ma come si sa – e in Vaticano dovrebbero saperlo meglio di tutti – di buone intenzioni è lastricata la strada dell’inferno. E infatti dover mantenere il segreto pontificio per almeno 10 anni sui “peccati” di pedofilia – che non sono considerati reati! – ha una ben precisa conseguenza: dopo 10 anni il reato di pedofilia si estingue in quasi tutti i Paesi del mondo.

Per evitare dubbi e minimalismi, ho recuperato dagli archivi vaticani la definizione di cosa sia il “segreto pontificio”, firmata nel 1974 dall’allora Segretario di Stato, cardinale Jean Villot, dopo opportuna direttiva ricevuta dalla viva voce di papa Paolo VI. Come chiunque può rendersi onestamente conto leggendo il testo – che tratta il problema del segreto in modo talmente pignolo da fare invidia a comandi militari e massonerie varie – è assolutamente escluso che un argomento sottoposto a segreto pontificio possa essere portato a conoscenza di “estranei”. Cioè, per esempio, di polizia, carabinieri e magistrati o degli stessi genitori delle vittime.

“Segreteria di Stato
Norme sul segreto pontificio
Quanto concordi con la natura degli uomini il rispetto dei segreti, appare evidente anzitutto dal fatto che molte cose, benché siano da trattare esternamente, traggono tuttavia origine e sono meditate nell’intimo del cuore e vengono prudentemente esposte soltanto dopo matura riflessione.
Perciò tacere, cosa davvero assai difficile, come pure parlare pubblicamente con riflessione sono doti dell’uomo perfetto: infatti c’è un tempo per tacere e un tempo per parlare (cf. Eccle 3,7) ed è un uomo perfetto chi sa tenere a freno la propria lingua (cf. Gc 3,2).
Questo avviene anche nella Chiesa, che è la comunità dei credenti, i quali, avendo ricevuto la missione di predicare e testimoniare il Vangelo di Cristo (cf. Mc 16, 15; At 10,42), hanno tuttavia il dovere di tenere nascosto il sacramento e di custodire nel loro cuore le parole, affinché le opere di Dio si manifestino in modo giusto e ampio, e la sua parola si diffonda e sia glorificata (cf. 2 Ts 3, 1).
A buon diritto, quindi, a coloro che sono chiamati al servizio del popolo di Dio vengono confidate alcune cose da custodire sotto segreto, e cioè quelle che, se rivelate o se rivelate in tempo o modo inopportuno, nuocciono all’edificazione della Chiesa o sovvertono il bene pubblico oppure infine offendono i diritti inviolabili di privati e di comunità (cf. Communio et progressio, 121).
Tutto questo obbliga sempre la coscienza, e anzitutto dev’essere severamente custodito il segreto per la disciplina del sacramento della penitenza, e poi il segreto d’ufficio, o segreto confidato, soprattutto il segreto pontificio, oggetto della presente istruzione. Infatti è chiaro che, trattandosi dell’ambito pubblico, che riguarda il bene di tutta la comunità, spetta non a chiunque, secondo il dettame della propria coscienza, bensì a colui che ha legittimamente la cura della comunità stabilire quando o in qual modo e gravità sia da imporre un tale segreto.
Coloro poi che sono tenuti a tale segreto, si considerino come legati non da una legge esteriore, quanto piuttosto da un’esigenza della loro umana dignità: devono ritenere un onore l’impegno di custodire i dovuti segreti per il bene pubblico.
Per quanto riguarda la Curia Romana, gli affari da essa trattati a servizio della Chiesa universale, sono coperti d’ufficio dal segreto ordinario, l’obbligo morale del quale dev’essere stabilito o da una prescrizione superiore o dalla natura e importanza della questione. Ma in taluni affari di maggiore importanza si richiede un particolare segreto, che viene chiamato segreto pontificio e che dev’essere custodito con obbligo grave.
Circa il segreto pontificio la segreteria di stato ha emanato una istruzione in data 24 giugno 1968; ma, dopo un esame della questione da parte dell’assemblea dei cardinali preposti ai dicasteri della Curia Romana, è sembrato opportuno modificare alcune norme di quella istruzione, affinché con una più accurata definizione della materia e dell’obbligo di tale segreto, il rispetto del medesimo possa essere ottenuto in modo più conveniente.

Ecco dunque qui di seguito le norme.

Art. I
Materia del segreto pontificio
Sono coperti dal segreto pontificio:
1) La preparazione e la composizione dei documenti pontifici per i quali tale segreto sia richiesto espressamente.
2) Le informazioni avute in ragione dell’ufficio, riguardanti affari che vengono trattati dalla Segreteria di stato o dal Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, e che devono essere trattati sotto il segreto pontificio;
3) Le notificazioni e le denunce di dottrine e pubblicazioni fatte alla Congregazione per la dottrina della fede, come pure l’esame delle medesime, svolto per disposizione del medesimo dicastero;
4) Le denunce extra-giudiziarie di delitti contro la fede e i costumi, e di delitti perpetrati contro il sacramento della penitenza, come pure il processo e la decisione riguardanti tali denunce, fatto sempre salvo il diritto di colui che è stato denunciato all’autorità a conoscere la denuncia, se ciò fosse necessario per la sua difesa. Il nome del denunciante sarà lecito farlo conoscere solo quando all’autorità sarà parso opportuno che il denunciato e il denunciante compaiano insieme;
5) I rapporti redatti dai legati della Santa Sede su affari coperti dal segreto pontificio;
6) Le informazioni avute in ragione dell’ufficio, riguardanti la creazione di cardinali;
7) Le informazioni avute in ragione dell’ufficio, riguardanti la nomina di vescovi, di amministratori apostolici e di altri ordinari rivestiti della dignità episcopale, di vicari e prefetti apostolici, di legati pontifici, come pure le indagini relative;
8) Le informazioni avute in ragione dell’ufficio, riguardanti la nomina di prelati superiori e di officiali maggiori della Curia Romana;
9) Tutto ciò che riguarda i cifrari e gli scritti trasmessi in cifrari.
10) Gli affari o le cause che il Sommo Pontefice, il cardinale preposto a un dicastero e i legati della Santa Sede considereranno di importanza tanto grave da richiedere il rispetto del segreto pontificio.

Art. II
Le persone tenute al segreto pontificio
Hanno l’obbligo di custodire il segreto pontificio:
1) I cardinali, i vescovi, i prelati superiori, gli officiali maggiori e minori, i consultori, gli esperti e il personale di rango inferiore, cui compete la trattazione di questioni coperte dal segreto pontificio;
2) I legati della Santa Sede e i loro subalterni che trattano le predette questioni, come pure tutti coloro che sono da essi chiamati per consulenza su tali cause;
3) Tutti coloro ai quali viene imposto di custodire il segreto pontificio in particolari affari;
4) Tutti coloro che in modo colpevole, avranno avuto conoscenza di documenti e affari coperti dal segreto pontificio, o che, pur avendo avuto tale informazione senza colpa da parte loro, sanno con certezza che essi sono ancora coperti dal segreto pontificio.

Art. III
Sanzioni
1) Chi è tenuto al segreto pontificio ha sempre l’obbligo grave di rispettarlo.
2) Se la violazione si riferisce al foro esterno, colui che è accusato di violazione del segreto sarà giudicato da una commissione speciale, che verrà costituita dal cardinale preposto al dicastero competente, o, in sua mancanza, dal presidente dell’ufficio competente; questa commissione infliggere delle pene proporzionate alla gravità del delitto e al danno causato.
3) Se colui che ha violato il segreto presta servizio presso la Curia Romana, incorre nelle sanzioni stabilite nel regolamento generale.

Art. IV
Giuramento
Coloro che sono ammessi al segreto pontificio in ragione del loro ufficio devono prestar giuramento con la formula seguente:
“Io… alla presenza di…, toccando con la mia mano i sacrosanti vangeli di Dio, prometto di custodire fedelmente il segreto pontificio nelle cause e negli affari che devono essere trattati sotto tale segreto, cosicché in nessun modo, sotto pretesto alcuno, sia di bene maggiore, sia di causa urgentissima e gravissima, mi sarà lecito violare il predetto segreto. Prometto di custodire il segreto, come sopra, anche dopo la conclusione delle cause e degli affari, per i quali fosse imposto espressamente tale segreto. Qualora in qualche caso mi avvenisse di dubitare dell’obbligo del predetto segreto, mi atterrò all’interpretazione a favore del segreto stesso. Parimenti sono cosciente che il trasgressore di tale segreto commette un peccato grave. Che mi aiuti Dio e mi aiutino questi suoi santi vangeli che tocco di mia mano”.

Il Sommo Pontefice Paolo VI, nell’udienza concessa il 4 febbraio 1974 al sottoscritto, ha approvato la seguente istruzione ed ha comandato che venga pubblicata, ordinando che entri in vigore a partire dal 14 marzo del medesimo anno, nonostante qualsiasi disposizione contraria.
Jean card. Villot – Segretario di Stato”

Se poi volessimo passare dalla cronaca alla Storia, diamo un’occhiata al passato.
“Ci sono religiosi che cercano di tentare la castità delle donne virtuose perfino durante la confessione, e osano abusare di questo solenne sacramento per sedurle”. “Ma degli enormi abusi si faccia una relazione modesta, per non scoprire le nostre vergogne”. “Non si faccia nessuna menzione dei sacerdoti scellerati e degli enormi delitti”. Autorizziamo i tribunali spagnoli a perseguire in giudizio gli abusi sessuali dei padri confessori”. “Estendiamo ai tribunali portoghesi il permesso di perseguire in giudizio gli abusi sessuali dei padri confessori”. “Estendiamo a tutti i tribunali, non solo a quelli spagnoli e portoghesi, l’autorizzazione a perseguire in giudizio gli abusi sessuali perpetrati approfittando del sacramento delle confessione”. Sono solo alcune delle accuse e preoccupazioni emerse niente di meno che durante il Concilio di Trento, specialmente nella sessione del 1547. Le parole che invitano a parlare il meno possibile, e solo in modo riservato, del “vizietto” dei confessori sono del vescovo di Upsala e di quello di Albi. L’invito al tribunale spagnolo perché intervenisse contro il clero che abusava del sesso e della confessione è invece di papa Pio IV, emesso nel 1561. La discesa in campo anche del tribunale portoghese prima e di tutti gli altri dopo è stata decisa dai successori di Pio IV, e le norme di carattere generale sull’argomento si trovano in una “costitutio” emessa da papa Gregorio XV nel 1622.

Come dimostrano anche gli atti del Concilio di Trento, le bolle papali citate, il Concilio di Cosenza (1579) e quello di Firenze, le sentenze dell’Inquisizione e una marea d’altri documenti, la Chiesa ha da sempre il grave problema degli abusi sessuali in particolare dei confessori, e da sempre cerca di “non rivelare le nostre vergogne”, cioè a dire cerca di non far trapelare nulla. Il comportamento scorretto a fini sessuali in confessionale finì con l’avere una sua particolare definizione: sollicitatio ad turpia, cioè sollecitazione alle cose turpi. E non è certo un caso che la direttiva “giudiziaria” emessa nel 1924 e aggiornato nel 1962, avesse un nome simile: Sollicitatio criminis.

Sull’uso adescatorio del confessionale vale la pena leggere il volume del 1988 “Sesso e religione nel Seicento a Venezia: la sollecitazione in confessionale”, di Claudio Matricardo. Chi vuole saperne di più dal punto di vista statistico si legga in particolare le pagine da 110 a 119 e da 144 a 147 del libro “The Inquisition in Earlly Modern Europe. Studies on Sources and Method”, di John Tedeschi e Gustav Henningsen, edito nel 1986 dalla Northern Illinois University Press. Gli abusi erano tali e tanti che si dovette proibire la confessione a domicilio o nelle celle dei confessori e imporre l’uso del confessionale che vediamo oggi nelle chiese. Il primo disegno a stampa di questo attrezzo si ha a Milano, ideato a bella posta da S. Carlo Borromeo e realizzato materialmente nei prototipi da Ludovico Moneta, suo devoto funzionario di curia ed ebanista dilettante. Nelle sue Instructiones fabricae et suppellectilis ecclesiasticae, scritto nel 1573 – in occasione del terzo concilio provinciale, tenuto a Milano – e pubblicato a fine ’77, Borromeo raccomanda che i confessionali modello Moneta fossero dislocati in posti ben visibili nella parte pubblica delle chiese e che “la parte frontale [del confessionale] deve essere completamente aperta, senza chiusure di sorta”. Per giunta, S. Carlo ordina, subito accontentato da Moneta nei disegni del progetto, che ci sia una apposita parete divisoria per impedire il contatto fisico o anche il solo guardarsi da vicino tra confessore e penitenti.

La prima idea e la prima pratica di confessionale anti abusi sessuali sono  della Verona del vescovo Gian Matteo Giberti, ed è possibile che S. Carlo gliel’abbia copiata, visto che il suo assistente e organizzatore del concilio tenuto a Milano è quel Niccolò Ormaneto che era stato stretto collaboratore di Giberti proprio a Verona. Nel 1565 gli abusi sessuali dei religiosi costrinsero le autorità civili di Chiari, nel Bresciano, a chiedere al vescovo, che acconsentì, di proibire le confessioni nelle celle dei frati. Nel 1575 papa Gregorio XIII proibì del tutto le confessioni a domicilio e nelle celle e rese obbligatorio l’uso del confessionale ordinando che “il sacerdote e il penitente siano in piena vista del popolo”.
Leggiamo cosa scrive alla curia vaticana – ancora dieci anni dopo la decisione di papa Gregorio – lo stesso Ormaneto, diventato nel frattempo nunzio apostolico in Spagna: “Da diverse parti molte persone di buon zelo lacrimano meco la gran abominatione di molti huomini impii che violano il sacramento della penitentia, tentando nell’atto della confessione et fuori d’essa di saziar il suo sfrenato et bestial appetito con figliole spirituali; et di questo abominevole peccato ho sentito gran querele “. Ormaneto era talmente scandalizzato che suggerì di ampliare la definizione di sollecitatio ad turpia non solo all’adescamento sessuale in occasione della confessione, ma anche in quello comunque attuato mentre si è in chiesa anche solo per meditare. Addirittura propose di fare intervenire l’Inquisizione in tutte le trasgressioni sessuali dei confessori, cioè non solo in quelle avvenute in chiesa. Ma papa Gregorio XIII, che pure aveva reso prudentemente obbligatorio il confessionale come lo conosciamo oggi, non gli diede retta e in una lettera del 20 febbraio 1576 obiettò – all’esatto contrario di Ratzinger – che “li errori che direttamente non contraddicono a la fede Cattolica non debbano essere conosciuti dal Sant’Officio”, come pure veniva chiamata la terribile Inquisizione. Per evitare il più possibile le tentazioni del sesso, venne proibito esplicitamente l’antico gesto dell’imposizione delle mani sul penitente al momento dell’assoluzione, gesto già reso pressoché impossibile dalla stessa struttura del confessionale “brevettato” da Moneta e S. Carlo.

Come si vede, in particolare il momento della confessione – ma non solo quello – è sempre stato per la Chiesa anche un cruccio, perché ottima occasione di adescamento: il prete costretto al celibato – e in teoria anche alla mancanza di vita sessuale – si trova infatti solo con una donna, che parla di peccati sessuali, cioè di lussuria…. Come parlare di prosciutto, bistecche e cosce di pollo a un affamato. “La carne è debole” è una realtà che vale per tutti, specie se mancano i controlli e la sorveglianza. I soldati quando sono loro i padroni della situazione ne approfittano, quale che sia la loro nazionalità, così come i funzionari dello Stato o di partito, bianco, rosso o nero che sia, che maneggiano fondi o fette di potere e i boss delle televisioni con potere di assunzione in pianta stabile.
Il problema che ci riguarda, nel contesto della vicenda Orlandi, è semplice: se per ipotesi Emanuela è rimasta vittima degli abusi sessuali di un religioso, specie se della gerarchia vaticana, e sempre per ipotesi qualcuno, ad esempio in Segreteria di Stato, è venuto a saperlo, questo qualcuno aveva e ha l’obbligo del segreto. L’obbligo cioè di tacere con chiunque e in specie con i laici: quelli, cioè, che si occupano di indagini, delitti, tribunali, processi, giustizia. Nel caso all’abuso sessuale sia seguita la morte accidentale o per delitto, voluto o da raptus, c’è parimenti l’obbligo al segreto: non si può infatti denunciare un omicidio per motivi sessuali o anche “solo” una morte accidentale nel contesto di abusi sessuali senza infrangere l’obbligo del segreto pontifico sugli abusi sessuali dei religiosi di professione! E’ sconvolgente, ma è così. Chiacchiere a parte, è così. E ancor più lo era prima del 2001: vale a dire, anche ai tempi di Wojtyla e della scomparsa di Emanuela Orlandi.

http://temi.repubblica.it/micromega-online/chiesa-e-pedofilia-lomerta-imposta-da-ratzinger/

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La Rete si è impegnata al compimento di “Spotlight on Italian survivors” coniugando il lavoro enorme occorso alla necessità di tentare di colmare un vuoto insopportabile nel nostro Paese, di cui pare non esserci realistica percezione: la pericolosità incombente sulla vita dei bambini e delle bambine commisurato alla vastità del fenomeno italiano, ma che non riguarda solo il perimetro di influenza della chiesa-istituzione.

Questo contributo ha come scopo principale quello di puntare un cono di luce, deciso e abbagliante, sulla carenza della tutela preventiva e protettiva, che deve essere concreta ed urgente verso i minori e le persone poste in posizione di vulnerabilità.

Ciò va inteso senza limitazione di genere, o inclinazione sessuale, riguarda tutti, nessuno escluso.

Senza allarmismi, riguarda i genitori che ignari delle insidie di cui sono ancora intrisi gli spazi parrocchiali e di vita comunitaria vi affidano i propri figli. Spazi da non potersi realisticamente reputare protettivi e, teniamo a sottolineare, non limitabili alle responsabilità di prevenzione e contrasto imputabile alla sola chiesa cattolica.

Tuttavia seppur convinti che i predatori sessuali, sono tutti uguali, con o senza abito talare, occorre prendere atto che lo stato delle cose non impedisce loro né di colpire, né di ripetere il crimine.

E’ altrettanto importante evidenziare che “Spotlight on Italian survivors” così come ogni attività posta in essere dall’Associazione, trattando o rimandando ad inchieste giudiziarie, a procedimenti penali non ancora conclusi, induce a ritenere innocenti tutte le persone citate a vario titolo – consacrate e non -  seppur condannate nei primi gradi di giudizio.

Nel nostro ordinamento, infatti, la presunzione di innocenza copre l’intera vicenda processuale.

E questo principio facciamo nostro.

               Il direttivo della Rete l’Abuso

No thanks, I’m not interested.