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Vincono pedofili e pervertiti: passo indietro nell’obbligo del certificato penale del casellario giudiziale per chi lavora a contatto con i minori.

Rete L'ABUSO by Rete L'ABUSO
7 Aprile 2014
in Informazioni, NEWS e CRONACA LOCALE
Reading Time: 7 mins read
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Una circolare diramata ieri dal Ministero della Giustizia e due note interpretative dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia sostengono che l’obbligo del certificato penale vale solo per i neo assunti e per rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato. Se poi il datore di lavoro è un privato basta un’autocertificazione da parte del lavoratore. Esclusi da ogni obbligo coloro che già lavorano, gli occasionali e i collaboratori e tutto il mondo del volontariato. Nell’attesa di disposizioni definitive che arriveranno in sede di conversione in legge qualche consiglio per essere in regola.

Se il Parlamento confermerà nella conversione in legge l’interpretazione dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia diffuso questa notte a proposito del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, avrà fatto un grosso favore a pedofili e pervertiti e avrà dato un calcio in faccia ai bambini che hanno subito violenze e molestie e a quei genitori che con coraggio denunciano alla magistratura tali orrendi abusi.

Tale interpretazione sostiene infatti che a dover consegnare il proprio certificato penale al datore di lavoro devono essere solo e soltanto coloro che saranno assunti a partire dal 7 aprile 2014 con regolare contratto di rapporto di lavoro con l’esclusione di enti e associazioni di volontariato. Esclusi anche tutti i lavoratori autonomi e gli occasionali, insomma tutti coloro la cui collaborazione non sia strutturata all’interno di un definito rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. Se poi il datore di lavoro è un privato basta che il neo assunto produca un’autocertificazione.

Se tale interpretazione verrà confermata in via Parlamentare in sede di conversione in legge, catechisti e volontari, bidelli e addetti alle mense assunti grazie a convenzioni con privati, potranno continuare ad operare liberamente vicino a minori anche se sul loro capo pendono condanne definitive per pedofilia dato che nessun responsabile di tale attività potrà chiedere loro un certificato penale che ne attesti la moralità. E in generale potranno agire liberamente tutti i pedofili in qualunque settore a patto che non sottoscrivano rapporti di lavoro subordinati o parasubordinati con enti pubblici.

Insomma se l’interpretazione fornita ieri dall’ufficio legislativo del Ministero della giustizia verrà confermata, sembra proprio che non cambierà nulla e il provvedimento sarà solo un nuovo balzello per i lavoratori a tempo determinato e per i neo assunti nel pubblico impiego.

Ma è proprio così? E’ questa un’altra pagliacciata tutta Italiana che dimostra come siamo fondamentalmente incapaci di tutelare i nostri bambini? E’ questo un ennesimo caso di come in Italia più delle leggi valgono le interpretazioni delle leggi anche se queste disattendono completamente le intenzioni del legislatore? Sembra proprio di sì.

Di seguito evidenziamo cosa affermano i tre documenti prodotti ieri dal Ministero della Giustizia ossia la Circolare 3 aprile 2014 e le due distinte “note di chiarimento” dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia: la prima riferita alla portata applicativa della norma e la seconda al rilascio dei certificati del Casellario giudiziale.

  1.  “Circolare 3 aprile 2014 – Attuazione direttiva contro l’abuso sessuale sui minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro” (la circolare è disponibile come allegato al presente articolo).

Il Ministero ha emanato ieri 3 aprile 2014 una circolare indirizzata ai Procuratori della Repubblica e ai Dirigenti delle Procure della Repubblica presso i Tribunali. Nella circolare il Ministero informa che dal 6 aprile “i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l’esistenza di condanne che impediscono al lavoratore di esercitare attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori e in particolare che su lui non pendono condanne per i reati degli articoli del codice penale 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico – pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies (adescamento di minorenni).

Il Ministero informa inoltre che “in aderenza ai principi dettati dal codice in materia di protezione dei dati personali, l’ufficio del casellario centrale sta operando sul sistema informativo gli interventi necessari per fornire al datore di lavoro il certificato di cui al richiamato articolo 25, che contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati nell’articolo 25 bis”. In sostanza il Ministero informa che si sta lavorando affinché gli uffici del casellario possano produrre certificati nei quali sia scritto solo e soltanto se il “lavoratore” abbia a suo carico condanne definitive in materia di pedofilia escludendo dunque dal certificato penale altri tipi di condanne che nulla c’entrano con reati connessi con i minori (come ad esempio la guida in stato d’ebbrezza) e che non è necessario che il “datore di lavoro” conosca in quanto coperti da privacy.

  1. Nota dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia con “Oggetto: nota di chiarimento sulla portata applicativa delle disposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”. (la nota è disponibile come allegato al presente articolo)

La nota, diffusa ieri 3 aprile 2014, “chiarisce” che l’obbligo a consegnare il proprio certificato penale sussiste solo e soltanto per quei soggetti che si apprestano a firmare un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato dopo il 7 aprile 2014. Non sono obbligati invece tutti coloro che già hanno sottoscritto un contratto di lavoro prima del 6 aprile 2014. Esclusi dall’obbligo anche i lavoratori autonomi, i collaboratori e tutto il mondo del volontariato.

Nella nota infatti è scritto: “L’obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro. Di ciò si ha sicura conferma dalla lettura del comma 2 dell’articolo 25-bis di nuovo conio, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al “datore di lavoro”, espressione questa che non lascia margini di dubbio nell’individuazione dell’ambito di operatività delle nuove disposizioni. Esse – si ribadisce – valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”. Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro”.

  1. Nota dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia con “Oggetto: nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale secondo quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. (la nota è disponibile come allegato al presente articolo)

Con questa nota, diffusa sempre ieri 3 aprile 2014, il Ministero informa che, considerando il fatto che spesso ci vuole qualche giorno per ottenere il certificato penale, il datore di lavoro può assumere un lavoratore anche senza tale certificato facendo sottoscrivere dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva della certificazione nella quale il lavoratore dichiara sotto sua responsabilità che sul suo capo non pendono sanzioni che gli impediscono di esercitare attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori e in particolare che su lui non pendono condanne per i reati degli articoli del codice penale 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies.

Tale autocertificazione è valida comunque se il datore di lavoro è un privato.

Cosa fare per essere certi di essere in regola?

Dato che stiamo parlando di interpretazioni di un decreto legislativo in via di conversione in legge, per cui è possibile (e personalmente me lo auguro) che quando sarà emanato in via definitiva tali interpretazioni possano essere rivisitate, consiglio a tutte le scuole di danza, a prescindere della loro forma costitutiva e a prescindere dalla loro ragione sociale, di operare nel seguente modo:

  1. I “datori di lavoro” (Presidenti di associazione o legali rappresentanti di società o altro) devono far firmare per presa visione a tutti coloro che lavorano con i minori (docenti, allenatori, istruttori, segretarie ecc.) una circolare interna nella quale il “lavoratore” attesta di essere stato informato delle norme contenute  nel Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014 titolato “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”.
  2. Consiglio inoltre ai “datori di lavoro” di richiedere inoltre a tutti i lavoratori che sono in contatto con i minori (a prescindere dalle mansioni, dal tipo di contratto e dal ricevimento di un corrispettivo per la loro opera) di produrre un’autocertificazione nella quale il lavoratore dichiara sotto sua responsabilità che sul suo capo non pendono sanzioni che gli impediscono di esercitare attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori e in particolare che su lui non pendono condanne per i reati degli articoli del codice penale 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico – pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies (adescamento di minorenni).

Con queste autocertificazioni il “datore di lavoro”, alias il legale rappresentante della scuola di danza, dovrebbe essere completamente sollevato da qualunque tipo responsabilità diretta qualora scattasse una denuncia da parte di un genitore di un minore per uno dei succitati reati nei confronti  di un collaboratore della struttura.

Francesca Bernabini

Scheda allegati

  • Ministero-Giustizia-Circolare-3-aprile-2014-Attuazione-direttiva-contro-labuso-sessuale-sui-minori-–-Nuovo-obbligo-per-i-datori-di-lavoro

  • Nota-n.-1-Ufficio-legislativo-Ministero-della-Giustizia-Chiarimento-sulla-portata-applicativa-delle-disposizioni-dell’articolo-2-del-decreto-legislativo-n-39-del-2014

  • Nota-n.-2-Ufficio-legislativo-Ministero-Giustizia-tempi-di-rilascio-dei-certificati-penali

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