Il sacramento della Penitenza e il caso del calciatore pentito
Per i fedeli praticanti vi è l’usanza di recarsi in chiesa e confessare al sacerdote i peccati commessi, così da ottenere l’assoluzione e la purificazione della propria anima. Difatti la Chiesa Cattolica prevede la possibilità di redenzione per il fedele, mediante il sacramento della Penitenza, in particolare, il credente per espiarsi dai peccati, ammette al prete le proprie colpe e quest’ultimo in funzione di Dio gli dona la grazia.
Tutto ciò, conosciuto dal vescovo tramite il sacramento della Penitenza, costituisce un vero segreto definito Sigillo Sacramentale, poiché metaforicamente il prete che ha appreso la confessione, pone un sigillo sulla stessa. Tale sigillo garantisce al fedele la riservatezza della sua confessione, in tal senso, vi è un effettivo obbligo per l’uditore di non diffondere o rendere note le notizie acquisite, dove un eventuale violazione implicherebbe l’irrogazione di una gravosa sanzione: la Scomunica. Quest’ultima, disciplinata dal codice di diritto canonico, canone 1131, prevede:
“Allo scomunicato è fatto divieto:
1) di prendere parte in alcun modo come ministro alla celebrazione del Sacrificio dell’Eucaristia o di qualunque altra cerimonia di culto pubblico;
2) di celebrare sacramenti o sacramentali e di ricevere i sacramenti;
3) di esercitare funzioni in uffici o ministeri o incarichi ecclesiastici qualsiasi, o di porre atti di governo.”(1)
Inoltre, la riservatezza della confessione trova tutela nel codice penale, in particolare l’art. 622 disciplina :
“Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.”
Sia il codice penale che il codice di diritto canonico sono orientati nel garantire al fedele la segretezza della sua confessione.
Tuttavia non sempre è così pacifica la questione.
Non sono, infatti, rari i casi in cui il credente nell’atto della penitenza abbia confessato “fatti” che possono costituire reato. La domanda che sorge spontanea è se anche in tal caso continui ad operare la riservatezza della confessione e l’obbligo del Sacerdote di non divulgare le notizie apprese. La questione è alquanto delicata poiché a fronteggiarsi sono due obblighi: da un lato preservare la segretezza della confessione e dall’altro far si che la giustizia faccia il suo corso.
L’assenza di una normativa ad hoc non semplifica la materia, ciò nonostante una prima risposta la si può desumere dal codice di procedura penale che all’art. 200 che disciplina:
“Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria.
- a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
- b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai.
- c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione.”
Si estende, quindi, la facoltà di non testimoniare ai Ministri di culto.
L’interpretazione della norma è chiara: la segretezza della confessione continua ad essere valevole nonostante il contenuto determini l’ipotesi di reato, escludendosi la possibilità di forzare il sacerdote, al fine di acquisire informazioni.
Contrariamente a tale scritto normativo si menziona un caso che ha posto in discussione l’applicabilità dell’art. 200 c.p.p.
Il caso
Un calciatore aveva scritto alla rubrica “Famiglia Cristiana”, (noto giornale di orientamento cattolico) chiedendo “perdono”, poiché artefice di aver compromesso il risultato di una partita ed aver diffuso anticipatamente i risultati della stessa.
La lettera:
“Carissimo padre, ho pensato per tutta la notte prima di mettermi a scrivere e a raccontare tutto il peso che mi porto dentro. Volevo andare da un confessore, ma la grata non avrebbe nascosto il rossore. Poi mi sono ricordato che Famiglia Cristiana è una parrocchia di carta e allora eccomi qui. Sono un calciatore e mi sono venduto in una partita importantissima. Mi sono comportato in modo da danneggiare la mia squadra, allettato dalle promesse di un ottimo contratto; mi sono comportato male verso la mia vecchia squadra e i tifosi. Che brutto mondo, padre. Ma io non vivo più da quando ho fatto quello che le sto raccontando. Ho un peso dentro, la coscienza ferita, ho finito di essere un uomo. Nell’ambiente del calcio si fa questo e altro. Il giro dei soldi ha ucciso tutto e io ne sono rimasto vittima. La gente si allontana dal calcio, e fa bene. Forse se continua ad abbandonarci, questo sport ne trarrà giovamento e noi calciatori saremo meno vittime. So che ho falsato il campionato, ma chi mi perdonerà per quello che ho fatto?
Un calciatore.”
A seguito di tale confessione si aprì un’indagine allo scopo di individuare l’identità del calciatore pentito. Il Pubblico Ministero invitò il Direttore della rivista a rivelare il nome del confessore, tuttavia quest’ultimo appellandosi alla sua facoltà di astensione e rivendicano il diritto alla segretezza del sacramento della confessione asserì di non voler rendere noto l’autore della dichiarazione, poiché l’eventuale diffusione avrebbe causato una possibile sommossa da parte dei fedeli e che nessun altro credente, per timore di essere riconosciuto, si sarebbe poi rivolto alla rubrica.
Il silenzio serbato dal Direttore della rivista non favorì le indagini, difatti la mancanza di prove e informazioni determinarono l’archiviazione del caso. (2)
La questione su menzionata non è isolata. Un più recente caso riguarda la condanna di un testimone di Geova per il reato di reticenza, in particolare, per aver declinato l’invito a testimoniare per un procedimento penale.
In tale sede, la Corte ha stabilito che un ministro di culto Testimone di Geova non può essere punito per avere rifiutato di rivelare informazioni di natura privata apprese mentre esercitava il proprio ruolo di Ministro di culto(3). Con sentenza n. 2436/2015, il Tribunale di Teramo ritiene completamente applicabile l’art. 200, in particolare, il non obbligo per il ministro di culto di testimoniare su quanto appreso nell’ operato della sua professione.
I casi su citati evidenziano come non vi siano dubbi nel ritenere che nel bilanciamento degli interessi in gioco, prevalga la segretezza della confessione e che l’art. 200 del c.p.p. sia un eccellente forma di tutela a tal fine.
(3) http://www.statoechiese.it
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