Un documento pontificio del 1517, la Taxa Camerae, fissava un tariffario per i preti che volessero ottenere il perdono di alcuni peccati. Ecco quello che prevedeva per i preti pedofili: “Se l’ecclesiastico, oltre al peccato di fornicazione, chiedesse d’essere assolto dal peccato contro natura o di bestialità, dovrà pagare 219 libbre, 15 soldi. Ma se avesse commesso peccato contro natura con bambini o bestie e non con una donna, pagherà solamente 131 libbre, 15 soldi”.
Nella seconda metà del Novecento è stato redatto un nuovo testo per normare i casi in cui un sacerdote incorre in abusi sessuali su minori. Si tratta della Crimen Sollicitationis, scritto nel 1962 da Alfredo Ottaviani, segretario del Sant’Uffizio.
Questo documento stabilisce che il processo canonico al prete accusato è un processo diocesano e a condurlo deve essere il vescovo della diocesi cui il sacerdote appartiene. Ma soprattutto si ribadisce continuamente l’esigenza di mantenere la segretezza sui fatti delittuosi.
L’articolo 4 recita inoltre che non c’è nulla che impedisca ai vescovi, “se per caso capiti loro di scoprire uno dei loro sottoposti delinquere nell’amministrazione del sacramento della Penitenza, di poter e dover diligentemente monitorare questa persona, ammonirlo e correggerlo e, se il caso lo richiede, sollevarlo da alcune incombenze. Avranno anche la possibilità di trasferirlo, a meno che il vescovo del posto non lo abbia proibito perché ha già accettato la denuncia e ha cominciato l’indagine”.
Cosa deve fare un vescovo se viene a sapere che un prete è pedofilo:
Quindi, se si viene a sapere che un prete è pedofilo, ma nei suoi confronti non è stato aperto alcun processo canonico, nulla vieta al vescovo di trasferirlo in un’altra parrocchia. E così per decenni è stato fatto. Non per la superficialità o la connivenza di qualche prelato, ma perché così prescrive la norma. E se si arriva ad istruire il processo canonico, viene fatto giurare a tutti di mantenere il segreto, sotto pena di scomunica. “Il giuramento di segretezza deve essere in questi casi fatto fare anche all’accusatore o a quelli che hanno denunciato il prete o ai testimoni”.
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