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Rete L'ABUSO - Associazione sopravvissuti agli abusi sessuali del clero
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Dopo la De Delictis Gravioribus, ecco le false “linee guida” del 2003

Redazione WebNews by Redazione WebNews
12 Aprile 2010
in Archivi
Reading Time: 6 mins read
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Il documento che il vaticano ha reso noto, solo il 12 Aprile 2010 (!), attraverso il proprio sito, e non con un comunicato ufficiale (è come emanare una legge e non renderla pubblica), non riporta data, l’originale è in inglese e non in latino (coincidenza, l’accusa di “ostruzionismo alla giustizia” mossa nei confronti di ratzinger, risale al 2004 e arriva dal Texas) e, il ricorso all’autorità giudiziaria, resta un’opzione, perchè, prima di tutto, parla di processi canonici interni.

Le vittime sono “comprese”…

L’unico passo che sembra, finalmente, parlare di denuncia alle autorità giudiziarie è questo:

“Si deve sempre seguire il diritto civile in materia di notifica di crimini alle autorità competenti. “

Ma può sembrarlo ad un’occhio disattento e superficiale perchè la frase significa solo che IN CASO si notifichi (“in materia di notifica”) un crimine all’autorità competente (che è l’autorità giudiziaria NON la congregazione per la dottrina della fede), si deve seguire il diritto civile (peccato che sia il diritto PENALE quello di cui stiamo parlando!) ma non c’è un chiaro ORDINE di denuncia dei crimini, senza “se” e senza “ma”.

Nonostante, questo documento, sia palesemente stato prodotto per gettare acqua sul fuoco delle critiche e sui processi a carico dei prelati (papa compreso, denunciato 2 volte all’Aja) sono riusciti a mantenere gli stessi principi torbidi e omertosi, dove l’unica cosa che si legge è la preoccupazione di salvare la faccia.

Ci voleva tanto a scrivere “Si deve sempre notificare i crimini alle autorità competenti, seguendo il diritto penale“?

Si, ci voleva tanto…

Ecco il testo:

“GUIDA PROCEDIMENTI CDF NEI CASI DI ABUSO SESSUALE”

“A: Procedure preliminari.

La diocesi locale indaga ogni accusa di abuso sessuale su un minore da parte di un chierico.

Se l’accusa ha una parvenza di verità, il caso è rinviato alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Il Vescovo locale trasmette tutte le necessarie informazioni alla Congregazione per la Dottrina della Fede (nessuna denuncia alle autorità giudiziarie, solo “processi” interni – ndr).ed esprime il suo parere sulle procedure da seguire e le misure da adottare nel breve e lungo termine.

Si deve sempre seguire il diritto civile in materia di notifica di crimini alle autorità competenti. (“In materia di notifica” ma l’ordine di notifica, dove stà? – ndr)

Durante la fase preliminare e fino a quando il caso è concluso, il Vescovo può imporre misure cautelative per salvaguardare la comunità, comprese le vittime (“comprese”… GRAZIE! – ndr). Infatti, il Vescovo locale conserva sempre il potere di proteggere i bambini limitando le attività di un sacerdote nella sua diocesi (nella sua, ecco perchè li trasferiscono – ndr). Questo fa parte della sua autorità ordinaria, che egli è incoraggiato ad esercitare in qualunque misura necessaria per assicurare che i bambini non subiscano danno. Tale potere può essere esercitato a discrezione del Vescovo, prima, durante e dopo ogni procedimento canonico (nessuna denuncia alle autorità giudiziarie, solo “processi” interni – ndr).

B: Procedura autorizzata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede

La Congregazione per la Dottrina della Fede esamina il caso presentato dal Vescovo locale e chiede anche informazioni supplementari, se necessario.

La Congregazione per la Dottrina della Fede ha un certo numero di opzioni:

B1 Processi penali

La Congregazione per la Dottrina della Fede può autorizzare il Vescovo locale a condurre un processo penale giudiziario dinanzi ad un tribunale della Chiesa locale (nessuna denuncia alle autorità giudiziarie, solo “processi” interni – ndr). I ricorsi in tal caso sono presentati ad un Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede.

La Congregazione per la Dottrina della Fede può autorizzare il Vescovo locale a procedere ad un processo penale amministrativo davanti ad un delegato del Vescovo locale (Idem sopra – ndr), assistito da due assistenti. Il sacerdote accusato è chiamato a rispondere alle accuse e al riesame delle prove. L’imputato ha il diritto di presentare ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede contro un decreto di condanna ad una pena canonica (trasferimento, ritiro, preghiera e altre bazzecole: nessuna denuncia alle autorità giudiziarie- ndr). La decisione dei Cardinali membri della Congregazione per la Dottrina della Fede è definitiva.

Se il chierico è giudicato colpevole, i processi penali giudiziari ed amministrativi possono condannare un chierico a una serie di pene canoniche, la più grave delle quali è la dimissione dallo stato clericale (spretato ma non denunciato – ndr). La questione del risarcimento dei danni può anche essere trattata direttamente durante questi procedimenti.

Casi B2 presentati direttamente al Santo Padre

In casi molto gravi in cui un processo civile penale ha trovato il chierico colpevole di abusi sessuali su minori o quando le prove sono schiaccianti (bisogna, però, denunciarlo, prima – ndr), la Congregazione per la Dottrina della Fede può scegliere di portare il caso direttamente al Santo Padre con la richiesta che il Papa emani un decreto “ex officio” di dimissione dallo stato clericale. Non vi è alcun rimedio canonico contro tale decreto papale.

La Congregazione per la Dottrina della Fede porta anche al Santo Padre richieste da parte dei sacerdoti accusati che, consapevoli dei propri crimini, chiedono di essere dispensati dall’obbligo del sacerdozio e di tornare alla stato laicale. Il Santo Padre concede tali richieste per il bene della Chiesa (“Pro bono Ecclesiae”) (questa si commenta da sola – ndr).

B3 Provvedimenti Disciplinari

Nei casi in cui il sacerdote accusato ha ammesso i suoi crimini e ha accettato di vivere una vita di preghiera e di penitenza (basta ammettere e non rischi nemmeno di essere spretato – ndr), la Congregazione per la Dottrina della Fede autorizza il Vescovo locale ad emettere un decreto che vieti o limiti il ministero pubblico di un tale sacerdote. Tali decreti sono imposti con un precetto penale che comporta una pena canonica (e te pareva – ndr)per la violazione delle condizioni del decreto, non esclusa la dimissione dallo stato clericale. Il ricorso amministrativo alla Congregazione per la Dottrina della Fede è possibile contro decreti del genere. La decisione della Congregazione per la Dottrina della Fede è definitiva.

Revisione del Motu proprio

Da qualche tempo la Congregazione per la Dottrina della Fede ha intrapreso una revisione di alcuni articoli del Motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, al fine di aggiornare detto Motu Proprio del 2001, alla luce della facoltà speciali concesse alla Congregazione per la Dottrina della Fede dai Papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Le modifiche proposte in discussione non cambieranno le modalità di cui sopra (A, B1-B3).”

http://visnews-ita.blogspot.de/2010/04/guida-procedimenti-cdf-nei-casi-di.html

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