- Sintesi della petizione (Petizione integrale UE[337]_signed )
Il firmatario denuncia la presunta incorretta applicazione della Convenzione di Lanzarote in Italia, in materia di reati sessuali, ratificata con la legge n. 172/2012. Il firmatario sottolinea che in Italia sono esenti dall’obbligo di esibizione del certificato antipedofilia le associazioni di volontariato, tra le quali figurano le cooperative di servizi e le confessioni religiose.
In particolare, egli sostiene che queste ultime godrebbero al loro interno di una maggiore tutela in riferimento ad eventuali reati sessuali e, sommando questo elemento all’esenzione dal certificato e all’assenza di un obbligo di trasmissione delle denunce alle autorità nazionali, l’insieme rappresenterebbe un incentivo per gli abusanti, con la conseguenza di impunità e di vittime di cui nessuno si fa carico.
A sostegno delle proprie tesi cita i dati del report sugli abusi sessuali all’interno del clero, rilasciato dalla Conferenza Episcopale Italiana, nel quale la stessa CEI indica che, dai dati dal 2020 al 2021, da soli 30 sportelli delle 166 diocesi italiane che li hanno promossi, i laici denunciati in ambito ecclesiastico sarebbero 23 su un totale di 68 segnalati, corrispondenti al 33,8 %. Egli sostiene inoltre che, nonostante la Chiesa abbia istituito gli sportelli diocesani per le vittime di abusi sessuali e le persone vulnerabili, questi risulterebbero inadeguati, rappresentando ulteriori strumenti di violenze contro le vittime. Fa presente che gli esiti di questi processi sono spesso condanne mendaci, con diversi tentativi di accordi tra le parti.
Ricorda infine che il 28 febbraio 2019, nell’80° sezione, sedute del 23 e 24 gennaio, il Comitato per la tutela dell’infanzia delle Nazioni Unite ha sottolineato la propria preoccupazione per i numerosi casi di bambini vittime di abusi sessuali da parte del personale religioso della Chiesa cattolica in Italia e per il basso numero di indagini criminali e azioni penali da parte della magistratura italiana, dichiarando la necessità di un nuovo piano nazionale per prevenire e combattere l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini basato sull’istituzione di una commissione d’inchiesta indipendente e imparziale, su indagini trasparenti ed efficaci, sull’obbligo della segnalazione di qualsiasi caso di presunta violenza e infine sulla modifica della legislazione che attua la Convenzione di Lanzarote in modo da includere il volontariato.
Il firmatario richiede pertanto l’intervento delle istituzioni europee per chiarire le iniziative europee, al fine di prevenire e reprimere il fenomeno degli abusi sessuali sui minori in Italia ed eventuali iniziative normative per estendere l’obbligo di denuncia a tutti i cittadini e richiedere il certificato antipedofilia alle categorie oggi esenti.
- Ammissibilità
Dichiarata ammissibile il 7 settembre 2023. Informazioni richieste alla Commissione a norma Regola 227(6).
- Risposta della Commissione, ricevuta il 17 novembre 2023
«Le osservazioni della Commissione
La Commissione è impegnata a combattere l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Il 24 luglio 2020, la Commissione ha pubblicato una strategia globale dell’UE per una lotta più efficace contro l’abuso sessuale di minori.
La strategia definisce otto iniziative concrete per combattere questi crimini online e offline, utilizzando tutti gli strumenti disponibili a livello UE, legislativi e non legislativi, come finanziamenti. In particolare, un’iniziativa chiave della strategia è garantire la completa attuazione della normativa vigente.
La Direttiva 2011/93/UE2 stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa impone agli Stati membri l’adozione di una serie di misure di prevenzione degli abusi sessuali sui minori, come programmi di intervento per gli autori di reati, nonché campagne educative e di sensibilizzazione. La direttiva stabilisce inoltre norme e obblighi per gli Stati membri in relazione ai procedimenti giudiziari e alle misure di assistenza e sostegno per le vittime minorenni. Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva nei rispettivi sistemi legislativi nazionali.
Per quanto riguarda le segnalazioni dei reati, l’articolo 16 elimina gli ostacoli che potrebbero inibirle, ma non impone alcun obbligo. Le regole di riservatezza imposte dal diritto nazionale non devono costituire un ostacolo a che determinati operatori aventi il compito principale di lavorare a contatto con i minori segnalino ai servizi competenti i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che un minore sia vittima dei reati contemplati dalla direttiva. L’articolo impone inoltre agli Stati membri l’adozione delle misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi della direttiva, o sospetti che tali fatti siano avvenuti, a segnalarli ai servizi competenti. L’imminente revisione della direttiva potrebbe contemplare l’introduzione di un obbligo in tal senso.
Per quanto riguarda il certificato antipedofilia, per scongiurare il rischio che gli autori di reati possano tornare a contatto con minori nell’ambito di attività lavorative o di volontariato, l’articolo 10 della direttiva autorizza i datori di lavoro a chiedere il casellario giudiziale al momento dell’assunzione di una persona per svolgere attività professionali o di volontariato che comportano contatti stretti con minori. Obbliga inoltre gli Stati membri a fornire casellari giudiziali il più completi possibile in risposta a tali richieste, facendo ricorso al sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, ove opportuno, e ad ogni altra adeguata fonte di informazione.
Per garantire il rispetto dei suddetti obblighi, la Commissione segue da vicino l’attuazione della direttiva 2011/93/UE negli Stati membri, compresa l’Italia, e continuerà ad avvalersi dei poteri conferitile dai trattati, secondo necessità, per garantirne la piena e completa attuazione.
La Commissione sta preparando una revisione della direttiva. In tale contesto sta valutando la possibilità di imporre agli Stati membri l’introduzione dell’obbligo, almeno per i professionisti che lavorano a stretto contatto con i minori nei settori dell’istruzione, dell’assistenza all’infanzia e dell’assistenza sanitaria, di segnalare alle autorità competenti i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che sia stato commesso o possa essere commesso un reato contemplato dalla direttiva.
Un’altra potenziale modifica potrebbe mirare a rendere obbligatoria la richiesta del casellario giudiziale da parte dei datori di lavoro che assumono personale per attività professionali e di volontariato che comportano contratti stretti con i minori.
Conclusioni
Si raccomanda di comunicare al firmatario che, sebbene il diritto dell’UE non preveda ancora l’obbligo che impone ai singoli di segnalare abusi sessuali sui minori alle autorità competenti, si sta attualmente valutando la possibilità di introdurre tale obbligo giuridico, almeno per le persone che hanno contatti regolari con minori in virtù della loro professione.
La Commissione sta inoltre valutando la possibilità di effettuare controlli obbligatori dei precedenti per le persone assunte per svolgere attività professionali e di volontariato che comportano contatti stretti e regolari con minori