La Bolla di Savona – «Assolutamente omissivo»: così sentenzia nel maggio”del2012 – ricorda, in un’intervista al quotidiano “Il Messaggero”, il portavoce della Rete L’Abuso, Francesco Zanardi, -il giudice per le indagini preliminari di Savona, Fiorenza Giorgi, nel riferirsi all’atteggiamento tenuto da monsignor Dante Laffranconi nei confronti dei crimini commessi da don Nello Giraudo, prete pedofilo fin dalla sua ordinazione nel 1980, condannato all’inizio del 2012 a un anno di reclusione con la condizionale per l’unico reato che i giudici sono riusciti a salvare dalla prescrizione. L’attuale vescovo di Cremona, alla guida della diocesi di Savona fra il 1992 e il 2001, era stato posto sotto indagine da parte della Procura in seguito alle denunce di Zanardi, da bambino vittima delle molestie di don Giraudo. Ai primi di febbraio 2012, tuttavia, è stata notificata la richiesta di archiviazione per Lafranconi da parte del Pm per intervenuta prescrizione dei reati contestati: il reato, si legge nell’ordinanza, è da considerarsi prescritto, ma ciò non implica affatto [‘innocenza del vescovo di Cremona. Anzi, dal dispositivo emergono chiaramente due fatti: Lafranconi non poteva non sapere e ha protetto l’istuzione a scapito della tutela delle vittime. Tutto ciò, come ha rilevato il 14 maggio 2012 il portavoce nazionale di Noi Siamo Chiesa, Vittorio Bellavite, non si deduce dalle parole del suo accusatore Francesco Zanardi ma da quelle dei suoi collaboratori, in particolare da quelle del suo vicario generale monsignor Andrea Giusto.
Peraltro, è stato lo stesso don Giraudo che davanti agli inquirenti ha sostenuto di aver messo al corrente dei propri problemi i diversi vescovi suiccedutisi negli anni alla guida della diocesi, anche se «soltanto in confessione». Quest’ultima circostanza, scrive il Gip Giorgi, «avrebbe impedito al Lafranconi di denunciare il sacerdote alle autorità competenti, ma non di assumere i provvedimenti più opportuni atti a scongiurare il compimento da parte dello stesso di atti di pedofilia». Più in generale, il presupposto della «conoscenza o, comunque, della conoscibilità, da parte dell’ordinario della diocesi, dei problemi del Giraudo [ … ] deve ritenersi accertato» sulla base anche di diverse altre prove.
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