Era nudo. Era davanti a Gesù crocefisso. Dietro di lui un’ombra che lo sovrastava. Una voce che rassicurava quel piccolo undicenne che tratteneva le lacrime. «Non avere paura, sono le mani di Dio», gli diceva il frate mentre accarezzava il suo corpicino. Un caso, uno delle centinaia quello di Mario. Che a lezione di catechismo, in un monastero della Toscana, ha perduto la propria innocenza. Molto è cambiato nella Chiesa italiana, da quando papa Ratzinger condannò duramente la pedofilia nella lettera pubblica ai cattolici di Irlanda che nel 2010 invertì definitivamente la rotta prima che giungesse irreparabile lo schianto. Ma molto c’è ancora da fare. La prova è nell’incertezza dei numeri, che sembrano ancora velati da quella stessa «riservatezza», che ha scagliato la Chiesa in un vortice di accuse e di scandali.
«Oportet ut veniant scandala», dice Marco nel Vangelo. Che tradotto vuol dire: è bene che gli scandali scoppino. Eppure tentare di conoscere le dimensioni del fenomeno italiano, è assai complicato. Innanzitutto perché in Italia non esiste a oggi uno studio ufficiale che renda conto di quanti siano gli abusi su minori consumati in ambienti religiosi. E poi perché tra casi denunciati e casi segnalati, c’è un ampio discrimine. Basti pensare che nel 2010, il Telefono Azzurro raccolse 105 segnalazioni di abusi su minori che nel 3-4 per cento dei casi aveva visto come protagonista un religioso. Segnalazioni che tuttavia non hanno trovato riscontro in sede giudiziaria. A spiegare il discrimine, non è solo la reticenza delle vittime. Ma anche la cornice delle regole.A livello globale, sono state 3420 le denunce che la Congregazione per la dottrina della fede ha ricevuto tra il 2004 e il 2013. Di queste, ben 401 facevano riferimento a fatti accaduti nel 2013. Denunce spesso incanalate nell’alveo canonico, e cioè in un ambito non sempre comunicante con quello dell’autorità giudiziaria che conferisce ai casi e ai reati evidenza pubblica.Secondo quanto previsto dalla legge italiana e dagli accordi concordatari, «i vescovi sono esonerati dall’obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragioni del proprio ministero».
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