CdV – La Santa Sede ha pubblicato oggi sul suo sito internet – nell’apposito focus inaugurato il 19 marzo dalla Lettera del Papa ai cattolci dell’Irlanda – la Guida che deve essere seguita per le inchieste e i processi canonici nei casi di abusi sessuali commessi dai preti. La procedura in atto – sintetizzata nella Guida – prevede che l’obbligo di denunciare i crimini commessi dai sacerdoti alle autorita’ civili, seguendo le leggi in vigore nei diversi Paesi. “Non e’ un nuovo documento ma una guida applicativa delle norme del 2001”, ha spiegato il vice direttore della Sala Stampa, padre Ciro Bendettini. “La Guida messa on line oggi e’ quella redatta nel 2003”, ha aggiunto il vice direttore della Sala Stampa, sottolineando che “la pubblicazione e’ stata decisa in nome dell’assoluta trasparenza imposta dal Papa”. La procedura resa nota conferma tra l’altro che il Romano Pontefice ha la facolta’ di ridurre allo stato laicale un sacerdote colpevole di abusi senza passare per il processo canonico. Si tratta ovviamente di una procedura penale diversa da quella relativa alle richieste di dispensa dagli obblighi del sacerdozio, della quale i media di tutto il mondo si sono occupati nei giorni scorsi perche’ e’ stata seguita negli anni ’80 nel caso di padre Stephen Miller Kiesle che fu prima arrestato e condannato dallo Stato della California e solo dopo domando’ la riduzione allo stato laicale con l’intenzione di contrarre matrimonio. E questo con l’appoggio del vescovo locale che intendeva sottrarre la diocesi all’onere di istituire il previsto processo canonico contro il criminale. L’allora card. Ratzinger rispose al presule di comportarsi come un “padre” nel senso di proteggere i bambini dal rischio di nuovi abusi, seguendo le norme e le procedure previste che comportavano l’automatica sospensione a divinis del sacerdote che fu poi laicizzato due anni dopo al compimento dei 40 anni.
http://www.agi.it/cronaca/notizie/201004121240-cro-rt10094-preti_pedofili_s_sede_denuncia_obbligatoria_dal_2oo1
PRETI PEDOFILI: IL TESTO DELLE LINEE GUIDA PER I PROCESSI
(AGI) – CdV, 12 apr. – Nei casi di abuso sessuale commesso da sacerdoti “il diritto applicabile e’ il Motu Proprio ‘Sacramentorum sanctitatis tutela’ del 30 aprile 2001, insieme con il codice di diritto canonico del 1983″. Lo afferma la Guida che la Santa Sede ha messo oggi on line sul suo sito internet. Si tratta di un testo, si precisa, “che puo’ essere utile per i laici e i non canonisti”.
Al primo punto (capo A) sono spiegate le “procedure preliminari La diocesi locale indaga ogni accusa di abuso sessuale di un minore da parte un chierico”. “Se l’accusa ha una parvenza di verita’ il caso – si legge – viene deferito alla Congregazione della Dottrina della Fede. Il vescovo locale trasmette tutte le informazioni necessarie alla CDF ed esprime il suo parere in merito alle procedure da seguire e le misure da adottare a breve e lungo termine. La legge civile in materia di segnalazione di reati alle autorita’ competenti deve sempre essere seguita. Durante la fase preliminare e fino a quando il caso e’ concluso, il vescovo puo’ imporre misure precauzionali per proteggere la Comunita’, comprese le vittime. Infatti, il vescovo locale mantiene sempre il potere per proteggere i bambini, limitando le attivita’ di qualsiasi sacerdote nella sua diocesi. Questo fa parte della sua autorita’ ordinaria, che egli e’ incoraggiato a esercitare in qualsiasi misura sia necessaria per assicurare che i bambini non abbiano nocumento, e questo potere puo’ essere esercitato a discrezione del vescovo, prima, durante e dopo qualsiasi procedimento canonico”.
Il capo B e’ dedicato alle “procedure autorizzate dalla CDF”. “La CDF – chiarisce la Guida – studia il caso presentato dal vescovo locale e chiede anche informazioni supplementari, se necessario”. Dopo di che, “la CDF ha diverse opzioni”, la prima delle quali (capo B comma 1) e’ quella dei “pocessi penali”: “la CDF – spiega il testo – puo’ autorizzare il vescovo locale a condurre un processo giudiziario penale dinanzi a un tribunale locale della Chiesa. Un eventuale ricorso in tal caso puo’ essere presentato alla CDF”. (AGI) Siz (Segue)
http://www.diritto-oggi.it/archives/00048594.html
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