Il sacerdote processato da un tribunale canonico per reati sessuali su minore, può essere giudicato per lo stesso fatto anche da un Tribunale italiano, senza che ci sia violazione del ne bis in idem. La Corte di cassazione, con la sentenza 34576, respinge il ricorso di un parroco, condannato dal vescovo in via extragiudiziale con un processo penale amministrativo. Un procedimento canonico, con un iter più rapido, che si era concluso con il divieto perpetuo di esercitare il ministero con minorenni, unito all’ obbligo di dimora per cinque anni nella residenza “Oasi di Elim”, una struttura dedicata alla cura dei preti pedofili. Pene afflittive dunque – anche se, ad avviso delle parti civili, non paragonabili a quelle previste dall’ordinamento italiano – in base alle quali il ricorrente aveva eccepito la violazione del ne bis in idem, dopo la condanna della Corte d’Appello dell’Aquila che aveva confermato i tre anni e otto mesi di carcere, stabiliti dal Tribunale per atti sessuali compiuti con un minore di 16 anni. Secondo la tesi della difesa il principio del ne bis in idem sarebbe valido anche nei rapporti tra Italia e Santa sede, per la reciproca fiducia che contraddistingue i rapporti, in virtù di principi costituzionali di parità e anche per l’obbligo imposto allo Stato dall’articolo 10 della Carta, di conformarsi alle norme di diritto riconosciute a livello internazionale.
Il carattere territoriale del ne bis in idem
Ma la lettura è frutto di un errore giuridico, che la Cassazione sottolinea. Il ne bis in idem, non rientra nella sfera dei diritti umani inviolabili e non ha natura di principio di diritto internazionale in grado di prevalere su quello di territorialità. Può semmai essere applicato in presenza di convenzioni ratificate e rese esecutive tra Stati, vincolanti solo per i contraenti e nei limiti dell’accordo raggiunto. In generale lo Stato italiano, come la maggior parte degli Stati moderni, si ispira al principio della territorialità e della obbligatorietà generale della legge penale. Questo con la chiara giustificazione di assicurare una giustizia che tenga conto delle diverse valutazioni sociali e politiche delle condotte umane. E soprattutto in campo penale dove il peso attribuito ad alcuni reati è diverso anche nella coscienza popolare.
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