United Nations Convention on the Rights of the Child CRC/C/VAT/CO/2
Distr.: General 31 January 2014 Original: English ADVANCE UNEDITED VERSION
Comitato sui Diritti del Fanciullo
Osservazioni conclusive sul secondo rapporto periodico della Santa Sede*
* Adottata dal Comitato nella sua 65ª sessione (13 31 gennaio 2014).
1. Il Comitato ha esaminato il secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) nella sua 1852ª seduta (vedi CRC/C/SR.1852), tenutasi il 16 gennaio 2013, e ha adottato, nella sua 1875ª seduta, tenutasi il 31 gennaio 2014, le seguenti osservazioni conclusive.
I. Introduzione
2. Il Comitato accoglie con favore la presentazione del secondo rapporto periodico della Santa Sede (CRC/C/VAT/2) e le risposte scritte alla sua lista di questioni (CRC/C/VAT/Q/2/Add.1). Il Comitato tuttavia lamenta che il secondo rapporto periodico è stato presentato con un considerevole ritardo, il che ha impedito al Comitato di poter esaminare l’implementazione della Convenzione da parte della Santa Sede per 14 anni.
3. Il Comitato accoglie con favore l’aperto e costruttivo dialogo con la delegazione multisettoriale della Santa Sede, così come i positivi impegni presi dalla sua delegazione durante i dialoghi interattivi in numerosi settori. In particolare, il Comitato nota come positiva la buona volontà espressa dalla delegazione della Santa Sede di cambiare atteggiamenti e pratiche e guarda con ansia all’adozione di sollecite e solide misure per la concreta implementazione dei suoi impegni.
4. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che le presenti osservazioni conclusive dovrebbero essere lette in congiunzione con le osservazioni conclusive sul rapporto iniziale della Santa Sede in conformità al Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (CRC/OPAC/VAT/CO/1) così come quelle sul rapporto iniziale in conformità al Protocollo Opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione del fanciullo e la pornografia del fanciullo (CRC/C/OPSC/VAT/CO/1), adottato il 31 gennaio del 2014.
II. Ulteriori misure intraprese e progressi realizzati dallo Stato Parte
5. Il Comitato accoglie con favore l’adozione delle seguenti misure legislative:
(a) La Legge della Città Stato del Vaticano n. VIII sulle Norme Complementari in Materia Penale, Titolo II: Crimini Contro i Bambini; e
(b) La Legge della Città Stato del Vaticano n. IX dell’11 luglio 2013 contenente emendamenti al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale.
6. Il Comitato inoltre accoglie con favore la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale del 25 gennaio 2012.
7. Il Comitato inoltre accoglie con favore le seguenti misure istituzionali e politiche:
(a) La creazione di una Commissione pastorale per la Protezione dei Minori, con lo scopo di proporre nuove iniziative per lo sviluppo di programmi di ambienti sicuri per bambini e per aumentare gli sforzi per la cura pastorale per le vittime degli abusi in tutto il mondo il 5 dicembre 2013; e
(b) L’istituzione di un Ufficio Speciale dentro il Governatorato della Città Stato del Vaticano per soprintendere l’implementazione degli accordi internazionali dei quali la Città Stato del Vaticano è uno Stato Parte il 10 agosto 2013.
III. Specificità nell’implementazione della Convenzione
8. Il Comitato è consapevole della doppia natura della ratifica della Convenzione da parte della Santa Sede come Governo della Città Stato del Vaticano, e anche come soggetto sovrano di diritto internazionale avente una originale, non-derivata personalità giuridica indipendente da qualsiasi autorità o giurisdizione territoriale. Pur essendo pienamente consapevole che i vescovi e i superiori maggiori degli istituti religiosi non agiscono come rappresentanti o delegati del Pontefice Romano, il Comitato ciò nondimeno annota che i subordinati negli ordini religiosi cattolici sono legati da obbedienza al Papa in accordo con i Canoni 331 e 590. Il Comitato pertanto ricorda alla Santa Sede che ratificando la Convenzione, essa si è impegnata a implementare la Convenzione non solo sul territorio della Città Stato del Vaticano ma anche in qualità di potere supremo della Chiesa cattolica sugli individui e le istituzioni poste sotto la sua autorità.
IV. Aree principali di preoccupazione e raccomandazioni
A. Misure generali di implementazione (articoli 4, 42 e 44, paragrafo 6 della Convenzione)
Le precedenti raccomandazioni del Comitato
9. Il Comitato si duole che la maggior parte delle raccomandazioni contenute nelle osservazioni conclusive del Comitato del 1995 sul rapporto iniziale della Santa Sede (CRC/C/15/Add.46) non sono state pienamente considerate.
10. Il Comitato sollecita lo Stato Parte a prendere tutte le misure necessarie ad affrontare quelle raccomandazioni, delle osservazioni conclusive del rapporto periodico iniziale in conformità alla Convenzione, che non sono state implementate o sufficientemente implementate, particolarmente quelle attinenti alla non-discriminazione, al diritto dei fanciulli a esprimere le loro opinioni e alle materie familiari.
Riserve
11. Il Comitato accoglie con favore la dichiarazione della delegazione della Santa Sede secondo la quale un possibile ritiro delle sue riserve alla Convenzione è attualmente sotto esame.
Alla luce delle sue precedenti osservazioni, il Comitato reitera la sua preoccupazione (CRC/C/15/Add.46 para. 10) circa le riserve della Santa Sede alla Convenzione le quali indeboliscono il pieno riconoscimento dei fanciulli come soggetti di diritti e condizionano l’applicazione della Convenzione nella sua compatibilità con le fonti del diritto della Città Stato del Vaticano.
12. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda i passi necessari per ritirare tutte le sue riserve e per assicurare la precedenza della Convenzione sulle leggi e i regolamenti interni.
Legislazione
13. Pur accogliendo con favore l’approccio della Santa Sede per assicurare che la legislazione della Città Stato del Vaticano aderisca alla Convenzione, il Comitato si duole del fatto che lo stesso approccio non sia stato seguito in relazione alle sue leggi interne, incluso il Codice canonico. Il Comitato è preoccupato anche per il fatto che alcune delle regole del Codice canonico non sono in conformità con le disposizioni della Convenzione, in particolare quelle relative ai diritti dei fanciulli di essere protetti contro le discriminazioni, le violenze e tutte le forme di sfruttamento sessuale e abuso sessuale.
14. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intraprenda una revisione complessiva del suo ordinamento normativo, in particolare del Codice canonico, con la prospettiva di assicurare la sua piena conformità con la Convenzione.
Coordinazione
15. Il Comitato annota come positiva la dichiarazione della delegazione durante il dialogo che la Santa Sede considererà l’istituzione di un apparato con il mandato di coordinare l’implementazione della Convenzione ma si duole del fatto che un tale apparato non è ancora in funzione.
16. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede instituisca un apparato ad alto livello con il mandato e la capacità di coordinare l’implementazione dei diritti dei fanciulli per tutti i concili pontifici, le conferenze episcopali dei vescovi così come gli individui e le istituzioni di natura religiosa che funzionano sotto l’autorità della Santa Sede. Questo apparato
dovrà essere provvisto con adeguate risorse umane, finanziarie e tecniche per adempiere il suo mandato.
Allocazione delle risorse
17. Il Comitato apprezza le numerose attività intraprese al livello di comunità di base e fondate dai religiosi cattolici, dalle fondazioni e dalle organizzazioni a livello mondiale per aiutare e proteggere i fanciulli nelle situazioni più vulnerabili e per fornire loro, tra l’altro, opportunità di istruzione, salute, assistenza sociale e altri servizi di supporto alla famiglia. Il Comitato tuttavia annota l’assenza di un approccio complessivo basato sui diritti del fanciullo per l’assegnazione delle risorse ai bambini e la mancanza di un sistema per tracciare la spesa per i bambini da parte della Santa Sede, così come da parte delle organizzazioni e istituzioni collegate alla Chiesa, in altri Stati Parte dove la Santa Sede ha influenza e impatto.
18. Alla luce della sua giornata di discussione generale del 2007 su “Risorse per i Diritti del Fanciullo – Responsabilità degli Stati” e con enfasi sugli articoli 2, 3, 4 e 6 della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede:
(a) Conduca una valutazione complessiva delle risorse di bilancio che sono necessarie per l’implementazione dei diritti dei fanciulli che vivono nella Città Stato del Vaticano così come per la promozione e protezione dei diritti dei fanciulli all’interno delle correlate organizzazioni e istituzioni cattoliche in altri Stati Parte; e
(b) Stabilisca un sistema di valutazione di impatto per misurare se le risorse allocate servono ai migliori interessi del fanciullo con speciale riguardo ai fanciulli in situazioni vulnerabili.
Sorveglianza indipendente
19. Il Comitato annota che un Ufficio Speciale è stato istituito nell’agosto 2013 per soprintendere l’implementazione degli accordi internazionali dei quali la Città Stato del Vaticano è Parte contraente e che la Commissione creata nel dicembre del 2013 sarà autorizzata a ricevere le denunce dei fanciulli sugli abusi sessuali. Il Comitato tuttavia è preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha istituito un apparato per monitorare il rispetto dei, e la conformità con i, diritti dei fanciulli per gli individui e le istituzioni di natura religiosa funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede, incluse tutte le scuole cattoliche, così come nella Città Stato del Vaticano.
20. Tenendo in conto il commento generale n. 2(2002) del Comitato sul ruolo delle istituzioni indipendenti per i diritti umani, il Comitato raccomanda che la Santa Sede istituisca un apparato indipendente per controllare i diritti dei fanciulli, con il chiaro mandato di ricevere e investigare le denuncie dei fanciulli in maniera sensibile verso il bambino e con il dovuto rispetto alla riservatezza e alla protezione delle vittime, e per assicurare che questo apparato sia accessibile a tutti i fanciulli che frequentano o sono coinvolti con le scuole, i servizi e le istituzioni forniti dalla Chiesa cattolica. Data la speciale natura della Santa Sede, delle linee guida sul rapporto e la collaborazione tra questo apparato e le autorità per l’applicazione del diritto nazionale dovrebbero inoltre essere stabilite e ampiamente disseminate.
Disseminazione e innalzamento della consapevolezza
21. Il Comitato accoglie con favore le iniziative per l’aumento della consapevolezza descritte nel rapporto della Santa Sede, in particolare i corsi educativi sui diritti umani organizzati nelle scuole cattoliche in India. Il Comitato è tuttavia preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha
preso misure sufficienti durante tutto il periodo di rapporto per promuovere un’ampia disseminazione della Convenzione e la sua traduzione in lingue parlate in tutto il mondo, come raccomandato dal Comitato nel 1995 (CRC/C/15/Add.46, para.11).
22. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per rendere tutte le disposizioni della Convenzione ampiamente conosciute, particolarmente ai bambini e alle loro famiglie, attraverso, inter alia, lo sviluppo e l’implementazione di specifici programmi a lungo termine per l’innalzamento della consapevolezza, e includendo le disposizioni della Convenzione nei programmi scolastici a tutti i livelli del sistema educativo cattolico usando materiale appropriato creato specificamente per bambini.
Addestramento
23. Mentre accoglie con favore i progetti come per esempio l’iniziativa condotta dal 2007 in Austria per istruire gli insegnanti della scuola cattolica sui diritti dei fanciulli cosi come il riconoscimento da parte della Santa Sede che l’addestramento è una buona pratica per la massima protezione dei bambini, il Comitato rimane preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha preso misure per fornire sistematicamente la preparazione sulla Convenzione agli individui e alle istituzioni di natura religiosa che lavorano con e per i bambini includendo, gli insegnanti nelle scuole cattoliche, così come agli ecclesiastici nei seminari.
24. Il Comitato sollecita la Santa Sede a fornire preparazione sistematica sulle disposizioni della Convenzione a tutti i membri del clero così come agli ordini cattolici e alle istituzioni che lavorano con e/o per i fanciulli, e a includere moduli obbligatori sui diritti dei fanciulli nei programmi di preparazione degli insegnanti così come nei seminari.
B. Principi generali (articoli 2, 3, 6 e 12 della Convenzione)
Non-discriminazione
25. Il Comitato accoglie con favore le informazioni fornite dalla Santa Sede durante il dialogo interattivo sul fatto che la stessa ha iniziato una revisione della sua legislazione con la prospettiva di ritrattare l’espressione discriminatoria “figli illegittimi” che può ancora essere trovata nel Codice canonico, in particolare il Canone 1139. Mentre annota pure come positiva l’innovativa asserzione pronunciata nel luglio 2013 da Papa Francesco, il Comitato è preoccupato delle passate asserzioni e dichiarazioni della Santa Sede sull’omosessualità che contribuiscono alla stigmatizzazione sociale di, e alla violenza contro, le lesbiche, i gay, i bisessuali, e i transgender adolescenti e i bambini allevati da coppie dello stesso sesso.
26. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede produca tutte le sue leggi e regolamenti, così come le sue politiche e prassi, in conformità con l’art. 2 della Convenzione e abolisca prontamente la discriminatoria classificazione dei bambini nati fuori dal matrimonio come figli illegittimi. Il Comitato inoltre esorta la Santa Sede a fare pieno uso della sua autorità morale per condannare tutte le forme di molestia, discriminazione o violenza contro i bambini basate sul loro orientamento sessuale o l’orientamento sessuale dei loro genitori e per appoggiare gli sforzi a livello internazionale per la decriminalizzazione dell’omosessualità.
27. Con riferimento alla sua precedente preoccupazione sulle discriminazioni basate sul genere (CRC/C/15/Add.46, para. 8), il Comitato si duole che la Santa Sede continui a porre enfasi sulla promozione della complementarietà e uguaglianza in dignità, due concetti che differiscono da uguaglianza nel diritto e nella prassi stabilita nell’articolo 2 della Convenzione e sono spesso usati per giustificare leggi e linee di
condotta discriminatorie. Il Comitato inoltre si duole del fatto che la Santa Sede non ha fornito precise informazioni sulle misure prese per promuovere l’uguaglianza tra ragazze e ragazzi e per rimuovere gli stereotipi di genere dai libri di testo delle scuole cattoliche come richiesto dal Comitato nel 1995.
28. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad adottare un approccio basato sui diritti nel trattare di discriminazioni tra ragazze e ragazzi e a trattenersi dall’usare una terminologia che possa mettere in discussione l’uguaglianza tra ragazze e ragazzi. Il Comitato inoltre sollecita la Santa Sede a prendere misure attive per rimuovere dai libri di testo delle scuole cattoliche tutte le trattazioni stereotipanti il genere che possono limitare lo sviluppo dei talenti e delle abilità dei ragazzi e delle ragazze e minare le loro opportunità educative e di vita.
Migliori interessi del fanciullo
29. Il Comitato è preoccupato per il fatto che il diritto dei fanciulli ad avere il loro migliori interessi tenuti in considerazione come fattore principale è stato insufficientemente considerato dalla Santa Sede nei processi legislativi, amministrativi e giudiziari, così come nelle politiche, nei programmi e nei progetti che sono rilevanti per, e che hanno un impatto su, i bambini. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che nel trattare con le asserzioni di abuso sessuale sul bambino, la Santa Sede ha coerentemente posto la preservazione della reputazione della Chiesa e la protezione dei perpetratori al di sopra dei migliori interessi dei fanciulli, come osservato da diverse commissioni nazionali d’inchiesta.
30. Il Comitato richiama l’attenzione della Santa Sede al suo commento generale n. 14 (2013) sul diritto del fanciullo o della fanciulla ad avere i suoi migliori interessi considerati come un fattore principale e raccomanda che la Santa Sede intensifichi i suoi sforzi per assicurare che questo diritto sia appropriatamente integrato e coerentemente applicato in tutti i processi legislativi, amministrativi e giudiziari così come in tutte le politiche, i programmi e i progetti che sono pertinenti ai, e hanno un impatto sui, fanciulli. A questo riguardo, la Santa Sede è incoraggiata a prescrivere norme a tutte le persone pertinenti in posizione di comando per fare dei migliori interessi del fanciullo il fattore principale in ogni settore, incluso quando si ha a che fare con casi di abuso sessuale sul fanciullo, e a farle conoscere a tutti i religiosi, le organizzazioni e le istituzioni cattoliche di tutto il mondo.
Rispetto per le opinioni del fanciullo
31. Il Comitato è preoccupato per il fatto che la Santa Sede interpreta restrittivamente il diritto dei fanciulli di esprimere i loro punti di vista in tutte le questioni che li riguarda, così come i loro diritti di libertà di espressione, associazione e religione. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che la Santa Sede continua a vedere i diritti gelosamente custoditi nell’articolo 12 della Convenzione come minanti i diritti e i doveri dei genitori.
32. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che il diritto dei fanciulli di esprimere liberamente le loro opinioni costituisce uno dei componenti più essenziali della dignità dei fanciulli e che assicurare questo diritto e un obbligo di legge previsto dalla Convenzione, che non lascia margini per la discrezione degli Stati Parte. Il Comitato inoltre sottolinea il fatto che una famiglia in cui i fanciulli possono esprimere liberamente i loro punti di vista e viene dato loro il dovuto peso fin dalla più precoce età fornisce un importante modello, ed è per loro una preparazione per esercitare il diritto ad essere ascoltati nella più ampia società. Facendo riferimento al suo commento generale n. 12 (2009) sul diritto del fanciullo di essere ascoltato, il Comitato sollecita la Santa Sede a:
(a) Combattere gli atteggiamenti negativi verso la realizzazione del diritto di tutti i bambini a
essere ascoltati e promuovere il riconoscimento dei bambini come detentori di diritti;
(b) Prendere misure per assicurare l’effettiva implementazione di legislazione che riconosce il diritto del fanciullo ad essere ascoltato nei procedimenti legali rilevanti;
(c) Incoraggiare, attraverso legislazione e linee di condotta, opportunità per i genitori e i tutori di ascoltare i bambini e dare il dovuto peso ai loro punti di vista nelle questioni che li riguarda e promuovere programmi di educazione genitoriale, che edifichi sui comportamenti e gli atteggiamenti positivi esistenti; e
(d) Promuovere il ruolo attivo dei bambini in tutti i servizi forniti alle famiglie e ai bambini dalle organizzazioni e istituzioni amministrate dalla Chiesa cattolica, così come nella pianificazione dei curricula e dei programmi scolastici, e assicurare che nelle questioni disciplinari, il diritto del bambino a essere ascoltato sia pienamente rispettato.
C. Diritti civili e libertà (articoli 7, 8 e 13-17 della Convenzione)
Diritto a conoscere e a essere curati dai genitori
33. Il Comitato è preoccupato della situazione dei bambini nati dai preti cattolici, che, in molti casi, non sono consapevoli dell’identità dei loro padri. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che le madri possono ottenere un piano di metodici pagamenti da parte della Chiesa fino a quando il fanciullo è finanziariamente indipendente solo se esse firmano un accordo di riservatezza di non rivelare alcuna informazione.
34. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede accerti il numero di bambini nati dai preti cattolici, scopra chi sono e prenda tutte le misure necessarie per garantire il diritto di questi bambini di conoscere ed essere curati dai loro padri, come appropriato. Il Comitato inoltre raccomanda che la Santa Sede garantisca che i religiosi non impongano più accordi di riservatezza quando dotano le madri con piani finanziari per mantenere i loro figli.
Diritto all’identità
35. Mentre accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sul diritto dei fanciulli di vivere con i loro genitori e di conoscere la loro identità, Il Comitato è preoccupato circa l’ininterrotta pratica dell’abbandono anonimo dei bambini resa possibile dalle organizzazioni cattoliche in diversi Paesi attraverso l’uso delle cosiddette “baby boxes”.
36. alla luce degli articoli 6, 7, 8 e 19 della Convenzione, il Comitato sollecita fortemente la Santa Sede a cooperare negli studi per determinare le cause profonde della pratica dell’abbandono anonimo dei bambini e speditamente rafforzare e promuovere alternative, tenendo in pieno conto il diritto dei bambini di conoscere i loro genitori e fratelli biologici, come gelosamente custodito nell’art. 7 della Convenzione. Il Comitato sollecita inoltre la Santa Sede a contribuire ad affrontare l’abbandono dei bambini fornendo pianificazione familiare, sanità riproduttiva, così come adeguata consulenza e sostegno sociale, per prevenire gravidanze non pianificate così come assistenza alle famiglie bisognose, quantunque introducendo la possibilità di parti confidenziali negli ospedali come misura di ultima istanza per prevenire l’abbandono e/o la morte di un bambino.
D. Violenza contro i bambini (articoli 19, 24, paragrafo 3, 28, paragrafo 2, 34, 37 (a) e 39 della Convenzione)
Tortura e altro trattamento o punizione crudele o degradante
37. Il Comitato è preoccupato del fatto che la Santa Sede non ha adottato le misure necessarie per proteggere e assicurare giustizia per le ragazze rinchiuse dalle loro famiglie, dalle istituzioni statali e dai religiosi nelle lavanderie Magdalene in Irlanda gestite da quattro congregazioni di suore cattoliche fino al 1996. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:
(a) Le ragazze rinchiuse in quelle istituzioni erano forzate a lavorare in condizioni simili alla schiavitù ed erano spesso soggette a trattamenti inumani, crudeli e degradanti così come ad abusi fisici e sessuali;
(b) Le ragazze erano private della loro identità, dell’istruzione e spesso del cibo e delle medicine essenziali e gli era imposto l’obbligo del silenzio e gli era impedito di avere qualsiasi contatto con il mondo esterno;
(c) Le ragazze non sposate che partorivano prima dell’ingresso o mentre erano rinchiuse nelle lavanderie avevano il loro bambini forzatamente allontanati da esse; e
(d) Ancorché le quattro congregazioni cattoliche implicate funzionano sotto l’autorità della Santa Sede, nessuna azione è stata adottata per investigare la condotta delle suore che gestivano le lavanderie e per cooperare con le autorità che devono applicare la legge nel ritenere responsabili quelli che erano responsabili per gli abusi così come tutti quelli che organizzarono e scaltramente approfittarono del lavoro non pagato delle ragazze.
38. Con riferimento alle raccomandazioni fatte dal Comitato contro la tortura nel 2011 alla Repubblica di Irlanda (CAT/C/IRL/CO/1 para. 11) di perseguire e punire i perpetratori con pene commensurate con la
commessi, e di assicurare che le vittime ottengano soddisfazione ed abbiano il diritto esecutorio al risarcimento, Il Comitato sollecita la Santa Sede a:
(a) Condurre un’investigazione interna contro la condotta del personale religioso che lavora nelle lavanderie Magdalene in Irlanda così come in tutti i Paesi dove questo sistema è stato in funzione, e assicurare che tutti i responsabili dei reati siano sanzionati e denunciati all’autorità giudiziaria nazionale per fini di azione giudiziaria;
(b) Assicurare che piena compensazione sia pagata alle vittime e alle loro famiglie o attraverso le congregazioni o attraverso la Santa Sede come potere supremo della Chiesa e legalmente responsabile per i suoi subordinati negli ordini religiosi cattolici posti sotto la sua autorità;
(c) Prendere tutte le misure appropriate per assicurare il ristabilimento fisico e psichico e la reintegrazione sociale delle vittime delle offese; e
(d) Accertare le circostanze e le ragioni che hanno condotto a tali pratiche e prendere tutte le misure necessarie per assicurare che nessuna donna e bambino o bambina possa essere arbitrariamente ristretta per qualsiasi ragione in istituzioni cattoliche nel futuro.
Punizione corporale
39. Il Comitato accoglie con soddisfazione la dichiarazione durante il dialogo interattivo che la delegazione della Santa Sede porterà la proposta di bandire la punizione corporale dei bambini in tutti gli ambienti indietro per esaminarla. Tuttavia, il Comitato è preoccupato del fatto che mentre la punizione corporale, inclusa la fustigazione rituale dei bambini, è stata e rimane assai diffusa in alcune istituzioni cattoliche e ha raggiunto livelli endemici
in alcuni Paesi, come considerevolmente rivelato dalla Commissione Ryan in Irlanda, la Santa Sede ancora non considera la punizione corporale come proibita dalla Convenzione e perciò non ha emanato linee guida e regole che bandiscano chiaramente la punizione corporale dei bambini nelle scuole cattoliche, in tutte le istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini, così come nelle abitazioni.
40. Il Comitato ricorda alla Santa Sede che tutte le forme di violenza contro i bambini, per quanto lievi, sono inaccettabili e che la Convenzione non lascia spazio per nessun livello di violenza contro i bambini. Il Comitato ricorda inoltre alla Santa Sede il suo obbligo in conformità all’articolo 19 della Convenzione di prendere tutte le appropriate misure per proteggere il fanciullo da tutte le forme di violenza fisica o mentale. Il Comitato sollecita la Santa Sede a:
(a) Opporsi esplicitamente a tutte le punizioni corporali nell’educare il bambino, allo stesso modo con cui si contrasta la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti;
(b) Emendare entrambi il Codice canonico e le leggi della Città Stato del Vaticano per proibire esplicitamente tutte le punizioni corporali dei bambini, incluso all’interno della famiglia;
(c) Instituire apparati per fare rispettare effettivamente questa proibizione in tutte le scuole e istituzioni cattoliche che lavorano con e per i bambini così come sul territorio della Città Stato del Vaticano e per garantire la responsabilità per la violenza contro i bambini; e
(d) Fare uso della sua autorità per promuovere forme di educazione del fanciullo positive, non-violente e partecipative, e assicurare che una interpretazione delle Scritture che non condoni la punizione corporale sia riflessa nell’insegnamento e nelle altre attività della Chiesa e incorporata in tutta l’educazione teologica e l’addestramento.
Abuso e incuria
41. Il Comitato è preoccupato circa la posizione della Santa Sede sul fatto che le autorità civili dovrebbero intervenire nell’ambiente familiare solo nei casi in cui un abuso provato è stato commesso, per non interferire con i doveri e i diritti dei genitori. Tale posizione mina gravemente gli sforzi e le misure per prevenire l’abuso e l’incuria dei bambini. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che a dispetto della sua considerevole influenza sulle famiglie cattoliche, la Santa Sede non ha ancora adottato una strategia complessiva per prevenire l’abuso e l’incuria in ambiente domestico.
42. Il Comitato mette in evidenza che la protezione del fanciullo deve iniziare con la prevenzione proattiva di tutte le forme di violenza e che le prerogative dei genitori non devono minare in nessun modo il diritto dei bambini di essere protetti dall’abuso e l’incuria. Il Comitato pertanto raccomanda che la Santa Sede:
(a) Formuli una strategia complessiva per prevenire e combattere l’abuso e l’incuria del fanciullo e intensifichi ulteriormente l’innalzamento della consapevolezza e i programmi educativi incluse le campagne con il coinvolgimento dei fanciulli;
(b) Incoraggi programmi basati sulla comunità miranti a prevenire e affrontare le violenze domestiche, l’abuso e l’incuria del fanciullo, incluso il coinvolgimento di precedenti vittime, volontari e membri della comunità, e offrendo loro sostegno all’addestramento;
(c) Sviluppi sicuri, ben pubblicizzati, riservati e accessibili apparati di supporto per bambini, le loro associazioni e altri, per denunciare le violenze contro i bambini; e
(d) Sviluppi chiare guide e istruzioni su quando e come riferire l’abuso e l’incuria alle autorità investigative.
Sfruttamento e abuso sessuale
43. Il Comitato prende nota dell’impegno espresso dalla delegazione della Santa Sede di ritenere inviolabile la dignità e l’intera persona di ogni fanciullo. Il Comitato cionondimeno esprime la sua più profonda preoccupazione circa l’abuso sessuale sul bambino commesso dai membri degli ordini cattolici che operano sotto l’autorità della Santa Sede, con chierici che sono stati coinvolti nell’abuso sessuale di decine di migliaia di bambini in tutto il mondo. Il Comitato è gravemente preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha riconosciuto l’entità dei crimini commessi, non ha preso le misure necessarie per affrontare i casi di abuso sessuale sul bambino e per proteggere i bambini, e ha adottato politiche e pratiche che hanno condotto alla continuazione dell’abuso da parte dei perpetratori e all’impunità degli stessi. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:
(a) Ben noti autori di abusi sessuali su bambino sono stati trasferiti di parrocchia in parrocchia o in altri Paesi nel tentativo di tenere nascosti tali crimini, una pratica documentata da numerose commissioni nazionali d’inchiesta. La pratica della mobilità dei criminali, che ha permesso a molti preti di rimanere in contatto con i fanciulli e di continuare ad abusare di loro, tuttora pone i fanciulli di molti Paesi ad alto rischio di abuso sessuale, poiché dozzine di autori di abusi sessuali su bambino sono segnalati essere tuttora in contatto con fanciulli;
(b) Ancorché la Santa Sede ha stabilito la sua piena giurisdizione sui casi di abuso sessuale su bambino nel 1962 e li ha posti nel 2001 sotto l’esclusiva competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF), ha deciso di fornire al Comitato i dati su tutti i casi di abuso sessuale su bambino portati alla sua attenzione nel corso del periodo del rapporto e le risultanze dei procedimenti interni in tali casi;
(c) I casi di abuso sessuale su bambino, quando affrontati, sono stati trattati come gravi delitti contro la morale tramite procedimenti riservati previsti per misure disciplinari che hanno permesso a un’ampia maggioranza di autori di abuso e a quasi tutti quelli che hanno nascosto l’abuso sessuale su bambino di sfuggire ai procedimenti giudiziari negli Stati dove gli abusi sono stati commessi;
(d) A causa del codice del silenzio imposto a tutti i membri del clero sotto pena di scomunica, i casi di abuso sessuale su bambino non sono quasi mai stati denunciati alle autorità per l’applicazione della legge nei Paesi dove tali crimini sono stati commessi. Al contrario, casi di suore e preti ostracizzati, degradati e licenziati per non aver rispettato l’obbligo del silenzio sono stati denunciati al Comitato così come casi di preti che hanno ricevuto congratulazioni per essersi rifiutati di denunciare gli autori di abuso su bambino, come dimostrato nella lettera indirizzata dal Cardinale Castrillon Hojos al Vescovo Pierre Pican nel 2001;
(e) Denunciare alle autorità nazionali per l’applicazione della legge non è mai stato reso obbligatorio e ciò è stato esplicitamente rifiutato in una lettera ufficiale indirizzata ai membri della Conferenza Episcopale Irlandese dal Vescovo Moreno e dal Nunzio Storero nel 1997. In molti casi, le autorità della Chiesa, incluso al più alto livello della Santa Sede hanno mostrato riluttanza e in alcuni casi, hanno rifiutato di cooperare con le autorità giudiziarie e le commissioni nazionali d’inchiesta.
(f) Limitati sforzi sono stati fatti per mettere in grado i fanciulli iscritti nelle scuole e istituzioni cattoliche di proteggere se stessi dall’abuso sessuale.
44. Il Comitato accetta la dichiarazione della Santa Sede circa l’importanza di stabilire la verità di ciò che è accaduto nel passato, per adottare i necessari provvedimenti per impedire che ciò accada ancora, per assicurare che i principi di giustizia siano pienamente rispettati e, soprattutto, per portare riparazione alle vittime e a tutti quelli colpiti da questi enormi crimini. In questa prospettiva, Il Comitato sollecita fortemente la Santa Sede a:
(a) Assicurare che la Commissione creata nel dicembre del 2013 investigherà in maniera indipendente tutti i casi di abuso sessuale su bambino così come le condotte della gerarchia cattolica nell’occuparsi di essi. La Santa Sede dovrebbe considerare di invitare la società civile e le organizzazioni delle vittime a unirsi a questa Commissione e gli apparati internazionali per i diritti umani a supportare il suo lavoro. Le risultanze di questa investigazione dovrebbero essere rese pubbliche e servire a prevenire il ripetersi dell’abuso sessuale su bambino all’interno della Chiesa cattolica;
(b) Rimuovere immediatamente tutti coloro che sono noti e sospetti autori di abuso sessuale su bambino dai loro incarichi e rinviare la questione alle pertinenti autorità per l’applicazione della legge per le investigazioni e i fini di azione giudiziaria;
(c) Assicurare una trasparente condivisione di tutti gli archivi che possono essere usati per tenere gli autori degli abusi responsabili così come quelli che hanno nascosto i loro crimini e scaltramente hanno posto gli offensori in contatto con i fanciulli;
(d) Emendare il Codice canonico affinché l’abuso sessuale su bambino sia considerato come i crimini e non come “delitto contro la morale” e abrogare tutte le disposizioni che possono imporre un obbligo di silenzio sulle vittime e su tutti quelli che vengono a conoscenza di tali crimini:
(e) Stabilire chiare regole, apparati e procedure per la denuncia obbligatoria di tutti i casi sospetti di abuso e sfruttamento sessuale del bambino alle autorità per l’applicazione della legge;
(f) Assicurare che tutti i preti, il personale religioso e gli individui che lavorano sotto l’autorità della Santa Sede siano resi edotti dei loro obblighi di denuncia e del fatto che in caso di conflitto, questi obblighi prevalgono sulle disposizioni del codice canonico;
(g) Sviluppare programmi e politiche per la prevenzione di tali crimini e per il ristabilimento e la reintegrazione sociale delle vittime bambino, in accordo con i documenti conclusivi adottati dai Congressi Mondiali contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini del 1996, 2001 e 2008, tenuti a Stoccolma, Yokohama e Rio de Janeiro, rispettivamente;
(h) Sviluppare programmi di educazione preventiva per innalzare la consapevolezza dei fanciulli sull’abuso sessuale e per insegnare loro le necessarie capacità tramite le quali proteggere se stessi; e
(i) Considerare di ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Protezione dei Bambini contro lo Sfruttamento Sessuale e l’Abuso Sessuale.
Libertà del fanciullo da tutte le forme di violenza
45. Il Comitato accoglie con soddisfazione l’indicazione che la Santa Sede pone particolare attenzione a promuovere la dignità delle donne e delle ragazze. Tuttavia, data l’estensione e il devastante impatto della violenza domestica sui fanciulli e il fatto che la violenza domestica spesso ha una componente basata sul genere, il Comitato è gravemente preoccupato del fatto che durante la Commissione del 2013 sullo Status delle Donne, la Santa Sede si è opposta alla bozza di testo finale che proponeva che la religione, il costume o la tradizione non dovrebbero servire come scusa per gli Stati per eludere i loro obblighi di proteggere le donne e le ragazze dalla violenza.
46. Richiamando le raccomandazioni dello studio delle Nazioni Unite sulla violenza contro i fanciulli del 2006 (A/61/299), il Comitato raccomanda che la Santa Sede dia la priorità all’eliminazione di tutte le forme di violenza contro i fanciulli. Il Comitato raccomanda inoltre che la Santa Sede prenda in considerazione il commento generale n. 13 (2011) sul diritto del fanciullo alla libertà da tutte le forme di violenza, e in particolare:
(a) Usi la sua autorità e influenza per supportare gli sforzi e le misure dirette a combattere tutte le forme di violenza domestica e basata sul genere includendo le misure che affrontano gli atteggiamenti, le tradizioni, i costumi e le pratiche comportamentali che spesso servono come giustificazione per queste forme di violenza;
(b) Sviluppi una strategia nazionale complessiva per prevenire e affrontare tutte le forme di violenza contro i fanciulli;
(c) Adotti un ordinamento di coordinamento per affrontare tutte le forme di violenza contro i fanciulli;
(d) Ponga particolare attenzione alla, e affronti la, dimensione della violenza riferita al genere; e
(e) Cooperi con il Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i fanciulli e gli altri pertinenti enti delle Nazioni Unite.
Telefono amico
47. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede promuova la creazione di numeri telefonici tipo “telefono amico” negli Stati Parte, diffonda l’informazione della loro esistenza e incoraggi i fanciulli a usarli.
E. Ambiente familiare e custodia alternativa (articoli 5, 9-11, 18 (paragrafi 1 e 2), 20-21, 25 e 27 (paragrafo 4) della Convenzione)
Ambiente familiare
48. Mentre accoglie con favore l’informazione fornita dalla delegazione della Santa Sede che essa procederà con una revisione delle disposizioni relative alla famiglia del Codice canonico nel prossimo futuro, il Comitato è preoccupato del fatto che la Santa Sede e le istituzioni gestite dalla Chiesa non riconoscono l’esistenza di diverse forme di famiglia e spesso discriminano i fanciulli sulla base della loro situazione familiare.
49. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede faccia in modo che le disposizioni del Codice canonico riconoscano la diversità degli ambienti
familiari e non discriminino i fanciulli sulla base del tipo di famiglia in cui vivono.
Fanciulli deprivati di un ambiente familiare
50. Il Comitato accoglie con favore l’enfasi posta dalla Santa Sede sull’importanza per il pieno e armonioso sviluppo della personalità dei fanciulli di crescere in una famiglia. Il Comitato è tuttavia preoccupato circa la situazione degli adolescenti reclutati dai Legionari di Cristo e altre istituzioni cattoliche che sono progressivamente separati dalle loro famiglie e isolati dal mondo esterno. Mentre prende nota della risposta della Santa Sede che evidenzia i diritti e i doveri dei genitori di scegliere le scuole e i seminari per i loro figli, il Comitato annota anche che nel novembre del 2013, il Presidente della Conferenza dei vescovi francese ha riconosciuto la manipolazione delle coscienze individuali in alcune istituzioni e congregazioni cattoliche.
51. Il Comitato sollecita la Santa Sede a investigare in modo appropriato tutte le testimonianze dei fanciulli e degli adolescenti che sono stati separati dalle loro famiglie per mezzo della manipolazione psicologica e ad assicurare che i responsabili per la manipolazione degli adolescenti siano tenuti responsabili e cessino le loro attività.
52. Il Comitato è preoccupato per il fatto che l’istituzionalizzazione dei fanciulli è tuttora molto estesa nelle organizzazioni dirette dalla Chiesa cattolica e per il fatto che alle alternative tipo famiglia non viene ancora data la priorità, come mostrato dall’apertura di nuove istituzioni in molti Paesi. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha adottato linee guida sulla collocazione dei fanciulli in istituzioni cattoliche di custodia alternativa e per sorvegliare la loro situazione e per il fatto che non ha ancora una politica di de-istituzionalizzazione dei fanciulli collocati nelle organizzazioni dirette dalla Chiesa cattolica.
53. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad adottare una politica per la de-istituzionalizzazione dei fanciulli collocati nelle istituzioni dirette dalla Chiesa cattolica e per la riunificazione con le loro famiglie, dove possibile. Il Comitato raccomanda anche che la Santa Sede prenda tutte le necessarie misure per assicurare in via prioritaria che i fanciulli minori di tre anni non siano collocati nelle istituzioni. La Santa Sede dovrebbe anche emanare linee guida per la collocazione, per l’adeguata revisione periodica e il controllo della collocazione dei fanciulli in tutti gli ambienti cattolici di custodia alternativa per garantire l’applicazione delle norme e per prevenire l’abuso. Nel fare ciò, la Santa Sede dovrebbe tenere in considerazione le Linee guida per la Custodia Alternativa dei Fanciulli annesse alla risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 64/142 del 20 dicembre 2009.
F. Disabilità, salute essenziale e assistenza (articoli 6, 18 (paragrafo 3), 23, 24, 26, 27 (paragrafi 1-3) e 33 della Convenzione)
Salute
54. Il Comitato esprime la sua più profonda preoccupazione per il fatto che nel caso di una ragazza di nove anni in Brasile che fu sottoposta ad aborto salvavita di emergenza nel 2009 dopo essere stata violentata dal suo patrigno, un Arcivescovo di Pernambuco sanzionò la madre della ragazza così come il dottore che eseguì l’aborto, una sanzione che venne poi approvata dal capo della Congregazione dei vescovi della Chiesa cattolica romana.
55. Il Comitato sollecita la Santa Sede a rivedere la sua posizione sull’aborto che pone ovvi rischi sulla vita e sulla salute delle ragazze incinta e a emendare il Canone 1398 relativo all’aborto con lo scopo di identificare le circostanze in base alle quali l’accesso all’aborto può essere permesso.
Salute dell’adolescente / HIV / AIDS
56. Il Comitato è gravemente preoccupato circa le conseguenze negative della posizione della Santa Sede e delle prassi di negare l’accesso degli adolescenti alla contraccezione, così come alla salute sessuale e riproduttiva e all’informazione.
57. Con riferimento ai suoi commenti generali n. 15 (2013) sul diritto del fanciullo al godimento del più alto livello di salute raggiungibile, n. 4 (2003) sulla salute dell’adolescente e n. 3 (2003) sull’HIV/AIDS e i diritti del fanciullo, il Comitato ricorda alla Santa Sede i pericoli delle gravidanze premature e non desiderate e dell’aborto clandestino i quali finiscono in modo evidente in alta morbilità e mortalità materna nelle ragazze adolescenti, così come il particolare rischio per le ragazze e i ragazzi adolescenti di essere infettati con, e affetti da, malattie trasmesse sessualmente, inclusi HIV/AIDS. Il Comitato Raccomanda che la Santa Sede:
(a) Valuti le gravi implicazioni delle sua posizione sul godimento da parte dell’adolescente del più alto livello di salute raggiungibile e superi tutte le barriere e i tabù che circondano la sessualità dell’adolescente che impediscono il loro accesso all’informazione sessuale e riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare e i contraccettivi, i pericoli della gravidanza prematura, la prevenzione dell’HIV/AIDS e la prevenzione e il trattamento delle malattie trasmesse sessualmente (STDs);
(b) Ponga i migliori interessi degli adolescenti al centro di tutte le decisioni riguardanti la loro salute e il loro sviluppo e dell’implementazione delle politiche e degli interventi che riguardano i fattori fondamentali della loro salute;
(c) Assicuri il diritto degli adolescenti ad avere accesso ad informazioni adeguate essenziali per la loro salute e il loro sviluppo e per la loro abilità di partecipare significativamente nella società. A tal riguardo, la Santa Sede dovrebbe assicurare che l’educazione alla salute sessuale e riproduttiva e la prevenzione dell’HIV/AIDS sia parte del curriculum obbligatorio delle scuole cattoliche e rivolto alle ragazze e ai ragazzi adolescenti, con speciale attenzione a impedire le gravidanze premature e le infezioni trasmesse sessualmente;
(d) Garantisca il migliore interesse delle adolescenti incinte e assicuri che i punti di vista delle adolescenti incinte siano sempre ascoltati e rispettati nel campo della salute riproduttiva;
(e) Contribuisca attivamente alla diffusione delle informazioni sul danno che il matrimonio prematuro e la gravidanza prematura possono causare e ad assicurare che le organizzazioni cattoliche proteggano i diritti delle fanciulle incinte, delle madri adolescenti e dei loro figli e combattano le discriminazioni contro di loro; e
(f) Prenda misure per elevare la consapevolezza di, e favorisca la genitorialità e i comportamenti sessuali responsabili, con particolare attenzione ai ragazzi e agli uomini.
G. Misure di protezione speciale (articoli 22, 30, 32-33, 35-36, 37 (b)-(d), 38, 39 e 40 della Convenzione)
Vendita, traffico e sequestro di persona
58. Il Comitato è profondamente preoccupato del fatto che migliaia di bambini siano stati prelevati con la forza dalle loro madri da membri delle congregazioni cattoliche in diversi Paesi e successivamente collocati in orfanatrofi o dati a genitori adottivi all’estero, come fu il caso specialmente in Spagna e nelle lavanderie
Magdalene in Irlanda. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che ancorché le congregazioni responsabili erano poste sotto la sua autorità, la Santa Sede non ha condotto un’investigazione interna su questi casi e ha tralasciato di agire contro i responsabili. Il Comitato è altresì preoccupato del fatto che la Santa Sede non abbia fornito informazioni sulle misure prese per rintracciare dove si trovino questi bambini e per riunirli, dove possibile, con le loro madri biologiche.
59. Il Comitato sollecita la Santa Sede ad aprire un’investigazione interna su tutti i casi di asportazione dei bambini dalle loro madri e a cooperare pienamente con le pertinenti autorità nazionali per l’applicazione della legge nel tenere i colpevoli responsabili. Il Comitato inoltre sollecita la Santa Sede ad assicurare che le congregazioni religiose cattoliche coinvolte rivelino pienamente tutte le informazioni che hanno sul dove si trovano questi fanciulli affinché, dove possibile, siano riuniti con le loro madri biologiche e ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire l’accadere di simili pratiche nel futuro.
Vittime e testimoni di crimini minorenni
60. Il Comitato esprime grave preoccupazione per il fatto che nel trattare con le vittime minorenni di differenti forme di abuso, la Santa Sede ha posto sistematicamente la preservazione della reputazione della Chiesa e dei presunti offensori al disopra della protezione delle vittime minorenni. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che mentre la Santa Sede ha riconosciuto nelle sue risposte scritte e durante i dialoghi interattivi la fondamentale competenza dell’autorità giudiziaria, essa ha continuato ad affrontare questi casi per mezzo di processi basati sul Codice canonico che non contiene disposizioni per la protezione, il supporto, la riabilitazione e il risarcimento delle vittime minorenni. Il Comitato è inoltre particolarmente preoccupato del fatto che:
(a) Le vittime minorenni e le loro famiglie siano state spesso biasimate dalle autorità religiose, discreditate e scoraggiate dal portare avanti le loro denuncie e in certi casi umiliate, come annotato soprattutto dal Grand Jury in Westchester, dalla commissione Ryan in Irlanda e dalla Commissione Winter in Canada;
(b) La segretezza sia stata imposta sulle vittime minorenni e sulle loro famiglie come una precondizione della compensazione finanziaria; e
(c) Ancorché essa ha esteso i propri limiti per la prescrizione, la Santa Sede ha in certi casi intralciato gli sforzi compiuti in certi Paesi per estendere i loro limiti per la prescrizione dei reati di abuso sessuale su minore.
61. Il Comitato raccomanda che in questioni riguardanti il trattamento di vittime e testimoni minorenni, la Santa Sede dovrebbe essere guidata dal rispetto per i migliori interessi del fanciullo e dalle linee guida sulla giustizia in questioni che coinvolgono vittime e testimoni di crimini minorenni (si veda la risoluzione 2005/20 del Consiglio Economico e Sociale, allegata). Il Comitato sollecita la Santa Sede a:
(a) Sviluppare procedure complessive per l’identificazione precoce delle vittime minorenni di abusi sessuali e di altre forme di abuso;
(b) Assicurare accessibili, confidenziali, amichevoli verso il bambino ed efficaci canali di denuncia per fanciulli che sono vittime o testimoni di abusi sessuali e assicurare che le vittime minorenni di abuso sessuale o qualsiasi altro crimine siano protetti da futuri abusi e da rappresaglia quando denunciano gli abusi. I genitori dovrebbero ottenere assistenza nel portare gli abusi sofferti dai loro fanciulli di fronte ai tribunali.
(c) Assicurare che le vittime e i testimoni di crimini minorenni siano provvisti di supporto psico-sociale per la loro riabilitazione e reintegrazione e che tali misure non divengano clausole condizionali su un accordo confidenziale che impedisca ai fanciulli di fare denuncia alle autorità nazionali per l’applicazione della legge;
(d) Fornire risarcimento alle vittime di abuso sessuale commesso da individui e istituzioni sotto l’autorità della Santa Sede senza imporre nessun obbligo di riservatezza sulle vittime e stabilire uno schema di risarcimento per le vittime secondo questo punto di vista;
(e) Promuovere la riforma delle norme sulla prescrizione nei Paesi dove esse ostacolano le vittime di abuso sessuale su minorenne dal chiedere giustizia e risarcimento; e
(f) Condurre attività di innalzamento della consapevolezza per combattere la stigmatizzazione delle vittime di sfruttamento e abuso sessuale.
H. Ratifica degli strumenti internazionali sui diritti umani
62. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede, allo scopo di rafforzare ulteriormente la realizzazione dei diritti dei fanciulli, ratifichi gli essenziali strumenti sui diritti umani dei quali non è ancora Parte contraente, cioè il Protocollo Opzionale alla Convenzione su Diritti del Fanciullo su una procedura per le comunicazioni, la Convenzione sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e la Convenzione sui Diritti Civili e Politici e i loro Protocolli Opzionali così come la Convenzione sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne e il suo Protocollo Opzionale, la Convenzione sulla protezione dei diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e i Membri delle loro Famiglie, la Convenzione sui Diritti delle Persone portatrici di Disabilità e il suo Protocollo Opzionale, la Convenzione per la Protezione di Tutte le Persone dalla Sparizione Forzata e il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la Tortura e gli altri Trattamenti o Punizioni Crudeli, Inumane o Degradanti.
I. Ulteriori osservazioni e diffusione
63. Il Comitato raccomanda che la Santa Sede prenda tutte le appropriate misure per assicurare che le presenti raccomandazioni siano pienamente implementate tramite, inter alia, la loro trasmissione al Papa, alla Curia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, alle Istituzioni Sanitarie Cattoliche, al Concilio Pontificio per la Famiglia così come alle conferenze episcopali dei vescovi, agli individui e alle istituzioni funzionanti sotto l’autorità della Santa Sede per le appropriate considerazioni e ulteriori azioni.
64. Alla luce dell’articolo 45 (a) e (b) della Convenzione, il Comitato raccomanda che la Santa Sede consideri di cercare il parere esperto, tra gli altri, dal Relatore Speciale sulla vendita dei fanciulli, la prostituzione del fanciullo e la pornografia del fanciullo, dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i fanciulli e dal Relatore Speciale sulla tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti nell’implementazione delle raccomandazioni del Comitato relative all’abuso sessuale e allo sfruttamento.
65. Il Comitato inoltre raccomanda che il secondo rapporto periodico e le risposte scritte dello Stato Parte e le relative raccomandazioni (osservazioni conclusive) siano rese ampliamente disponibili, incluso (ma non esclusivamente) attraverso Internet, al più vasto pubblico, alle organizzazioni della società civile, ai mezzi di informazione, alle associazioni giovanili, alle
associazioni professionali e ai fanciulli, allo scopo di generare dibattito e consapevolezza della Convenzione e della sua implementazione e controllo.
J. Prossimo rapporto
66. Il Comitato invita la Santa Sede a presentare il suo rapporto periodico combinato dal terzo al sesto entro il primo settembre 2017 e ad includere in esso le informazioni sull’implementazione delle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato richiama l’attenzione al suo trattato-specifico armonizzato di linee guida per il rapporto adottato il primo ottobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1) e ricorda allo Stato Parte che i futuri rapporti dovrebbero essere in conformità con le linee guida e non eccedere le 60 pagine. Il Comitato sollecita lo Stato Parte a presentare il suo rapporto in accordo con le linee guida. In accordo con la risoluzione dell’Assemblea Generale 67/167 del 20 dicembre 2012, nel caso che un rapporto eccedente la limitazione del numero massimo di pagine sia presentato, allo Stato Parte sarà richiesto di rivedere e ripresentare il rapporto in conformità con le sopra menzionate linee guida. Il Comitato ricorda allo Stato Parte che se esso non è nella condizione di rivedere e ripresentare il rapporto, la traduzione del rapporto ai fini della verifica del corpo del trattato non può essere garantita.
67. Il Comitato inoltre invita lo Stato Parte a presentare un aggiornato documento essenziale in accordo con i requisiti dei documenti essenziali comuni nelle linee guida armonizzate sui rapporti, approvate durante il quinto Incontro Inter-Comitati dei corpi del trattato dei diritti umani del giugno 2006 (HRI/MC/2006/3).