Obbligo di denuncia per i pubblici ufficiali, estensione della prescrizione, equiparazione minori-adulti vulnerabili, rimozione: una specifica legge penale per lo Stato pontificio e i nunzi
Obbligo di denuncia per tutti i pubblici ufficiali, sanzioni per chi non lo fa, estensione della prescrizione a venti anni a partire dalla maggiore età, equiparazione ai minori degli «adulti vulnerabili», screening dei nuovi assunti, assistenza alle vittime, rimozione per i colpevoli. Papa Francesco vara norme penali anti-abusi sessuali per lo Stato della Città del Vaticano e la Curia romana, nunzi apostolici compresi.
Francesco ha firmato non solo un motu proprio «sulla protezione dei minori e degli adulti vulnerabili» che si applica allo Stato della Città del Vaticano e alla Curia Romana, ma anche una nuova legge (numero CCXCVII) sempre per lo Stato Pontificio e le conseguenti linee guida, analoghe alle linee-guida che adotta ogni Conferenza episcopale nazionale ma dedicate alla vita dei fedeli del Vicariato della Città del Vaticano. Il Vaticano ancora non aveva una specifica normativa penale in materia di abusi, mentre la Congregazione per la Dottrina della fede supervisiona all’applicazione delle norme canoniche valide per tutta la Chiesa, e anche all’interno del Vaticano, e, nel 2013, Papa Francesco ha promulgato nuove norme penali su una serie di questioni, tra le quali c’era la pedofilia ma in modo non esclusivo né dettagliato. Ora arrivano specifiche norme anti-abusi.
«La tutela dei minori e delle persone vulnerabili fa parte integrante del messaggio evangelico che la Chiesa e tutti i suoi membri sono chiamati a diffondere nel mondo», scrive il Papa nel motu proprio. «Cristo stesso infatti ci ha affidato la cura e la protezione dei più piccoli e indifesi: “Chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me”. Abbiamo tutti, pertanto, il dovere di accogliere con generosità i minori e le persone vulnerabili e di creare per loro un ambiente sicuro, avendo riguardo in modo prioritario ai loro interessi. Ciò richiede una conversione continua e profonda, in cui la santità personale e l’impegno morale possano concorrere a promuovere la credibilità dell’annuncio evangelico e a rinnovare la missione educativa della Chiesa». Di conseguenza, il Papa vuole «rafforzare ulteriormente l’assetto istituzionale e normativo per prevenire e contrastare gli abusi contro i minori e le persone vulnerabili» nella Curia Romana e nello Stato della Città del Vaticano.
La nuova legge in dodici articoli, firmata il 26 marzo e in vigore a partire dal prossimo 1° giugno, parte dalla normativa vigente nonché dalla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo (1989), per sanzionare i «delitti contro i minori» definiti nella legge promulgata dal Papa nel 2013 (vendita di minori, violenza sessuale su minori, atti sessuali con minori, prostituzione minorile, pedopornografia, detenzione di materiale pedopornografico) ed equipara al «minore» la «persona vulnerabile», che viene precisamente definita: «È vulnerabile ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa».
Il termine di prescrizione «è di venti anni e decorre, in caso di offesa ad un minore, dal compimento del suo diciottesimo anno di età». La legge sancisce che «fatto salvo il sigillo sacramentale» della confessione, «il pubblico ufficiale, che nell’esercizio delle sue funzioni abbia notizia o fondati motivi per ritenere che un minore sia vittima» del reato «deve presentare denuncia senza ritardo», e «il pubblico ufficiale che omette o indebitamente ritarda la denuncia di cui al comma precedente è punito con la multa da euro mille a euro cinquemila», mentre «se il fatto è commesso da un agente o ufficiale di polizia giudiziaria, la pena è la reclusione fino a sei mesi»; fatto sempre salvo il sigillo confessionale, «può presentare denuncia ogni altra persona, anche totalmente estranea ai fatti, che sia a conoscenza di comportamenti in danno di un minore». Nel caso che l’accusato sia un sacerdote o un religioso, il Promotore di giustizia, ossia il Pm vaticano, informa il suo superiore «per l’adozione delle misure previste dal diritto canonico».
La legge stabilisce poi dettagliatamente i diritti della persona offesa, compresi i diritti alla privacy, nonché le accortezze relative alle audizioni del minore durante il processo; norma lo svolgimento delle indagini, stabilendo anche la possibilità di nominare un curatore speciale qualora i legali rappresentanti del minore siano in conflitto di interesse; e stabilisce la procedura del giudizio. La legge, ancora, stabilisce che il presidente del Governatorato vaticano dispone linee guida per la tutela dei minori e la Direzione di Sanità e Igiene dispone un «servizio di accompagnamento per le vittime di abusi», che offre alla vittima ascolto, assistenza medica, psicologica e giuridica (non si fa menzione di indennizzi). La legge si conclude con alcuni articoli che normano la informazione e formazione necessaria a chi lavora in Vaticano e il reclutamento di personale idoneo ad interagire con i minori.
Nelle «linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il Vicariato della Città del Vaticano», il Papa traduce in indicazioni pratiche e dettagliate le norme per «i fedeli residenti nello Stato, nonché nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo», non solo per quanto riguarda gli abusi sessuali ma più in generale per la tutela dei minori sotto tutti gli aspetti. Tra i molti temi affrontati il divieto di castighi corporali, il divieto di chiedere ad un minore di «mantenere un segreto», la necessità per un adulto in presenza di un minore di «essere sempre visibili agli altri», e ancora i casi di bullismo tra minori e i rischi dei social network. Significativa l’introduzione di «un referente per la tutela dei minori il quale coordina e verifica l’attuazione» delle linee guida, nominato dal Vicario generale, attualmente il cardinale Angelo Comastri, il quale «ogniqualvolta la notizia di reato non sia manifestamente infondata», «la segnala al Promotore di giustizia presso il tribunale dello Stato della Città del Vaticano e allontana il presunto autore dei fatti dalle attività pastorali del Vicariato».
Va sempre garantita la «presunzione di innocenza» e, se i reati possono essere reiterati, è prevista l’applicabilità di misure cautelari. Se le accuse sono infondate vanno archiviate, ma conservate in archivio. Infine, «chiunque sia dichiarato colpevole» di aver commesso un reato «sarà rimosso dai suoi incarichi; gli sarà comunque offerto un supporto adeguato per la riabilitazione psicologica e spirituale, nonché ai fini del reinserimento sociale».
Obiettivo di questo insieme di nuove norme, spiega il Papa nel motu proprio, è che «sia mantenuta una comunità rispettosa e consapevole dei diritti e dei bisogni dei minori e delle persone vulnerabili, nonché attenta a prevenire ogni forma di violenza o abuso fisico o psichico, di abbandono, di negligenza, di maltrattamento o di sfruttamento che possano avvenire sia nelle relazioni interpersonali che in strutture o luoghi di condivisione; maturi in tutti – sottolinea Jorge Mario Bergoglio – la consapevolezza del dovere di segnalare gli abusi alle Autorità competenti e di cooperare con esse nelle attività di prevenzione e contrasto; sia efficacemente perseguito a norma di legge ogni abuso o maltrattamento contro minori o contro persone vulnerabili; sia riconosciuto a coloro che affermano di essere stati vittima di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento, nonché ai loro familiari, il diritto ad essere accolti, ascoltati e accompagnati; sia offerta alle vittime e alle loro famiglie una cura pastorale appropriata, nonché un adeguato supporto spirituale, medico, psicologico e legale; sia garantito agli imputati il diritto a un processo equo e imparziale, nel rispetto della presunzione di innocenza, nonché dei principi di legalità e di proporzionalità fra il reato e la pena; venga rimosso dai suoi incarichi il condannato per aver abusato di un minore o di una persona vulnerabile e, al contempo, gli sia offerto un supporto adeguato per la riabilitazione psicologica e spirituale, anche ai fini del reinserimento sociale; sia fatto tutto il possibile per riabilitare la buona fama di chi sia stato accusato ingiustamente; sia offerta – conclude il Pontefice – una formazione adeguata per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili».
https://www.lastampa.it/2019/03/29/vaticaninsider/il-papa-vara-norme-antiabusi-per-lo-statovaticano-e-la-curia-5tountcPvhBQ69ooa4LMXN/pagina.html
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