Come ha sottolineato Scicluna, la permissività verso i casi di pederastia non finì nemmeno con il codice canonico del 1983. Stabilì che nei diocesi venivano condotti procedimenti penali ecclesiastici; appelli, nella rota romana; e ricorsi contro i decreti, nella Congregazione per il Clero, dove quindi è nascosta anche molta informazione. La Dottrina della Fede continuò a essere esclusa, ma fu dedicata alle petizioni di dispensa dal sacerdozio, che divennero sempre più abbondanti. Negli anni ’80, i casi di pederastia iniziarono a crescere rapidamente nella Chiesa degli Stati Uniti, che venivano risolti con accordi extragiudiziari e risarcimenti, e di fronte a numerosi casi di recidiva, i vescovi ricorsero a chiedere dispense per risolvere il problema. “Volendo evitare le complicazioni tecniche delle procedure stabilite, (…) il colpevole chiese ‘volontariamente’ di lasciare il ministero sacerdotale. In questo modo, si raggiunse lo stesso risultato ‘pratico’ dell’espulsione del soggetto dal sacerdozio, evitando però procedure giuridiche ‘ingombranti’,” riconosciuto nel 2010 in un articolo sull’Osservatore Romano lo spagnolo Juan Ignacio Arrieta, dell’Opus Dei, allora e ancora oggi segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Ratzinger, a capo della Dottrina della Fede dal 1982, capiva che la giustizia non veniva fatta in questo modo. Ecco perché iniziò a negare le dispense che gli arrivavano, soprattutto dagli Stati Uniti, anche se ciò significava ritardare ancora di più la soluzione del problema. Come in questa sua lettera del 1985 sul caso del sacerdote Stephen Kiesle, a Oakland, California: Ratzinger, a capo della Dottrina della Fede dal 1982, capì che la giustizia non veniva fatta in questo modo. Ecco perché iniziò a negare le dispense che gli arrivavano, soprattutto dagli Stati Uniti, anche se ciò significava ritardare ancora di più la soluzione del problema. Come in questa sua lettera del 1985 sul caso di Padre Stephen Kiesle, a Oakland, California: “Vostra Eccellenza, avendo ricevuto la sua lettera del 13 settembre, riguardante il caso di dispensa da tutti i doveri sacerdotali del Reverendo Stephen Miller Kiesle, di questa diocesi, sono obbligato a comunicarle quanto segue. Questo Dicastero, pur considerando gli argomenti avanzati a favore della dispensa richiesta in questo caso come di massima importanza, ritiene necessario considerare il bene della Chiesa Universale insieme al predicatore, e quindi non può sottovalutare il danno che la concessione di una dispensa può causare alla comunità dei fedeli cristiani, soprattutto considerando la giovane età del predicatore. È quindi necessario che questa Congregazione sottoponga questi casi a un esame più approfondito, a sottoporli a un esame più approfondito, che richiederà necessariamente un periodo più lungo. Nel frattempo, Vostra Eccellenza non deve trascurare il seguito paterno del predicatore…” È firmato da Joseph Ratzinger.
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