La Congregazione per la Dottrina della Fede ha curato un Vademecum di procedure standard per «sanare la ferita dolorosa». Unisce «le norme esistenti alla prassi»
CITTÀ DEL VATICANO. La Santa Sede emana un Vademecum di procedure standard per il trattamento dei casi di pedofilia commessi da sacerdoti. Imprimendo così un’ulteriore accelerata alla lotta contro gli abusi sessuali del clero. È un manuale curato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, redatto per «sanare la ferita dolorosa». Unisce «le norme esistenti alla prassi», spiega il segretario monsignor Morandi. La novità principale riguarda le denunce anonime, che non verranno più scartate.
Precisa il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Luis Francisco Ladaria Ferrer: il Vademecum non è un testo normativo, «nessuna nuova legge viene promulgata, nessuna nuova norma emanata. Si tratta invece di un “manuale di istruzioni”, che intende prendere per mano chi deve trattare concretamente i casi dall’inizio alla fine, ovvero dalla prima notizia di un possibile delitto (notitia de delicto) alla conclusione definitiva della causa (res iudicata). Tra questi due estremi vi sono tempi da osservare, passaggi da compiere, comunicazioni da attivare, decisioni da prendere».
Il Vademecum viene «oggi consegnato nella sua prima versione, chiamata “1.0″: un numero che prevede futuri aggiornamenti. Essendo un “manuale”, esso dovrà seguire gli eventuali sviluppi della normativa canonica, adattandosi ad essa. Dovrà inoltre dare una risposta alle nuove sfide che l’esperienza offrirà alla trattazione giuridica dei casi in questione. Dovrà infine fare tesoro delle considerazioni che giungeranno dalle diverse realtà ecclesiali: diocesi, istituti, facoltà ecclesiastiche, centri di ascolto istituiti a livello diocesano e interdiocesano». Il loro aiuto «qualificato contribuirà a correggere, integrare, precisare e chiarire quei punti che, come è naturale, esigeranno una più approfondita riflessione».
«È la prima volta» che la procedura viene «descritta in modo organizzato – informa monsignor Giacomo Morandi in un’intervista a Vatican News – dalla prima notizia di un possibile delitto alla conclusione definitiva della causa, unendo le norme esistenti e la prassi della Congregazione. Le norme sono conosciute, mentre la prassi della Congregazione, cioè il modo pratico di applicare le norme, è conosciuta solo da chi ha già avuto a che fare con questi casi».
Il desiderio è che questo strumento «possa aiutare le diocesi, gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, le conferenze episcopali e le diverse circoscrizioni ecclesiastiche», spiega il Vaticano, «a meglio comprendere e attuare le esigenze della giustizia su un delictum gravius che costituisce, per tutta la Chiesa, una ferita profonda e dolorosa che domanda di essere guarita».
Nel documento si legge che la denuncia dei casi di pedofilia da parte di uomini di Chiesa dovrà essere inoltrata dai vescovi alle autorità civili se questo è previsto dalle normative locali. Comunque, «anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, l’autorità ecclesiastica presenti denuncia alle autorità civili competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi». Su questo punto le conferenze episcopali nazionali «hanno predisposto linee guida che tengono conto delle normative locali – afferma monsignor Morandi – Non si può dare una risposta univoca. In alcuni Paesi la legge prevede già questo obbligo, in altri no». In ogni caso qualora le autorità giudiziarie civili chiedano documenti su un caso il vescovo «dovrà cooperare con le Autorità civili», sottolinea il Vademecum. Il motu proprio «Vos estis lux mundi» di papa Francesco, promulgato l’anno scorso, «si esprime in questi termini che la Chiesa agisce in casi di questo genere “senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti”». Morandi assicura poi che «i casi eclatanti vengono trattati allo stesso modo di quelli meno conosciuti, sempre secondo le norme di diritto. Davanti a noi non ci sono “personaggi” ma persone: accusato, presunte vittime, possibili testimoni… in generale c’è sempre un quadro di particolare sofferenza».
E ora la Chiesa dovrà prendere in considerazione le denunce per atti di pedofilia da parte di preti anche se giungeranno in forma anonima. Talvolta, «la notitia de delicto può giungere da persone non identificate o non identificabili. L’anonimato del denunciante non deve far ritenere falsa in modo automatico tale notitia – evidenzia il testo dell’ex Sant’Uffizio – tuttavia, per ragioni facilmente comprensibili, è opportuno usare molta cautela nel prendere in considerazione tale tipo di notitia, che non va assolutamente incoraggiato». Allo stesso modo «non è consigliabile scartare aprioristicamente la notitia de delicto che perviene da fonti la cui credibilità può sembrare, ad una prima impressione, dubbia». Questa è una svolta, perché la denuncia anonima è una pratica molto diffusa nelle Sacre Stanze, e la cultura e la prassi ecclesiali hanno sempre portato a non considerare le segnalazioni senza autore.
Che cosa è cambiato e perché anche una denuncia anonima di abuso sessuale da parte di un prete va comunque presa in considerazione? «La questione è delicata – risponde Morandi – Ci si è resi conto che un atteggiamento perentorio in un senso o in un altro non giova alla ricerca della verità e alla giustizia. Come cestinare una denuncia che, seppure anonima, contiene prove certe (foto, filmati, messaggi, audio…) o almeno indizi concreti e plausibili della commissione di un delitto? Ignorarla solo perché non firmata sarebbe iniquo». D’altra parte, «come accettare per buone tutte le segnalazioni, anche quelle generiche e senza mittente? In questo caso procedere sarebbe inopportuno. Occorre dunque compiere un attento discernimento. In linea generale non si dà credito alle denunce anonime, ma non si rinuncia a priori a una loro prima valutazione per vedere se vi siano elementi oggettivi ed evidenti determinanti, quello che nel nostro linguaggio chiamiamo fumus delicti».
Altra indicazione: non possono essere obbligati al silenzio quanti segnalano presunti abusi, le vittime o i testimoni.
Il Vademecum ricorda poi che una notizia di delitto «appresa in confessione è posta sotto lo strettissimo vincolo del sigillo sacramentale. Occorrerà pertanto che il confessore che, durante la celebrazione del Sacramento, viene informato di un delictum gravius, cerchi di convincere il penitente – è il suggerimento – a rendere note le sue informazioni per altre vie, al fine di mettere in condizione di operare chi di dovere».
La pedofilia non è considerata tale solo se c’è una violenza fisica ma anche se viene fatta una proposta sessuale al minore in chat. La tipologia del delitto è «molto ampia e può comprendere, ad esempio, rapporti sessuali (consenzienti e non consenzienti), contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione».
E i reati di abusi sessuali commessi da uomini di Chiesa non potranno più essere «puniti» con il semplice trasferimento del prete che ha commesso il fatto, una scelta che nei decenni passati ha creato assurdi casi-monstre con i criminali che ripetevano le azioni perverse nelle diverse diocesi in cui venivano trasferiti. È da «evitare la scelta di operare semplicemente un trasferimento d’ufficio, di circoscrizione, di casa religiosa del chierico coinvolto, ritenendo che il suo allontanamento dal luogo del presunto delitto o dalle presunte vittime costituisca soddisfacente soluzione del caso».
https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2020/07/16/news/lotta-alla-pedofilia-il-vaticano-pubblica-un-manuale-per-i-vescovi-le-denunce-anonime-non-verranno-piu-scartate-1.39089800
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