Confermata la condanna a un anno a un giovane all’epoca ventiduenne
Non in un’unione stabile. Non esiste “un rapporto di matrimonio tra il soggetto attivo del reato e quello passivo”, premette la terza sezione penale della Cassazione, e non può essere portato in giudizio come causa di esclusione del reato. Nemmeno se previsto nella cultura di origine dei due giovani, che – dice la Cassazione – ammette “il matrimonio anche con minori di 14 anni, spesso avuncolato, zia/zio nipote”. Poiché “i minori di età non possono contrarre matrimonio”. La Corte ricorda anche come “sul matrimonio rom la giurisprudenza ha sempre ritenuto la sua non validità nell’ordinamento italiano, quindi a maggior ragione con una minorenne di anni 16”. In passato la Cassazione, si era infatti pronunciata confermando l’espulsione di un immigrato irregolare, anche se sposato con ‘rito rom’ e convivente con una donna incinta: in quell’occasione, la Corte precisò che tale unione non aveva validità neppure come unione di fatto. Inoltre, “la convivenza more uxorio – precisa la Cassazione – anche tra fidanzati, di un maggiorenne quale l’imputato con una minore di anni 16, viene sanzionata dal legislatore a prescindere dalla realizzazione di condotte corruttive o induttive e dall’abuso di una posizione dominante o autorevole”.















