Da che mondo e mondo si ha diffamazione quando la notizia riferita dal presunto diffamante, verosimilmente a mezzo stampa ma anche in discussioni private, è falsa. Anche solo parzialmente falsa, nel senso che potrebbe essere basata su dati veri ma riportati secondo interpretazioni soggettive non supportate da riscontri oggettivi. Questo è quello che dice il buon senso ed è anche l’assunto su cui si basa la corrente giurisprudenza, anche perché diversamente verrebbe violato il principio costituzionale della libertà di parola e di stampa.
Notizie sì scomode, ma anche senza dubbio vere come stabilito dallo stesso Tribunale
Non è evidentemente dello stesso avviso il seminario della diocesi di Acqui (AL), visto che aveva denunciato il mensile francescanoTempi di fraternità per un articolo, pubblicato online anche dal sitoTrucioli savonesi, in cui vengono riportate sul seminario notizie sì scomode, ma anche senza dubbio vere come stabilito dallo stesso Tribunale, che ha rigettato il ricorso e ha perfino condannato il seminario al risarcimento delle spese legali affrontate dalla controparte. In realtà l’articolo non ha nemmeno toni di rimprovero, semmai esorta il vescovo di Acqui a procedere nella sua opera di deopacizzazione già pubblicizzata dal settimanale Panorama Economy. E nel farlo mette in luce alcune vicende a dir poco discutibili.
Oggetto della controversia è la splendida Villa Paradiso in quel di Varazze, immobile di proprietà del seminario vescovile utilizzato come struttura ricettiva di lusso, dotata di parco con piscina e campo da golf, il tutto senza nessuna licenza e senza nemmeno pagare l’Ici. Il Secolo XIX aveva pubblicato un’inchiesta sull’anomalo utilizzo di quell’immobile, stuzzicando così i vigili urbani di Varazze che nel giro di qualche giorno bussarono alla porta del resort contestando, tra le altre cose, anche il reato di abuso edilizio per aver trasformato il sottotetto e frazionato la villa in unità abitative. Un totale di 5.000 euro di ammenda. È lo stesso quotidiano a darne notizia, in un articolo in cui si fa riferimento anche al palazzo del Seminario Maggiore di Acqui dato in concessione agli albergatori locali per farne un ostello con 40 camere. L’articolo contiene anche un’intervista in cui il direttore del seminario don Giacomo Rovera si difende dalle accuse. O almeno ci prova.
Per il prete si tratta semplicemente di sfruttare degli immobili che a causa del calo vocazionale sono rimasti sostanzialmente vuoti. Mentre cerchiamo di capire la provenienza dello stridio che si avverte nell’aria possiamo, se lecito, dare un suggerimento per un possibile utilizzo alternativo. Il suo più alto superiore, infatti, giusto pochi mesi fa aveva chiesto che i conventi vuoti non venissero utilizzati per lucrare ma venissero impiegati per accogliere i rifugiati, ma pare che quell’appello non abbia avuto molto seguito. Diciamo pure che non ci risultano simili cambi di destinazione finora. In un simile contesto la diocesi di Acqui potrebbe volersi distinguere adeguandosi, probabilmente per prima, all’appello papale.
Il gestore del resort, risulta condannato per estorsione e bancarotta
Ma torniamo alla vicenda giudiziaria. Per il seminario chi riporta questi fatti, che sono talmente veri al punto che ci sono perfino verbali ufficiali della polizia municipale, diffama. Deve trattarsi di un’interpretazione inusuale del messaggio evangelico “non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra” (Mt 6,3). Diffamatori sono persino gli avverbi, e infatti il seminario contesta all’articolista di aver etichettato il mancato ricorso del comune di Varazze contro la sentenza del Giudice di Pace, che per inciso ha respinto la cartella per il pagamento dell’Ici non versata, con l’avverbio “stranamente”. In effetti un mancato ricorso da parte di chi amministra la cosa pubblica non può essere considerato strano, no, dovrebbe essere considerato assurdo. E diffamatorio è anche l’aver detto che Renato Bonora, il gestore del resort, risulta condannato per estorsione e bancarotta fraudolenta, e che quindi la sua scelta è inopportuna per un ente religioso.
Le motivazioni con cui il Tribunale ha respinto il ricorso sono innanzitutto il fatto che si tratta di notizie vere, e come già detto laddove c’è verità non può esserci diffamazione. Poi, nella sentenza si pone l’accento anche sul diritto di cronaca laddove si legge che “ogni cittadino italiano cattolico ha interesse – e diritto – ad essere reso edotto di come la Chiesa gestisce ed utilizza i beni di cui dispone”. Fortunatamente il testo non si ferma a questo punto ma continua: “anche indipendentemente, poi, dal credo religioso, la Chiesa è una istituzione la cui rilevanza pubblica è imprescindibile, ciò da cui consegue l’interesse pubblico delle notizie che ne riguardano le attività istituzionali”. Perché è giusto dire che i cattolici, a maggior ragione in quanto tali, devono conoscere le attività dell’organizzazione di cui fanno parte, purché si ammetta anche che in forza della dimensione pubblica della Chiesa, anche e in quanto destinataria di risorse statali, tale diritto ce l’ha anche chi cattolico non è. O non è più.
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