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Portale della Rete L'ABUSO - Associazione sopravvissuti | ONU - C.R.C | Dichiarazione Universale dei Diritti Umani – Italiano

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani – Italiano

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10 Dicembre 1948
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    Redazione WebNews Redazione WebNews
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    Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l’Assemblea delle Nazioni Unite diede al Segretario Generale di provvedere a un testo diffuso non organizzazione questa e, a tale organizzazione, di pubblicarne e distribuirne il nelle cinque lingue ufficiali dell’internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

    Preambolo

    Considerato che i diritti sono il riconoscimento della dignità membri inerente a tutti i della famiglia umana e dei loro, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

    Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;

    Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;

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    Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

    Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

    Considerato che gli Stati membri sono impegnati a uniti, rispetto alla cooperazione con le Nazioni e l’osservanza universale dei diritti umani e libertà fondamentali;

    Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

    L’ASSEMBLEA GENERALE

    Proclamare la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l ‘educazione, il rispetto di questi diritti e di libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro educazione giurisdizione.

    Articolo 1

    Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

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    Articolo 2

    Ad ogni individuo spettano i diritti e Dichiarazione le libertà enunciate nella presente, senza distinzione di tutte le ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale , di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna differenza sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

    Articolo 3

    Ogni individuo ha diritto alla sicurezza vita, alla libertà ed alla propria persona.

    Articolo 4

    Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi proibiti sotto qualsiasi forma.

    Articolo 5

    Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura oa trattamento oa punizione crudeli, inumani o degradanti.

    Articolo 6

    Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

    Articolo 7

    Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che viola la presente come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

    Articolo 8

    Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui derivanti dalla costituzione o dalla legge.

    Articolo 9

    Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

    Articolo 10

    Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli viene rivolta.

    Articolo 11

    1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
    2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta nessuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

    Articolo 12

    Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

    Articolo 13

    1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
    2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di tornare nel proprio paese.

    Articolo 14

    1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
    2. Questo diritto non può essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

    Articolo 15

    1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
    2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

    Articolo 16

    1. Uomini e donne in età si adattano al diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
    2. Il matrimonio potrà essere concluso solo con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
    3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetto dalla società e dallo Stato.

    Articolo 17

    1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una sua proprietà personale o in comune con altri.
    2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

    Articolo 18

    Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell ‘osservanza dei riti.

    Articolo 19

    Ogni individuo ha diritto di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a proprie frontiere.

    Articolo 20

    1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
    2. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.

    Articolo 21

    1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
    2. Ogni individuo ha diritto di accedere alle condizioni di eguaglianza ai pubblici del proprio paese.
    3. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, compie a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

    Articolo 22

    Ogni individuo, in quanto membro della sicurezza della società, ha diritto alla sociale nazionale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

    Articolo 23

    1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
    2. Ogni individuo, senza distinzione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
    3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
    4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

    Articolo 24

    Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

    Articolo 25

    1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
    2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

    Articolo 26

    1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti base del merito.
    2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
    3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

    Articolo 27

    1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
    2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

    Articolo 28

    Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa possono essere pienamente realizzati.

    Articolo 29

    1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
    2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, deve essere soggetto soltanto a quelle libertà che sono stabilite dalla per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
    3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

    Articolo 30

    Nulla nella presente può essere interpretato nel senso di dichiarazione implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di atto un’attività o compiere un mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

    https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/italian

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    Informazione sui contenuti

    La Rete si è impegnata al compimento di “Spotlight on Italian survivors” coniugando il lavoro enorme occorso alla necessità di tentare di colmare un vuoto insopportabile nel nostro Paese, di cui pare non esserci realistica percezione: la pericolosità incombente sulla vita dei bambini e delle bambine commisurato alla vastità del fenomeno italiano, ma che non riguarda solo il perimetro di influenza della chiesa-istituzione.

    Questo contributo ha come scopo principale quello di puntare un cono di luce, deciso e abbagliante, sulla carenza della tutela preventiva e protettiva, che deve essere concreta ed urgente verso i minori e le persone poste in posizione di vulnerabilità.

    Ciò va inteso senza limitazione di genere, o inclinazione sessuale, riguarda tutti, nessuno escluso.

    Senza allarmismi, riguarda i genitori che ignari delle insidie di cui sono ancora intrisi gli spazi parrocchiali e di vita comunitaria vi affidano i propri figli. Spazi da non potersi realisticamente reputare protettivi e, teniamo a sottolineare, non limitabili alle responsabilità di prevenzione e contrasto imputabile alla sola chiesa cattolica.

    Tuttavia seppur convinti che i predatori sessuali, sono tutti uguali, con o senza abito talare, occorre prendere atto che lo stato delle cose non impedisce loro né di colpire, né di ripetere il crimine.

    E’ altrettanto importante evidenziare che “Spotlight on Italian survivors” così come ogni attività posta in essere dall’Associazione, trattando o rimandando ad inchieste giudiziarie, a procedimenti penali non ancora conclusi, induce a ritenere innocenti tutte le persone citate a vario titolo – consacrate e non -  seppur condannate nei primi gradi di giudizio.

    Nel nostro ordinamento, infatti, la presunzione di innocenza copre l’intera vicenda processuale.

    E questo principio facciamo nostro.

                   Il direttivo della Rete l’Abuso

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