Confermata la condanna a un anno a un giovane all’epoca ventiduenne
ROMA – Anche se la cultura rom ammette le spose bambine, in Italia il matrimonio con minorenni non esiste. E commette reato – atti sessuali con minore (art.609 quater) – chi convive ‘more uxorio’ con una minore di 16 anni, anche se c’è il suo consenso. La Cassazione ha così confermato la condanna a un anno, con le attenuanti generiche, inflitta dalla Corte d’Appello di Sassari a un giovane, all’epoca ventiduenne, che aveva sposato la ragazza ‘con matrimonio rom’ I fatti si sono svolti nel 2011 e il giovane era stato ritenuto colpevole sia dal Tribunale di Sassari, che dalla Corte d’Appello. Nel ricorso in Cassazione, il difensore dell’imputato aveva opposto che non ci fosse alcuna “situazione di soggezione”, neanche morale, tra i “due fidanzati, già coniugi”, secondo la loro cultura. In pratica, la difesa aveva provato a sostenere che la norma punisce gli atti sessuali compiuti in un rapporto non paritario, di supremazia dell’autore tale da condizionare una ragazza di meno di 16 anni.
Non in un’unione stabile. Non esiste “un rapporto di matrimonio tra il soggetto attivo del reato e quello passivo”, premette la terza sezione penale della Cassazione, e non può essere portato in giudizio come causa di esclusione del reato. Nemmeno se previsto nella cultura di origine dei due giovani, che – dice la Cassazione – ammette “il matrimonio anche con minori di 14 anni, spesso avuncolato, zia/zio nipote”. Poiché “i minori di età non possono contrarre matrimonio”. La Corte ricorda anche come “sul matrimonio rom la giurisprudenza ha sempre ritenuto la sua non validità nell’ordinamento italiano, quindi a maggior ragione con una minorenne di anni 16”. In passato la Cassazione, si era infatti pronunciata confermando l’espulsione di un immigrato irregolare, anche se sposato con ‘rito rom’ e convivente con una donna incinta: in quell’occasione, la Corte precisò che tale unione non aveva validità neppure come unione di fatto. Inoltre, “la convivenza more uxorio – precisa la Cassazione – anche tra fidanzati, di un maggiorenne quale l’imputato con una minore di anni 16, viene sanzionata dal legislatore a prescindere dalla realizzazione di condotte corruttive o induttive e dall’abuso di una posizione dominante o autorevole”.
Non in un’unione stabile. Non esiste “un rapporto di matrimonio tra il soggetto attivo del reato e quello passivo”, premette la terza sezione penale della Cassazione, e non può essere portato in giudizio come causa di esclusione del reato. Nemmeno se previsto nella cultura di origine dei due giovani, che – dice la Cassazione – ammette “il matrimonio anche con minori di 14 anni, spesso avuncolato, zia/zio nipote”. Poiché “i minori di età non possono contrarre matrimonio”. La Corte ricorda anche come “sul matrimonio rom la giurisprudenza ha sempre ritenuto la sua non validità nell’ordinamento italiano, quindi a maggior ragione con una minorenne di anni 16”. In passato la Cassazione, si era infatti pronunciata confermando l’espulsione di un immigrato irregolare, anche se sposato con ‘rito rom’ e convivente con una donna incinta: in quell’occasione, la Corte precisò che tale unione non aveva validità neppure come unione di fatto. Inoltre, “la convivenza more uxorio – precisa la Cassazione – anche tra fidanzati, di un maggiorenne quale l’imputato con una minore di anni 16, viene sanzionata dal legislatore a prescindere dalla realizzazione di condotte corruttive o induttive e dall’abuso di una posizione dominante o autorevole”.
Sarebbe stato diverso, invece, se la ragazza avesse già compiuto i 16 anni e avesse potuto dare un valido consenso agli atti sessuali con il proprio convivente.
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/11/22/cassazione-matrimonio-rom-con-quindicenne-e-reato-_91939c85-019b-4199-839f-6f1bb0473302.html
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