Comitato contro la tortura Osservazioni conclusive sul rapporto iniziale della Santa Sede *
Osservazioni conclusive sul rapporto iniziale della Santa Sede *
Il Comitato contro la tortura ha esaminato il rapporto iniziale della Santa Sede (CAT / C / VAT / 1) alle riunioni 1220 e 1223, tenutesi il 5 e 6 maggio 2014 (CAT / C / SR.1220 e CAT / C / SR.1223 ) e ha adottato le seguenti osservazioni conclusive in occasione delle riunioni 1245, 1246 e 1247 (CAT / C / SR.1245, CAT / C / SR.1246 e CAT / C / SR.1247) tenutesi il 21 e 22 maggio 2014.
A. Introduzione
Il Comitato accoglie con favore il rapporto iniziale della Santa Sede (CAT / C / VAT / 1), che segue le Linee guida del Comitato sulla forma e il contenuto dei rapporti iniziali (CAT / C / 4 / Rev.3) richiesti dall’articolo 19 sul misure adottate per dare attuazione alle loro iniziative ai sensi della Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ma deplora che il rapporto sia stato presentato con nove anni di ritardo.
Il Comitato apprezza inoltre il dialogo aperto e costruttivo con la delegazione di alto livello dello Stato parte e le informazioni supplementari fornite durante l’esame del rapporto.
B. Aspetti positivi
Il Comitato accoglie con favore il fatto che, a seguito della ratifica della Convenzione, lo Stato parte abbia aderito alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, il 25 gennaio 2012.
Il Comitato accoglie inoltre con favore gli sforzi dello Stato parte per rivedere la propria legislazione in aree di rilevanza per la Convenzione, tra cui:
(a) L’emissione motu p ropriodi Papa Francesco di una Lettera Apostolica “Sulla Giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria dello Stato della Città del Vaticano in materia penale”, in data 11 luglio 2013. La lettera è stata promulgata ed entrata in vigore il 1 ° settembre 2013, stabilendo l’esercizio della giurisdizione penale da parte della Autorità dello Stato della Città del Vaticano per reati la cui persecuzione è richiesta da accordi internazionali ratificati dalla Santa Sede. Questa legislazione modificata della Santa Sede, in particolare la legge n. VIII sulle norme supplementari in materia di diritto penale, entrata in vigore il 1 settembre 2013, e che incorpora nel sistema legale il crimine di tortura, i crimini contro l’umanità e una definizione di crimini contro i minori; e Legge N.
(b) L’emissione da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede di una Lettera Circolare per assistere le Conferenze Episcopali nello sviluppo di linee guida per trattare i casi di abusi sessuali su minori perpetrati da chierici, il 3 maggio 2011, che conferma, come stabilito nel 2001 Motu P ro prio Sacramentorum Sanctit atis T utela , secondo cui i Vescovi e i Superiori Maggiori devono deferire alla Congregazione per la Dottrina della Fede tutte le accuse credibili di abusi sessuali su minori da parte di chierici. La Circolare stabilisce inoltre, con parole proprie, che “si debbano sempre seguire le prescrizioni di diritto civile in merito alla denuncia di tali reati all’autorità preposta”.
Il Comitato accoglie inoltre con favore gli sforzi dello Stato parte per modificare le sue politiche, programmi e misure amministrative per dare effetto alla Convenzione, tra cui:
(a) La chiara condanna, nel rapporto della Santa Sede, dell’uso della tortura e di altri atti di trattamento o punizione crudeli, inumani o degradanti in quanto contrari alla dignità, integrità e identità della persona umana e ai suoi riferimenti alle dichiarazioni di diversi Papi contro la tortura e contro la pena di morte, compreso il promemoria di Papa Benedetto XVI, nel 2007, ai membri della Commissione internazionale per la pastorale carceraria cattolica, che rappresenta i cappellani delle carceri di 62 paesi, affermando: “Ribadisco che il divieto contro la tortura contravvenuta in qualsiasi circostanza ”;
(b) l’istituzione di un Ufficio speciale all’interno del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano per sovrintendere all’attuazione degli accordi internazionali di cui la Santa Sede è parte, il 10 agosto 2013;
(c) La creazione della Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori, il 5 dicembre 2013, per fungere da comitato consultivo del Papa, e la dichiarazione dei suoi membri il 3 maggio 2014 che considerano particolarmente importante garantire la responsabilità;
(d) La dichiarazione di Papa Francesco, durante un incontro con l’International Catholic Child Bureau l’11 aprile 2014, riconoscendo i danni causati dagli abusi sessuali sui bambini da parte di alcuni sacerdoti, in cui il Pontefice ha affermato che “non faremo un passo a ritroso per quanto riguarda il modo in cui affronteremo questo problema e le sanzioni che devono essere imposte. Al contrario, dobbiamo essere ancora più forti “.
L’affermazione del capo della delegazione che i trattati internazionali, inclusa la Convenzione, ratificata dalla Santa Sede, e gli accordi presi dalla Santa Sede con altri soggetti internazionali o altri Statuti hanno la precedenza sul diritto interno della Santa Sede.
C. Principali argomenti di preoccupazione e raccomandazioni
Campo di applicazione della Convenzione
Il Comitato prende atto della Dichiarazione interpretativa resa dalla Santa Sede in occasione dell’adesione alla Convenzione e delle dichiarazioni nel rapporto dello Stato parte rafforzate dalla delegazione durante il dialogo, esprimendo l’opinione che la Convenzione si applichi esclusivamente alla Santa Sede. gli emendamenti del 2013 alle leggi della Santa Sede, di cui sopra, stabiliscono che i funzionari pubblici della Santa Sede comprendono, tra le altre persone, (a) membri, funzionari e personale dei vari organi della Curia romana e delle Istituzioni collegate a esso; e (b) i legati papali e il personale diplomatico della Santa Sede. Il Commento generale n. 2 del Comitato ricorda che gli Stati hanno la responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni dei loro funzionari e di altri che agiscono in veste ufficiale o che agiscono per conto dello Stato, in collaborazione con lo Stato, sotto la sua direzione o controllo, o comunque in base alla legge. Questa responsabilità si estende alle azioni e alle omissioni dei dipendenti pubblici di uno Stato parte schierati in operazioni all’estero.Il Comitato ricorda agli Stati parti della Convenzione che sono obbligati ad adottare misure efficaci per impedire che i loro funzionari e altri che agiscono in veste ufficiale perpetrino o istigare la commissione di torture o maltrattamenti e di acconsentire o acconsentire alla commissione di tali violazioni da parte di altri, compresi attori non statali, in qualsiasi situazione in cui esercitano giurisdizione o controllo effettivo.
Il Comitato rileva che la Dichiarazione interpretativa resa dallo Stato parte non è coerente con le norme summenzionate ai sensi della propria legge e della Convenzione. Il Comitato invita lo Stato parte a prendere visione della Dichiarazione interpretativa alla luce delle considerazioni sopra esposte, non escludendo la possibilità di reinterpretazione o ritiro. Il Comitato ricorda che gli obblighi dello Stato parte ai sensi della Convenzione riguardano tutti i funzionari pubblici dello Stato parte e altre persone che agiscono in modo ufficiale o ai sensi della legge. Tali obblighi riguardano le azioni e le omissioni di tali persone ovunque esercitino un effettivo controllo sulle persone o sul territorio.
Definizione torture
Il Comitato accoglie con favore l’adozione della Legge n. VIII dell’11 luglio 2013 che contiene una definizione di tortura e altri elementi stabiliti nella Convenzione. Il Comitato rileva che questa legge si riferisce a “il pubblico ufficiale con funzioni giudiziarie, di polizia giudiziaria o delle forze dell’ordine, nonché chiunque svolga a titolo ufficiale un ruolo simile o analogo, e chiunque, sotto la loro istigazione o con il loro consenso e acquiescenza … “La Lettera Apostolica afferma al paragrafo 3 che le seguenti persone sono considerate funzionari pubblici:” (a) membri, funzionari e personale dei vari organi della Curia romana e delle istituzioni ad essa collegate. (B) Legati pontifici e personale diplomatico della Santa Sede. (c) Quelle persone che servono come rappresentanti, dirigenti o direttori, nonché le persone che, anche di fatto, gestiscono o esercitano il controllo sugli enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede e iscritti nel registro delle persone giuridiche canoniche tenuto dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. (d) Qualsiasi altro soggetto che eserciti una funzione amministrativa o giudiziaria mandato presso la Santa Sede, permanente o temporaneo, retribuito o non retribuito, indipendentemente dall’anzianità di quella persona “. Il Comitato ricorda inoltre che l’articolo 4 della Convenzione richiede agli Stati parti di garantire che” un tentativo di commettere tortura e … un atto di qualsiasi persona che costituisce complicità o partecipazione alla tortura ”è un reato ai sensi del suo diritto penale. Il Comitato ha espresso nel suo Commento Generale n. 3 che i termini di prescrizione non dovrebbero essere applicabili al crimine di tortura (artt. 1 e 4).
Il Comitato chiede conferma che lo Stato parte rispetti pienamente i requisiti della Convenzione secondo cui “tutti i funzionari pubblici o le persone che agiscono in veste ufficiale” sono coperti in linea con l’articolo 1 della Convenzione. Invita lo Stato parte ad adottare misure efficaci per garantire che la sua definizione di tortura si applichi a tutti i funzionari pubblici, come stabilito nella Convenzione, e che lo Stato parte adempia a tutti i suoi obblighi ai sensi della Convenzione. Il Comitato cerca inoltre di chiarire che “un tentativo di commettere tortura e … un atto da parte di qualsiasi persona che costituisce complicità o partecipazione alla tortura” è proibito dal suo diritto penale. Il Comitato ricorda allo Stato parte che il Commento generale n.
Prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti
Il Comitato rileva che dal 2001 i funzionari della Santa Sede hanno richiesto la denuncia obbligatoria di tutte le accuse credibili di abusi sessuali su minori da parte del clero alla Congregazione per la dottrina della fede nello Stato della Città del Vaticano. Il Comitato apprezza i dati forniti dalla delegazione che indicano che la Congregazione per la Dottrina della Fede ha confermato 3.420 accuse credibili di abusi sessuali da parte di sacerdoti tra il 2004-2013, con conseguente attuazione di numerose pene canoniche inflitte attraverso un processo penale ecclesiastico, tra cui l’abbandono di 848 sacerdoti e la disciplina di altri 2.572, come l’imposizione di una vita di preghiera o di penitenza. Nel suo Commento Generale n. 2,
A questo proposito, il Comitato deplora che lo Stato parte non abbia fornito i dati richiesti sul numero di casi in cui lo Stato parte ha fornito informazioni alle autorità civili nei luoghi in cui si sono verificati i casi e nei luoghi in cui si trovano attualmente i sacerdoti interessati. Il Comitato accoglie con favore l’assicurazione fatta dalla delegazione che il clero cattolico è incaricato di denunciare le accuse di abusi sessuali su minori perpetrati da membri del clero alle autorità civili e alla Congregazione per la dottrina della fede. Tuttavia, il Comitato è preoccupato per i rapporti secondo cui i funzionari dello Stato parte resistono al principio della segnalazione obbligatoria di tali accuse alle autorità civili.
Il Comitato è inoltre preoccupato per le numerose segnalazioni di casi in cui il clero accusato o condannato dalle autorità civili di tali reati è stato trasferito ad altre diocesi e istituzioni dove sono rimasti in contatto con minori e altri che sono vulnerabili, e in alcuni casi hanno commesso abusi nei loro posizionamenti successivi. Tali accuse compaiono nei rapporti di commissioni e indagini intraprese in diversi paesi. Durante il dialogo con lo Stato parte, il Comitato ha sollevato il caso di padre Joseph Jeyapaul, il caso di padre Peter Kramer e le conclusioni raggiunte da un gran giurì a Philadelphia, Stati Uniti, nel 2005, come esemplificativi di queste preoccupazioni (art. 2).
Lo Stato parte dovrebbe garantire che i funzionari della Santa Sede e altri funzionari pubblici della Santa Sede adottino misure efficaci per monitorare la condotta delle persone sotto il loro effettivo controllo, per fermare e sanzionare tale condotta in ogni caso in cui vengano a conoscenza di accuse credibili di violazioni di la Convenzione, e ad adottare altre misure sotto il loro controllo per prevenire la commissione di successive violazioni da parte delle persone interessate, tra cui:
(a) Continuare a sviluppare e attuare programmi e politiche per prevenire violazioni della Convenzione;
(b) Garantire che le persone che sono soggette a un’accusa di abuso portato all’attenzione della Congregazione per la Dottrina della Fede o altri funzionari dello Stato parte siano immediatamente sospese dalle loro funzioni in attesa delle indagini sulla denuncia, per proteggersi la possibilità di successivi abusi o intimidazioni delle vittime;
(c) Garantire un monitoraggio efficace dei collocamenti di tutto il clero che sono oggetto di indagine da parte della Congregazione per la dottrina della fede e impedire il trasferimento del clero che è stato credibilmente accusato di abuso allo scopo di evitare un’adeguata indagine e punizione della ir crimini. Per i responsabili, applicare le sanzioni, compresa la dimissione dal servizio d’ufficio;
(d) Garantire che tutti i funzionari dello Stato parte esercitino la dovuta diligenza e reagiscano adeguatamente alle accuse credibili di abuso, sottoponendo qualsiasi funzionario che non lo faccia a sanzioni significative;
(e) Adottare misure efficaci per garantire che le accuse ricevute dai suoi funzionari in merito a violazioni della Convenzione siano comunicate alle autorità civili competenti per facilitare le loro indagini e il perseguimento dei presunti autori. Lo Stato parte dovrebbe fornire dati al Comitato nel suo prossimo rapporto periodico sul numero di casi in cui ha fornito informazioni alle autorità civili sia nei luoghi in cui si sono verificati i casi che nei luoghi in cui si trovano attualmente le persone interessate.
Impunità
Il Comitato apprezza la conferma fornita in merito alle indagini in corso ai sensi del Codice penale dello Stato della Città del Vaticano sulle accuse di abusi sessuali su minori da parte dell’arcivescovo Josef Wesolowski, ex nunzio papale nella Repubblica Dominicana. Il Comitato rileva che la Repubblica di Polonia avrebbe richiesto l’estradizione dell’arcivescovo Wesolowski. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che lo Stato parte non abbia individuato fino ad oggi alcun caso in cui abbia perseguito un individuo responsabile della commissione o complicità o partecipazione a una violazione della Convenzione (artt.4, 5, 6, 7 e 8). ).
Lo Stato parte dovrebbe garantire che le sue autorità competenti procedano a un’indagine tempestiva e imparziale sull’Arcivescovo Wesolowski e qualsiasi altra persona accusata di aver perpetrato o complice di violazioni della Convenzione che abbia la nazionalità dello Stato parte o sia presente sul territorio dello Stato parte. Stato parte. Se giustificato, lo Stato parte dovrebbe garantire che tali persone siano perseguite penalmente o estradate per essere perseguite dalle autorità civili di un altro Stato parte. Il Comitato chiede allo Stato parte di fornirgli informazioni sull’esito delle indagini riguardanti l’arcivescovo Wesolowski.
Cooperazione con procedimenti civili e penali
Il Comitato è preoccupato per le segnalazioni ricevute di casi in cui lo Stato parte ha rifiutato di fornire informazioni alle autorità civili in relazione a procedimenti relativi ad accuse secondo cui membri del clero hanno commesso violazioni della Convenzione, nonostante il fatto che dal 2001 la Congregazione per la Dottrina della Fede nello Stato della Città del Vaticano ha avuto la responsabilità di ricevere e indagare su tutte le accuse di abusi sessuali su minori da parte del clero cattolico. Il Comitato esprime preoccupazione per le accuse secondo cui nel 2013 il nunzio papale in Australia avrebbe invocato l’immunità diplomatica rifiutandosi di fornire la documentazione d’archivio per assistere la Commissione speciale d’inchiesta del New South Wales sugli abusi sessuali.
Lo Stato parte dovrebbe adottare misure efficaci per garantire la fornitura di informazioni alle autorità civili nei casi in cui stanno svolgendo indagini penali su accuse di violazioni della Convenzione perpetrate dal clero cattolico o da loro acconsentite. Lo Stato parte dovrebbe garantire che le procedure per richiedere tale cooperazione siano chiare e ben note alle autorità civili e che le richieste di cooperazione ricevano una risposta tempestiva.
Garanzie legali di base
Il Comitato apprezza le informazioni fornite dallo Stato parte nel suo rapporto e al dialogo sulle protezioni legali per le persone private della libertà nello Stato parte previste dal Codice penale, dal Codice di procedura penale e dai progetti di regolamento del 2012 del Dipartimento della sicurezza. Servizi e Protezione Civile. Il Comitato si rammarica che non siano state fornite informazioni sul fatto che questi documenti incorporino le particolari garanzie legali contro la tortura che il Comitato ha invitato tutti gli Stati parti a garantire a tutte le persone private della libertà (artt. 2, 13, 15 e 16).
Lo Stato parte dovrebbe garantire che le sue leggi e regolamenti prevedano il diritto di tutte le persone private della libertà di godere delle garanzie legali contro la tortura enumerate nel Commento generale n. 2 del Comitato, compreso il diritto di tutti i detenuti a ricevere assistenza legale, assistenza medica indipendente e per contattare i parenti della madre di privazione della libertà. Lo Stato parte dovrebbe monitorare la fornitura di tali salvaguardie da parte dei suoi funzionari pubblici e garantire che qualsiasi inadempienza nel fornire tali garanzie come richiesto si traduca in sanzioni disciplinari o di altro tipo.
Reclami e indagini tempestive, approfondite e imparziali
Il Comitato accoglie con favore gli emendamenti al Codice penale e al Codice di procedura penale dello Stato della Città del Vaticano che chiariscono che le autorità dovrebbero perseguire le accuse di violazioni della Convenzione da parte di cittadini e funzionari. Il Comitato accoglie inoltre con favore le informazioni a condizione che la Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori, istituita da Papa Francesco, cercherà di garantire la responsabilità ei suoi membri hanno annunciato che intendono fare proposte specifiche sulla sensibilizzazione “riguardo alle tragiche conseguenze degli abusi sessuali e delle conseguenze devastanti del mancato ascolto, della mancata segnalazione di sospetti di abuso e del mancato sostegno alle vittime / sopravvissute e alle loro famiglie ”. Ad oggi non sono state fornite informazioni al Comitato in merito al mandato della Pontificia Commissione, poteri investigativi,
Lo Stato parte dovrebbe:
(a) Stabilire un meccanismo di reclamo indipendente a cui le vittime di presunte violazioni della Convenzione possano riferire in modo confidenziale le accuse di abuso e che abbia il potere di cooperare con le autorità dello Stato parte e con le autorità civili del luogo in cui si è verificato il presunto abuso;
(b) Garantire che gli organi incaricati di svolgere indagini su accuse di violazioni della Convenzione da parte di pubblici ufficiali della Santa Sede, compreso l’Ufficio del Promotore di Giustizia, siano indipendenti senza alcun collegamento gerarchico tra gli investigatori ei presunti autori. Garantire che tali organismi svolgano le indagini in modo rapido, completo e imparziale;
(c) Chiarire se la Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori istituita nel dicembre 2013 debba avere pieni poteri per indagare sui casi di presunte violazioni della Convenzione, assicurare che i risultati di ogni sua indagine siano resi pubblici e che siano prontamente agito da funzionari con funzione di procura, entro un determinato termine.
Concordati e altri accordi
Il Comitato è preoccupato per le accuse secondo cui concordati e altri accordi negoziati dalla Santa Sede con altri Stati potrebbero impedire efficacemente il perseguimento di presunti autori limitando la capacità delle autorità civili di mettere in dubbio, costringere la produzione di documentazione o perseguire persone associate al cattolico. Chiesa (artt. 2, 12, 13 e 16).
Lo Stato parte dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di rivedere i suoi accordi bilaterali conclusi con altri Stati, come i concordati, al fine di adempiere ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione e impedire che gli accordi servano a fornire individui che si presume abbiano violato la Convenzione o che si ritiene siano in possesso di informazioni relative a violazioni. della Convenzione con la protezione da indagini o azioni penali da parte delle autorità civili a causa del loro status o affiliazione con la Chiesa cattolica.
Riparazione
Pur rilevando che molte diocesi e ordini religiosi hanno fornito risarcimenti finanziari alle vittime di abusi, il Comitato rimane profondamente preoccupato per l’impossibilità di ottenere un risarcimento sperimentato da molte presunte vittime di violazioni della Convenzione perpetrate da o con l’acquiescenza di persone che agiscono in veste ufficiale per lo Stato parte. Il Comitato è particolarmente preoccupato per le accuse di casi passati in cui lo Stato parte ha acconsentito o ha autorizzato azioni intraprese da alcuni funzionari della chiesa per proteggere i beni dal sequestro da parte delle autorità civili allo scopo di fornire risarcimento alle vittime. Il Comitato è anche preoccupato per la risposta dello Stato parte al continuo rifiuto da parte dei quattro ordini religiosi che gestivano le lavanderie Magdalene in Irlanda di contribuire a un fondo di risarcimento per le persone vittime di abusi in quelle strutture. Il Comitato ricorda che, in conformità con il Commento generale n. 3, il concetto di riparazione include la restituzione, il risarcimento, la riabilitazione, la soddisfazione e il diritto alla verità e le garanzie di non ripetizione (artt. 12, 13, 14 e 16).
Lo Stato parte dovrebbe:
(a) In conformità con l’articolo 14 della Convenzione e il Commento generale n. 3, adottare misure per garantire che le vittime di abusi sessuali commessi da o con l’acquiescenza dei funzionari dello Stato parte ricevano un risarcimento, compreso un diritto al risarcimento equo, adeguato ed applicabile. e la più completa riabilitazione possibile, indipendentemente dal fatto che gli autori di tali atti siano stati assicurati alla giustizia. Dovrebbero essere adottate misure adeguate per garantire il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale delle vittime di abusi;
(b) Incoraggiare la fornitura di risarcimento da parte di singoli ordini religiosi alle vittime di violazioni della Convenzione da loro effettuate e adottare ulteriori misure per garantire che le vittime ottengano il risarcimento secondo necessità, anche nel caso delle Lavanderie Magdalene.
Vendita e sottrazione di bambini
Il Comitato è preoccupato per i numerosi casi di sottrazione di bambini appena nati alle loro madri biologiche da parte di membri di congregazioni cattoliche in diversi paesi, che sono stati successivamente collocati in orfanotrofi o dati a genitori adottivi all’estero. Come nel caso delle lavanderie Magdalene, il Comitato è preoccupato per la mancanza di informazioni su eventuali misure prese per trovare tali bambini e restituirli alle loro madri biologiche.
Lo Stato parte dovrebbe:
(a) Richiedere alle congregazioni interessate di fornire le informazioni pertinenti in loro possesso sul destino dei bambini in questione al fine di restituirli alle loro madri biologiche;
b) Adottare tutte le misure necessarie per combattere e prevenire il ripetersi di tali pratiche in futuro.
Non respingimento e asilo
Il Comitato prende atto con apprezzamento della conferma dello Stato parte che la Santa Sede non avrebbe espulso, restituito o estradato una persona in uno Stato in cui la persona potrebbe essere torturata e che gli emendamenti al codice penale e al codice di procedura penale allegati al 13 luglio 2013 La Lettera Apostolica di Papa Francesco approfondisce questo argomento. Il Comitato si rammarica, tuttavia, che non siano stati forniti dati in risposta alle indagini sul numero di richieste di asilo ricevute e accolte, in particolare in considerazione della dichiarazione che le domande di asilo sono trattate e giudicate dalle autorità del governo italiano (art. 3) .
Il Comitato raccomanda che lo Stato parte fornisca nel suo prossimo rapporto i dati sul numero di richieste di asilo ricevute dalle autorità dello Stato parte situate nel suo territorio o all’estero dal 2002, così come il numero concesso, e se un richiedente asilo è stato rimpatriato o ha rifiutato l’asilo e in quali paesi. Lo Stato parte dovrebbe garantire che le sue autorità controllino il trattamento di qualsiasi persona richiedente asilo che viene inviata in Italia per accertarsi che non venga successivamente espulsa in un luogo in cui potrebbe essere in pericolo di essere sottoposta a tortura o maltrattamenti.
Addestramento del Corpo di Gendarmeria
Pur rilevando che il Corpo della Gendarmeria riceve una formazione in materia di diritti umani, il Comitato è preoccupato che non sia fornito loro una formazione specifica sulle disposizioni della Convenzione, incluso il divieto assoluto di tortura, e che i professionisti medici che si occupano di persone private di libertà e asilo -I richiedenti non ricevono una formazione sul Manuale per un’efficace indagine e documentazione sulla tortura e altri trattamenti di punizione crudeli, inumani o degradanti (protocollo di Istanbul) (art. 10).
Lo Stato parte dovrebbe garantire che l’addestramento del Corpo di Gendarmeria includa il divieto assoluto di tortura, altre disposizioni della Convenzione e le conclusioni, decisioni e Commenti generali del Comitato. Dovrebbe anche garantire che il Corpo della Gendarmeria, i professionisti medici e gli ufficiali di polizia competenti nello Stato parte ricevano una formazione nel Manuale sull’efficace indagine e documentazione della tortura e di altri trattamenti di punizione crudeli, inumani o degradanti (il Protocollo di Istanbul).
Dati statistici
Il Comitato deplora l’assenza di dati esaurienti e disaggregati su denunce e indagini su casi che costituiscono violazioni della Convenzione.
Lo Stato parte dovrebbe compilare dati statistici rilevanti per il monitoraggio dell’attuazione della Convenzione, compresi i dati sui reclami e le indagini sui casi che costituiscono violazioni della Convenzione, nonché sui mezzi di ricorso, inclusi il risarcimento e la riabilitazione, forniti alle vittime.
Il Comitato invita lo Stato parte a considerare la ratifica dei principali strumenti internazionali sui diritti umani di cui non è ancora parte, vale a dire il Patto sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto sui diritti civili e politici e i loro protocolli opzionali, nonché la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e il suo protocollo opzionale, la Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e il suo protocollo opzionale, e la Convenzione per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate.
Lo Stato parte è invitato a diffondere ampiamente il rapporto presentato al Comitato e le osservazioni conclusive del Comitato, nelle lingue appropriate, attraverso i siti web ufficiali, i media e le organizzazioni non governative.
Lo Stato parte è invitato a presentare il suo documento di base comune, in conformità con i requisiti contenuti nelle linee guida armonizzate sulla rendicontazione ai sensi dei trattati internazionali sui diritti umani (HRI / GEN.2 / Rev.6).
Il Comitato chiede allo Stato parte di fornire, entro il 23 maggio 2015, informazioni di follow-up in risposta alle raccomandazioni del Comitato relative alla prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti, e sull’impunità, come contenuto nei paragrafi 10 e 11 del presente documento. Inoltre, il Comitato richiede informazioni di follow-up su reclami e indagini e mezzi di ricorso, come contenuto nei paragrafi 14 e 16 del presente documento.
Lo Stato parte è invitato a presentare il suo prossimo rapporto, che sarà il secondo rapporto periodico, entro il 23 maggio 2018. A tal fine, il Comitato invita lo Stato parte ad accettare, entro il 23 maggio 2015, di riferire secondo la sua procedura di segnalazione facoltativa, consistente nella trasmissione, da parte del Comitato allo Stato parte, di un elenco di questioni prima della presentazione del rapporto. La risposta dello Stato parte a questo elenco di questioni costituirà, ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione, il suo prossimo rapporto periodico.
Comitato contro la tortura Osservazioni conclusive sul rapporto iniziale della Santa Sede *