Ma se la denuncia era obbligatoria dal 2001 perché in questi 9 anni nemmeno un prete è stato denunciato dai vescovi? Disubbidiscono al papa oppure semplicemente la legge applicata è diversa da quella scritta?
In realtà la legge vaticana non obbliga affatto alla denuncia ma impone solo di “seguire la lgge ivile in materia di denuncia”. e in Italia non esiste alcun obbligo di denuncia
Ma ora lo denunceranno davvero? Sovvertiranno la millenaria prassi di insabbiare i casi e soffocare lo scandalo? Per ora sono solo chiacchiere. Vedremo alla prova dei fatti.
www.oecumene.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=371519
12/04/2010 14.27.03
Abusi su minori: sul sito vaticano la Guida alla comprensione delle procedure della Congregazione per la Dottrina della Fede
E’ stata pubblicata oggi sul sito della Santa Sede (www.vatican.va, nell’apposito Focus dedicato alla risposta della Chiesa alla questione degli abusi sui minori) una Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede (Cdf) relative alle accuse di abusi sessuali. Non si tratta di un nuovo documento ma di una scheda riassuntiva di procedure operative già definite che possa essere di aiuto per laici e non canonisti. Le procedure si rifanno al Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (MP SST) del 30 aprile 2001 e al Codice di Diritto Canonico del 1983.
Per quanto riguarda le procedure preliminari, la diocesi indaga su qualsiasi sospetto di abusi sessuali da parte di un religioso nei riguardi di un minore. Qualora il sospetto risulti verosimile, il caso viene deferito alla Cdf. Il vescovo locale trasmette ogni informazione necessaria alla Cdf ed esprime la propria opinione sulle procedure da seguire e le misure da adottare a breve e a lungo termine. Va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda la denuncia di tali crimini alle autorità civili. Nella fase preliminare e fino a quando il caso sia concluso, il vescovo può imporre misure precauzionali per la salvaguardia della comunità, comprese le vittime. In realtà, al vescovo locale è sempre conferito il potere di tutelare i bambini limitando le attività di qualsiasi sacerdote nella sua diocesi. Questo rientra nella sua autorità ordinaria, che è chiamato ad esercitare in qualsiasi misura necessaria per garantire che i bambini non ricevano danno, e questo potere può essere esercitato a discrezione del vescovo prima, durante e dopo qualsiasi procedimento canonico.
Per quanto riguarda le procedure autorizzate dalla Cdf, il dicastero studia il caso presentato dal vescovo locale e, dove necessario, richiede informazioni supplementari. La Cdf può autorizzare il vescovo locale a istruire un processo penale giudiziario davanti a un Tribunale ecclesiale locale. Qualsiasi appello in casi simili dovrà essere eventualmente presentato ad un tribunale della Cdf. La Cdf può anche autorizzare il vescovo locale a istruire un processo penale amministrativo davanti ad un delegato del vescovo locale, assistito da due assessori. Il sacerdote accusato è chiamato a rispondere alle accuse e ha il diritto di presentare ricorso alla Cdf contro un decreto che lo condanni ad una pena canonica. La decisione dei cardinali membri della Cdf è definitiva. Qualora il sacerdote venga giudicato colpevole, i due procedimenti – giudiziario e amministrativo penale – possono condannarlo ad un certo numero di pene canoniche, fino alla dimissione dallo stato clericale. Anche la questione dei danni subiti può essere trattata direttamente durante queste procedure.
In casi particolarmente gravi, in cui un religioso durante un processo è ritenuto colpevole di abusi sessuali su minori o in cui le prove siano schiaccianti, la Cdf può scegliere di portare questo caso direttamente al Santo Padre con la richiesta che il Papa emetta un decreto di dimissione dallo stato clericale “ex officio”. Non esiste ricorso canonico dopo un simile decreto papale. La Cdf porta al Santo Padre anche richieste di sacerdoti accusati che, consapevoli dei crimini commessi, chiedano di essere dispensati dagli obblighi del sacerdozio e chiedano di tornare allo stato laicale. Il Santo Padre concede tale richiesta per il bene della Chiesa (“pro bono Ecclesiae”).
In quei casi in cui il sacerdote accusato abbia ammesso i propri crimini ed abbia accettato di vivere una vita di preghiera e penitenza, la Cdf autorizza il vescovo locale ad emettere un decreto che proibisce o limita il ministero pubblico di tale sacerdote. Nel caso di violazione delle condizioni del decreto, non è esclusa la dimissione dallo stato clericale. Contro questi decreti è possibile il ricorso alla Cdf. La decisione della Cdf è definitiva.
Infine, la Guida ricorda che la Cdf ha in corso una revisione di alcuni articoli del Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela del 2001, al fine di aggiornarlo alla luce delle speciali facoltà riconosciute alla Cdf dai Pontefici Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Le modifiche proposte e sotto discussione non cambieranno le suddette procedure.
www.agi.it/rubriche/ultime-notizie-…atoria_dal_2oo1
S. SEDE: PROCEDURA PRETI PEDOFILI, DENUNCIA OBBLIGATORIA DAL 2OO1
(AGI) – CdV, 12 apr. – La Santa Sede h apubblicato oghgi sul suo sito internet – nell’apposito focus inaugurato il 19 marzo dalla Lettera del Papa ai cattolci dell’Irlanda – la Guida che deve essere seguita per le inchieste e i processi canonici nei casi di abusi sessuali commessi dai preti. La procedura in atto – sintetizzata nella Guida – prevede che l’obbligo di denunciare i crimini commessi dai sacerdoti alle autorita’ civili, seguendo le leggi in vigore nei diversi Paesi. “Non e’ un nuovo documento ma una guida applicativa delle norme del 2001, redatta nel 2003”, ha spiegato il vice direttore della Sala Stampa, padre Ciro Bendettini. La pubblicazione e’ stata decisa in nome dell’assoluta trasparenza imposta dal Papa .
www.lastampa.it/redazione/cmsSezion…54048girata.asp
Pedofilia, la Santa Sede: “Obbligo
di denuncia alle autorità civili”
On line dalla Santa Sede
le procedure che saranno seguite
“Nei casi più gravi il Papa
spreterà senza processo”
E’ on line la guida sulle procedure vaticane per quanto riguarda gli abusi sui minori, pubblicata oggi sul sito web della Santa Sede. Nei casi di abusi sessuali su minori da parte dei preti «si deve sempre seguire la legge civile per quanto riguarda la denuncia dei crimini alle appropriate autorità ». È la prima volta che viene scritto nero su bianco che il ricorso alle autorità civili è obbligatorio.
La guida sulle procedure canoniche da seguire da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede riguarda il caso di “Delicta Graviora”, in pratica i reati più gravi, ed è pubblicata in relazione alla pedofilia. Le procedure prevedono che nei casi più gravi di preti pedofili, il Papa potrà direttamente “spretare” il sacerdote, ovvero ridurre il colpevole allo stato laicale senza passare per un processo canonico. La guida, in tutto un paio di pagine, è in inglese.
www.repubblica.it/esteri/2010/04/12…civili-3288566/
Pubblicate per la prima volta su internet le disposizioni in caso di abusi
Le procedure risalgono al 2003: “Nei casi più gravi, il Papa può spretare senza processo”
Vaticano, ecco la guida sulla pedofilia
“Si denunci sempre ad autorità civili”
CITTA’ DEL VATICANO – Nei casi di abusi sessuali su minori da parte dei preti “si deve sempre seguire la legge civile per quanto riguarda la denuncia dei crimini alle appropriate autorità “. E’ quanto recita la guida sulle procedure canoniche della Congregazione per la Dottrina della Fede, pubblicata sul sito della Santa Sede. Nei casi più gravi, continua il documento, il Papa potrà direttamente ridurre il colpevole allo stato laicale, senza passare per un processo canonico.
E’ la prima volta che viene scritto nero su bianco che il ricorso alle autorità civili è obbligatorio. “In casi veramente gravi” si legge nel documento, “quando un tribunale civile ha condannato un prete colpevole di abusi sessuali su minori o quando ci sono prove evidenti, la Congregazione per la Dottrina della Fede può scegliere di portare il caso direttamente al Santo Padre con a richiesta che il Papa emetta un decreto “ex officio” per la riduzione allo stato laicale”. Tale decreto papale, specifica la guida, non può essere oggetto di ricorso canonico.
Le linee guida pubblicate oggi, spiega la sala stampa vaticana, sono il riassunto di procedure operative risalenti al 2003, ma mai rese note al pubblico e relative al Motu proprio del 2001 sui “Delicta Graviora”.
(12 aprile 2010) Tutti gli articoli di Esteri
Le istruzuioni dal sito della Santa Sede
www.vatican.va/resources/resources_…cedures_en.html
Guide to Understanding Basic CDF Procedures
concerning Sexual Abuse Allegations
The applicable law is the Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (MP SST) of 30 April 2001 together with the 1983 Code of Canon Law. This is an introductory guide which may be helpful to lay persons and non-canonists.
A: Preliminary Procedures
The local diocese investigates every allegation of sexual abuse of a minor by a cleric.
If the allegation has a semblance of truth the case is referred to the CDF. The local bishop transmits all the necessary information to the CDF and expresses his opinion on the procedures to be followed and the measures to be adopted in the short and long term.
Civil law concerning reporting of crimes to the appropriate authorities should always be followed.
During the preliminary stage and until the case is concluded, the bishop may impose precautionary measures to safeguard the community, including the victims. Indeed, the local bishop always retains power to protect children by restricting the activities of any priest in his diocese. This is part of his ordinary authority, which he is encouraged to exercise to whatever extent is necessary to assure that children do not come to harm, and this power can be exercised at the bishop’s discretion before, during and after any canonical proceeding.
B: Procedures authorized by the CDF
The CDF studies the case presented by the local bishop and also asks for supplementary information where necessary.
The CDF has a number of options:
B1 Penal Processes
The CDF may authorize the local bishop to conduct a judicial penal trial before a local Church tribunal. Any appeal in such cases would eventually be lodged to a tribunal of the CDF.
The CDF may authorize the local bishop to conduct an administrative penal process before a delegate of the local bishop assisted by two assessors. The accused priest is called to respond to the accusations and to review the evidence. The accused has a right to present recourse to the CDF against a decree condemning him to a canonical penalty. The decision of the Cardinals members of the CDF is final.
Should the cleric be judged guilty, both judicial and administrative penal processes can condemn a cleric to a number of canonical penalties, the most serious of which is dismissal from the clerical state. The question of damages can also be treated directly during these procedures.
B2 Cases referred directly to the Holy Father
In very grave cases where a civil criminal trial has found the cleric guilty of sexual abuse of minors or where the evidence is overwhelming, the CDF may choose to take the case directly to the Holy Father with the request that the Pope issue a decree of “ex officio” dismissal from the clerical state. There is no canonical remedy against such a papal decree.
The CDF also brings to the Holy Father requests by accused priests who, cognizant of their crimes, ask to be dispensed from the obligation of the priesthood and want to return to the lay state. The Holy Father grants these requests for the good of the Church (“pro bono Ecclesiae”).
B3 Disciplinary Measures
In cases where the accused priest has admitted to his crimes and has accepted to live a life of prayer and penance, the CDF authorizes the local bishop to issue a decree prohibiting or restricting the public ministry of such a priest. Such decrees are imposed through a penal precept which would entail a canonical penalty for a violation of the conditions of the decree, not excluding dismissal from the clerical state. Administrative recourse to the CDF is possible against such decrees. The decision of the CDF is final.
C. Revision of MP SST
For some time the CDF has undertaken a revision of some of the articles of Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis tutela, in order to update the said Motu Proprio of 2001 in the light of special faculties granted to the CDF by Popes John Paul II and Benedict XVI. The proposed modifications under discussion will not change the above-mentioned procedures (A, B1-B3).
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