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il Portale della Rete L'ABUSO - Home » abusi sessuali » L’astuzia per chiudere i casi di abusi senza processo né risarcimento emersa dalla Dottrina della Fede

L’astuzia per chiudere i casi di abusi senza processo né risarcimento emersa dalla Dottrina della Fede

Esiste nella Chiesa una forma di concludere i procedimenti per abusi su minori che non passa per una sentenza, non dichiara fatti, non ascolta la vittima e non lascia traccia pubblica.

Redazione WebNews by Redazione WebNews
5 Settembre 2026
in Cronaca e News
Reading Time: 12 mins read
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Nel mio breve periodo di esercizio della difesa giuridica di alcune vittime di abusi sessuali da parte di chierici mi sono scontrato frontalmente con una pratica impensabile in qualsiasi altro ambito. Il chierico indagato chiede al Papa la dispensa dagli obblighi clericali; se gli viene concessa, il processo penale si ferma lì. Secondo i dati interni dello stesso Dicastero per la Dottrina della Fede, così si sono conclusi 1.058 dei 6.236 casi registrati tra il 2012 e il 2020, uno su sei. Dietro ognuno di questi fascicoli c’è una o più persone che hanno denunciato di essere state abusate durante l’infanzia e alle quali la Chiesa non ha mai detto se le credeva. Indagando a fondo su questa pratica assurda e scandalosa, ho scoperto che non è un’anomalia burocratica né un’improvvisazione di diocesi sommerse. Ha una giustificazione dottrinale scritta, pubblicata su una rivista accademica di primo livello e firmata da uno degli uomini che la applicano: Monsignor Jordi Bertomeu Farnós, ufficiale della Sezione Disciplinare del Dicastero, inviato di Francesco in Cile e in Perù, commissario pontificio del Sodalicio, e uno dei principali promotori di questo catastrofico concetto giuridico che, a oggi, sta applicando (spiegherò perché ritengo irregolarmente) il Dicastero del cardinale Victor Manuel Fernández. Il suo articolo del 2021 è oggi il sostegno teorico di una pratica che provoca scandalo anche tra alte autorità giudiziarie vaticane.

Il testo si intitola «La praxis de la CDF sobre la dispensa de las obligaciones clericales: El n. 157 del Vademécum» ed è stato pubblicato su Ius Canonicum, la rivista di diritto canonico dell’Università di Navarra (vol. 61, n. 122, 2021, pp. 733-765; DOI 10.15581/016.122.004). È in accesso aperto e continua un lavoro precedente dello stesso autore sulla stessa rivista. Importa chi lo scrive: un funzionario dell’organismo che decide, con accesso alle cifre che nessun altro conosce, che descrive la pratica del proprio ufficio e conclude che è legittima. Questo trasforma l’articolo, più che in uno studio, nella difesa ufficiosa di un sistema di silenzio e impunità.

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Quello che Bertomeu sostiene

Il punto di appoggio è il n. 157 del Vademécum del 2020, che riconosce all’accusato, «dal momento in cui si ha notitia de delicto», il diritto di chiedere al Santo Padre la dispensa da tutti gli obblighi clericali, compreso il celibato. Il Vademécum si ferma lì: riconosce un diritto a richiedere, e non dice nulla su ciò che accade con il processo penale in corso. È Bertomeu che fa il passo successivo, e lo fa nel riassunto stesso del suo articolo:

«Sebbene interrompa le indagini o il processo in corso senza che si giunga a una conclusione dello stesso circa la colpevolezza o meno dell’imputato, la trattazione davanti al Santo Padre di questa grazia è legittima a causa della tutela di diversi beni giuridici nei delicta graviora a partire dalla prevalenza del principio del bonum commune nella Chiesa» (p. 733).

Lo ribadisce nel corpo del testo con la stessa chiarezza: la CDF permette al reo di chiedere la grazia «in qualsiasi momento delle indagini o del processo», e «l’accoglimento di tale istanza, d’altra parte, comporta l’interruzione del procedimento penale in corso» (p. 749). La tesi è, dunque, che l’accusato può fermare il proprio processo chiedendo di non essere più sacerdote, e che la Chiesa fa bene a permetterglielo per il “bene” della stessa Chiesa.

Quello che Bertomeu sa

Ciò che rende particolarmente grave l’articolo non è che difenda questa tesi, ma che la difenda sapendo esattamente cosa implica. Impunità e vittime trascurate senza riparazione. Bertomeu non ignora nessuna delle obiezioni; le espone lui stesso, con precisione da giurista, prima di scartarle. Conviene seguire il filo delle sue ammissioni.

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L’articolo inizia riconoscendo che non esiste una legge che tuteli ciò che descrive. L’istituto «non è espressamente previsto in alcun testo legislativo sui delicta reservata» (p. 741), e il Vademécum da cui parte «non costituisce una ulteriore riforma legislativa» né è «un testo normativo» (pp. 740-741). Per superare l’ostacolo, propone che «nonostante il carattere non normativo del Vademécum, il contenuto del n. 157 può essere considerato come una prassi con valore normativo a causa del riscontro specifico del Romano Pontefice a ogni dispensa concessa» (pp. 741-742). Cioè, una regola che non è da nessuna parte acquisisce valore di legge perché è stata applicata molte volte con firma papale. Nessun sistema giuridico serio, e quello canonico non dovrebbe fare eccezione, ammette che in materia penale la ripetizione di atti singolari crei diritto: la legge esiste quando è promulgata (can. 7), le norme penali si interpretano restrittivamente (can. 18) e la prassi della Curia supplisce solo lacune e mai in materia di pene (can. 19). Bertomeu conosce questi canoni. Li cita. E costruisce nonostante essi il piano dell’evasione del processo attraverso la dispensa.

Continua riconoscendo cosa accade con le vittime: l’interruzione «non solo evita di giungere a una dichiarazione autorevole sulla colpevolezza o meno del reo, ma comporta inevitabilmente che la presunta vittima non possa vedere riparato il male causato dal suo aggressore» (p. 751). Inevitabilmente. L’autore della tesi descrive il suo effetto sulla vittima con la parola che meglio lo definisce, e la mantiene.

Riconosce, inoltre, di non trovare la ragione che giustificherebbe la grazia. Ogni dispensa canonica richiede una causa giusta e ragionevole (can. 90 §1), e lo stesso Bertomeu ricorda, citando Urrutia, che senza di essa «potrebbe anche essere invalida» (p. 742). Nonostante ciò ammette che «rimane la difficoltà di indicare quale possa essere la causa giusta e ragionevole che permetta questa concessione graziosa senza pregiudizio della giustizia» (p. 751). Sostiene, quindi, la legittimità di un atto la cui condizione di validità confessa di non poter identificare con certezza.

Riconosce anche che tutto questo avviene in segreto. «A differenza di altri tribunali come quello della Rota Romana, la CDF non pubblica le sue decisioni», il che «lascia nell’oscurità importanti aspetti formali (procedimento e trattazione) e materiali» (pp. 738-739). Lo scrive un funzionario dell’organismo che non pubblica, in un testo che inizia invocando la «trasparenza, responsabilità e rendicontazione» del vertice del febbraio 2019, e che subito dopo giustifica una pratica che ne è priva.

E riconosce, con cifre che pochi possono fornire, che non si tratta di un’eccezione. «Se tra il 2012 e il 2020 sono stati registrati 6.236 casi nella CDF, 1058 si sono conclusi con la concessione di una dispensatio ab oneribus, con una media annua di 117, cioè il 17% del totale» (p. 750); le dispense sono passate da 79 nel 2012 a 179 nel 2020, più del doppio in otto anni. Tradotto: più di mille casi di abusi su minori giunti al tribunale supremo della Chiesa si sono chiusi senza che nessuno stabilisse cosa è accaduto, e il ritmo aumenta, compresa la controversa dispensa di Leone XIV a Eleuterio Vásquez, il parroco di Chiclayo che lui stesso avrebbe dovuto indagare. Dietro quei mille fascicoli ci sono, come minimo, mille persone che hanno denunciato e non hanno ricevuto risposta. È probabile che più di una per fascicolo. Migliaia di uomini e donne, in ogni caso, ai quali lo stesso sistema che li ha incoraggiati a denunciare ha poi negato la verità e la riparazione in cambio di un cattivo espediente.

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Infine, Bertomeu raccoglie in nota a piè di pagina l’obiezione più devastante contro la propria tesi, formulata dal canonista Luis Navarro: «sarebbe più coerente che per un delitto non si riceva una grazia; altrimenti si potrebbe pensare che, per ottenere l’esonero, la via sia commettere un delitto, il che sarebbe certamente causa di scandalo tra i fedeli» (nota 65). La citazione è demolitrice, ma l’autore non vi risponde. È difficile trovare nella letteratura canonica un esempio più chiaro di un autore che espone l’argomento che confuta la sua tesi e procede come se non l’avesse letto.

Perché le sue giustificazioni non reggono

Di fronte all’obiezione che la prassi lede il principio iustitiam restituere, Bertomeu offre quattro ragioni (pp. 758-760). Nessuna resiste all’analisi.

La prima è che la vittima «ha sempre la possibilità di rivendicare la lesione subita davanti alle autorità giudiziarie statali», che sarebbero «il foro ottimale». L’argomento è insostenibile dal punto di vista del diritto stesso della Chiesa, e lo è per tre motivi che l’autore non può ignorare. La Chiesa riserva a Roma la competenza su questi delitti proprio perché afferma che tutelano beni giuridici propri; non può reclamare la giurisdizione per sé e, quando decide di non esercitarla, inviare la vittima altrove. Lo stesso articolo spiega, poche pagine prima (p. 752), che la Chiesa ha ampliato i termini di prescrizione perché le vittime di abusi impiegano decenni per poter parlare e i termini civili sono solitamente scaduti, per cui il «foro ottimale» a cui rimanda è, nella maggior parte dei casi, un foro chiuso, e Bertomeu lo sa quando scrive la frase. E, soprattutto, c’è qualcosa che nessun tribunale dello Stato può giudicare: la responsabilità dei vescovi e dei superiori che hanno ricevuto la denuncia e l’hanno gestita male, che da Vos estis lux mundi (art. 1 §1 b) è perseguibile canonicamente ma può essere stabilita solo su fatti previamente chiariti. Quando il caso principale si chiude senza determinare i fatti, la responsabilità di tutta la catena di comando rimane fuori dall’esame per sempre. Questo è l’effetto più grave della prassi e quello che meno si spiega: non solo libera l’accusato, ma protegge chi lo ha protetto, trasferito o ha guardato dall’altra parte. Una pratica che produce questo risultato in uno su sei casi non è uno strumento di giustizia flessibile. È, nel suo funzionamento oggettivo, un meccanismo di copertura istituzionale, indipendentemente dall’intenzione di chi l’ha progettato.

La seconda ragione è che il chierico, chiedendo la dispensa, «si è implicitamente riconosciuto inidoneo al ministero». Ma una confessione tacita estratta da un atto che lo stesso Vademécum qualifica come diritto, senza assistenza legale e senza alcuna prova, non è una dichiarazione di fatti né serve a nessuno: non dà alla vittima la verità, non dà all’accusato innocente l’assoluzione e lascia alla comunità un sospetto che lo stesso rescritto permette al vescovo di divulgare, «il fatto della dispensa» e «la causa canonica» (nota 52), senza che nessuno l’abbia giudicata. La terza ragione, che l’Ordinario può vigilare sul dispensato, non ripara nulla e presuppone inoltre che si sappia di cosa vigilare, che è precisamente ciò che non è stato indagato.

La quarta ragione è quella che rivela il fondo:

«In quarto e ultimo luogo, perché non è irrilevante considerare che le cause penali nel foro canonico non sempre si concludono con una condanna del reo. A causa di una presunta sensibilità eccessivamente garantista e servendosi delle formalità processuali, si consideri al riguardo un certo malessere ecclesiale per alcune sentenze degli ultimi sette anni, in sede di ricorso gerarchico, di reformatio in melius quando non direttamente di assoluzione o di decisione dimissoria» (pp. 759-760).

Un ufficiale del tribunale che giudica gli abusi giustifica una via per evitare il giudizio perché il giudizio, con le sue garanzie e le sue formalità, a volte assolve o riduce la pena. Non si prescinde dal processo nonostante possa finire con un’assoluzione, ma perché può finire con un’assoluzione. Il ragionamento è incompatibile con l’idea stessa di processo, che esiste proprio perché il risultato non sia deciso prima di iniziare. Ed è, inoltre, la confessione che la pratica non persegue la giustizia ma un risultato: allontanare il sacerdote senza dover provare nulla. Quello che Bertomeu chiama «sensibilità eccessivamente garantista» è ciò che in qualsiasi ordinamento civile si chiama diritto a un processo equo. Che un funzionario del Dicastero lo descriva come un ostacolo dovrebbe preoccupare chiunque, a cominciare dagli stessi sacerdoti.

Quello che dispone il diritto della Chiesa

Nulla di tutto questo richiede di invocare principi estranei alla Chiesa. Basta il Codice. La dispensa (cann. 85, 290, 3º, 291 e 292) è un atto di grazia sullo statuto personale del chierico: lo libera dal celibato e gli fa perdere lo stato clericale. Le cause di estinzione dell’azione penale canonica sono tassative, e sono la prescrizione (can. 1362) e la morte del reo. La dispensa non è tra queste, e non può esserlo per via della prassi, perché il Codice ha blindato espressamente le leggi penali e processuali contro il rilassamento singolare (can. 87 §1). Quello che Bertomeu presenta come «originalità dell’ordinamento canonico» è, in realtà, l’attribuzione a un atto di grazia di un effetto che la legge non gli dà, su un oggetto, i fatti e la loro riparazione, che non è il suo.

Il Codice riconosce inoltre alle vittime diritti concreti che la pratica annulla. Il diritto di reclamare davanti al foro ecclesiastico (can. 221 §1). Il diritto alla riparazione del danno (can. 128). Il diritto di esercitare l’azione di danni all’interno del proprio giudizio penale (can. 1729 §1), azione che scompare con il giudizio. E il diritto di essere ascoltato prima che l’autorità emetta un atto che lede i suoi diritti (can. 50). Nella prassi che Bertomeu descrive la vittima non interviene, non è ascoltata, e spesso non sa nulla fino a quando non le viene comunicato che tutto è finito. La riparazione si riduce alla clausola del rescritto per cui il dispensato è obbligato a riparare «onerata conscientia», in coscienza (nota 53). Un’obbligazione che esiste solo nella coscienza dell’accusato non può essere esigita da nessuno.

E il Codice, nella sua versione riformata, punta nella direzione opposta alla tesi. L’articolo si appoggia su Pascite gregem Dei (2021) per la sua teoria dei beni giuridici, ma omette che quella stessa riforma ha trasformato in dovere ciò che prima era facoltà: il can. 1311 §2 obbliga a tutelare il bene della comunità «etiam poenarum irrogatione vel declaratione» e il can. 1341 sostituisce «curet» con «promovere debet». Il legislatore ha voluto che il perseguimento di questi delitti fosse obbligatorio. La prassi che Bertomeu difende la rende facoltativa a volontà dell’accusato. Di fronte a tutto questo, il ricorso al «bene comune» e alla salus animarum (can. 1752, che è la norma di chiusura del trasferimento dei parroci, non una clausola per estinguere azioni penali) prova troppo: con lo stesso bene comune si sostiene che la Chiesa deve giudicare fino in fondo, e con la stessa salvezza delle anime si esige che la vittima conosca la verità. Un principio che serve per una cosa e il suo contrario non giustifica nulla.

Quello che la Chiesa ha promesso

Se il contrasto con il diritto interno è grave, il contrasto con gli impegni esterni della Chiesa è ancora più grave, perché riguarda la sua parola data. La Santa Sede ha ratificato nel 1990 la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, il cui articolo 19 obbliga a stabilire «procedure efficaci» di indagine e intervento giudiziario di fronte all’abuso, e i cui articoli 34 e 39 esigono protezione di fronte all’abuso sessuale e riparazione alle vittime. Nel 2014, dopo aver esaminato la Santa Sede, il Comitato sui Diritti dell’Infanzia ha segnalato proprio la gestione interna dei casi, l’uscita silenziosa dei chierici senza depurazione delle responsabilità e la mancanza di cooperazione con le autorità civili, ed ha esigito indagini complete, rendicontazione degli autori e dei superiori e trasparenza. Il Comitato contro la Tortura ha formulato quello stesso anno richieste analoghe. Una prassi che chiude uno su sei casi senza indagine conclusa, senza dichiarazione di fatti e senza riparazione esigibile, su istanza dello stesso accusato, non è un’interpretazione discutibile di quegli impegni: è la loro negazione. E Bertomeu, che fa appello ai criteri di una «società sempre più egualitaria, democratica e garantista» come orizzonte della riforma ecclesiale, non menziona la Convenzione in trenta pagine.

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Altro tanto accade con i concordati. Gli Stati garantiscono alla Chiesa il libero esercizio della sua giurisdizione, come fa l’Accordo sugli Affari Giuridici con la Spagna del 1979 (art. I) dopo la soppressione del privilegio del foro nel 1976, o l’Accordo con il Perù del 1980 (art. I), che lo stesso Bertomeu invocava su ABC per spiegare la sua azione nel Sodalicio. Quella garanzia ha un presupposto: che la giurisdizione sia esercitata. Gli Stati non riconoscono alla Chiesa autonomia perché i suoi tribunali possano essere fermati dall’indagato, né perché rimandi le vittime a tribunali civili che sa prescritti. Quando la Chiesa reclama il concordato come scudo di fronte all’ingerenza e, allo stesso tempo, utilizza la dispensa per non giudicare, sta usando l’autonomia in entrambe le direzioni contemporaneamente: per escludere lo Stato e per non fare ciò che lo Stato le ha riconosciuto il diritto di fare.

Nel 2019 Francesco ha riunito i presidenti delle conferenze episcopali sotto tre parole, trasparenza, responsabilità e rendicontazione; quello stesso dicembre ha soppresso il segreto pontificio nelle cause di abusi; nel 2021 ha reso obbligatorio il perseguimento. Bertomeu cita il primo di quei traguardi come cornice del suo articolo. La pratica che difende ne viola tutti e tre.

Una crepa con nome

Attraverso Bertomeu la Dottrina della Fede presenta la prassi della dispensa come «flessibilità del diritto della Chiesa, la cui legge suprema è il bene delle anime». Ciò che il suo stesso articolo documenta è una via di fuga disponibile dal primo giorno dell’indagine, attivabile dall’accusato, trattata senza la vittima, decisa senza motivazione, non ricorribile (cann. 333 §3 e 1732), non pubblicata, senza base legale riconosciuta, senza causa giusta identificabile, con una riparazione in coscienza che nessuno può esigere, che rimanda le vittime a un foro che si sa chiuso, che rende inverificabile la responsabilità dei superiori e che è stata applicata a più di mille casi con tendenza allarmantemente crescente. Ognuno di questi tratti, isolato, sarebbe già un difetto grave. Riuniti, descrivono un sistema che produce impunità per l’accusato, copertura per chi lo ha gestito e silenzio per le vittime, e che si presenta come atto di misericordia. Che chi l’abbia teorizzato sia il canonista che Roma invia a impartire giustizia in Cile e in Perù, e che l’abbia fatto su una rivista universitaria con tutte le cautele accademiche, non lo rende meno scandaloso.

Alti responsabili giudiziari vaticani hanno sostenuto a InfoVaticana che la dispensa riguarda lo statuto personale del chierico, non il dovere della Chiesa di chiarire i fatti, riparare le vittime e depurare le responsabilità di chi ha gestito il fascicolo. Forse l’ultima parola non è stata detta di fronte a questo espediente processuale che sta facendo tanto danno a migliaia di persone. Quella lettura, e non quella dell’articolo di Jordi Bertomeu, è l’unica compatibile con il Codice, con la riforma del 2021, con la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e con i concordati. Ed è quella che dovrebbe imporsi là dove, invocando la dottrina qui analizzata, si comunica a chi ha denunciato che il suo caso si è concluso perché l’accusato ha smesso di essere sacerdote. La dispensa può essere la fine di un ministero. Non può essere mai l’ultima parola su fatti che nessuno ha voluto giudicare.

Javier Tebas Llanas, avvocato.

https://infovaticana.com/it/2026/09/04/lastuzia-per-chiudere-i-casi-di-abusi-senza-processo-ne-risarcimento-uscita-dalla-dottrina-della-fede/

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