“L’indipendenza della magistratura non è un privilegio dei magistrati, ma una garanzia per i cittadini.”
(Giuseppe Dossetti)
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Nel dibattito pubblico sul referendum attinente alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la questione viene spesso presentata come tecnica, quasi neutrale. In realtà, è una delle questioni più delicate dell’architettura costituzionale: riguarda il modo in cui una democrazia tutela i diritti dei cittadini e mantiene l’equilibrio tra i poteri dello Stato.
La mia formazione di avvocato si colloca nella tradizione laica della cultura costituzionale repubblicana, segnata dal pensiero di Costantino Mortati, Piero Calamandrei e Giuseppe Dossetti, e successivamente approfondita da studiosi come Gustavo Zagrebelsky e Franco Bricola. Il contributo teorico di Bricola ha sottolineato con particolare rigore come il diritto penale debba essere letto alla luce dei principi costituzionali, configurandosi non come uno strumento di espansione del potere punitivo dello Stato, ma come un sistema di garanzie volto a limitarlo entro i confini tracciati dalla Costituzione.
Essi hanno evidenziato come l’indipendenza della magistratura e la funzione del pubblico ministero non siano privilegi corporativi, ma strumenti essenziali per garantire l’effettività dei diritti fondamentali.
Questa impostazione, che ha profondamente segnato la cultura giuridica italiana del secondo Novecento, richiama con forza il ruolo della giurisdizione come presidio dei diritti fondamentali e come argine istituzionale rispetto a ogni possibile squilibrio tra i poteri dello Stato.
L’articolo 104 della Costituzione stabilisce che la magistratura costituisce «un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato». Questo principio nasce da una lezione storica precisa: durante il regime fascista, la subordinazione della giurisdizione al potere politico contribuì alla compressione delle libertà fondamentali. Il giudice e il pubblico ministero sono dunque presidi istituzionali, garanti dei diritti dei cittadini soprattutto quando l’esercizio del potere eccede i limiti costituzionali.
All’interno di questo disegno costituzionale il Consiglio Superiore della Magistratura svolge una funzione decisiva perché rappresenta lo strumento attraverso cui l’indipendenza si realizza concretamente, sottraendo le carriere al controllo diretto dell’esecutivo.
Per Dossetti, l’autogoverno era essenziale per prevenire interferenze politiche. Critiche sul funzionamento del CSM possono essere legittime, ma è fondamentale distinguere tra riforme utili a migliorare l’efficienza e interventi che rischiano di alterare l’equilibrio costituzionale.
Nella disputa, tra i sostenitori della separazione delle carriere, viene spesso citato il peso delle correnti nella magistratura. Il tema esiste, ma va chiarito: le correnti non derivano dall’unità tra giudici e pubblici ministeri né dalla struttura delle carriere. Sono espressione del pluralismo culturale interno e delle dinamiche elettive dell’autogoverno. Anche in un sistema con carriere separate continuerebbero a esistere gruppi associativi e rappresentanza interna.
Ridurre il problema delle correnti alla separazione delle carriere significa confondere piani differenti: la questione reale è trasparenza e responsabilità nell’autogoverno, non l’assetto costituzionale.
Chi sostiene la separazione delle carriere, ritiene che rafforzerebbe la terzietà del giudice. La proposta merita attenzione, ma richiede verifica rigorosa sul piano costituzionale. L’unità tra giudici e pubblici ministeri non è una anomalia corporativa: riflette la funzione del PM, chiamato a ricercare la verità processuale nella sua interezza. L’articolo 112 della Costituzione stabilisce l’obbligatorietà dell’azione penale, che implica perseguire i reati senza discriminazioni e raccogliere prove sia a carico sia a favore dell’indagato.
Separare le carriere potrebbe trasformare il pubblico ministero in una figura più simile al prosecutor anglosassone, orientata all’accusa e più esposta a possibili influenze politiche, con conseguente indebolimento delle garanzie per i cittadini. La collettività rischierebbe di perdere l’effettiva uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
Spesso si sostiene che la separazione delle carriere possa ridurre i tempi dei processi. L’esperienza nelle aule di giustizia mostra che le cause della lentezza sono strutturali: carenze croniche di organico, disfunzioni organizzative, digitalizzazione insufficiente, sovraccarico delle cancellerie. La separazione delle carriere non incide su questi fattori.
La lentezza della giustizia ha effetti concreti. In un processo per stalking seguito dallo scrivente, la querela risale al 2020, con fatti protrattisi per tre anni. Nella recente udienza fissata alle 12, l’esame della vittima è iniziato alle 17.40, dopo oltre trenta procedimenti trattati senza pausa. Nonostante il rischio di prescrizione, l’udienza successiva è stata fissata a sei mesi di distanza per carico di lavoro.
Questa prassi evidenzia che il problema non è l’assetto delle carriere, ma la disponibilità concreta delle risorse: analogamente a quanto accade nei pronto soccorso o nella sanità pubblica, dove ritardi di ore o mesi incidono sulla tutela della salute. La disponibilità economica può fare la differenza: chi può rivolgersi al privato accede a cure o indagini più rapide, chi non può resta svantaggiato, rischiando di aggravare la malattia.
Il principio di uguaglianza davanti alla legge non vive solo nelle norme, ma nella capacità dello Stato di accertare i fatti attraverso indagini approfondite e imparziali. Non tutti i cittadini partono dallo stesso punto: chi dispone di risorse economiche può avvalersi di difese private, consulenze tecniche e investigatori. Chi appartiene a contesti fragili — donne vittime di violenza, minori, migranti, persone economicamente marginalizzate — dipende molto più dall’efficacia dell’indagine pubblica.
In questo senso, il pubblico ministero svolge una funzione di riequilibrio: non solo sostenere l’accusa, ma verificare i fatti nella loro interezza. Nei procedimenti di violenza sessuale, soprattutto quando le vittime sono minorenni, è spesso necessario dimostrare l’effetto del trauma psicologico, del disturbo post-traumatico da stress e dei fenomeni dissociativi conseguenti. Ciò, soprattutto nella sede civile risarcitoria, richiede consulenze tecniche specializzate, che per molte vittime costituiscono un ostacolo economico insormontabile. Anche con il patrocinio a spese dello Stato, le risorse disponibili possono risultare insufficienti.
Proprio per questo, l’efficacia della tutela dipende dalla qualità dell’attività investigativa pubblica. Saper riconoscere le manifestazioni del trauma, cogliere segnali di rischio e agire tempestivamente può fare la differenza tra prevenzione e tragedia. L’episodio di Messina, in cui una donna vittima di maltrattamenti è stata uccisa dal partner che aveva evaso dagli arresti domiciliari, evidenzia quanto sia cruciale l’impiego effettivo delle misure preventive — dal braccialetto elettronico alla custodia cautelare — e la tempestività nell’attuazione delle stesse. Il caso è diventato un simbolo delle criticità nel sistema di prevenzione della violenza di genere.
In questo contesto, l’avvocato che assiste persone vulnerabili diventa un presidio essenziale di tutela dei diritti fondamentali. La sua attività non si limita alla difesa tecnica: media tra la persona fragile che assiste e il sistema giudiziario, aiuta a comprendere i diritti, a superare la paura di denunciare e a orientarsi in procedure spesso complesse. Tuttavia, la funzione difensiva non può sostituirsi affatto all’attività investigativa pubblica: se questa perde profondità, il rischio seriamente incombente è che le vittime più vulnerabili non vedano riconosciute le proprie ragioni.
Il referendum sulla separazione delle carriere non riguarda soltanto l’organizzazione interna della magistratura. Riguarda il modello di giustizia che vogliamo per la nostra democrazia costituzionale. Il monito di Dossetti conserva straordinaria attualità: l’indipendenza della magistratura non è un privilegio corporativo, ma una garanzia per la libertà dei cittadini.
Ogni riforma va valutata sulla base della sua capacità di preservare l’equilibrio tra i poteri dello Stato e di assicurare una tutela effettiva dei diritti, principalmente per le persone più vulnerabili. E l’uguaglianza non si misura solo nelle norme scritte, ma nella concreta possibilità di ogni cittadino — anche il più fragile — di vedere riconosciuta la verità dei fatti.
Roma, 14/03/2026
Avv. Mario Caligiuri
(RESP. DELL’OSSERVATORIO PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI RETE L’ABUSO)

















