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il Portale della Rete L'ABUSO - Home » bivongi » Diritto di replica II° (tratto da NININ Liguria)

Diritto di replica II° (tratto da NININ Liguria)

Redazione WebNews by Redazione WebNews
23 Novembre 2015
in Lazio
Reading Time: 7 mins read
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Spettabile Redazione Ninin Nuova Informazione Indipendente e Suo Diretto Responsabile Email: HYPERLINK “mailto:[email protected]” [email protected]

Dando seguito  a denuncia  on- line alla Polizia Postale e mi riservo un esposto alla  Procura della Repubblica,  ai sensi dell’art. 8 della legge sulla stampa  faccio presente gravi violazioni rispetto ai contenuti riprodotti  nell’articolo criminis che mi riguarda.   I cui racconti più che rispecchiare i canoni di una cronaca corretta evidenziano, purtroppo,  l’esigenza narrativa da  horror – tragicus,  in  propagazione di False notizie ai fini del dolo –  art. 495 c.p.   Un sano e serio giornalismo presuppone per deontologia ed etica professionale il dovere di raccontare,  scrupolosamente,  i fatti della cronaca nel rispetto della legge che la regolamenta.   A discapito  dell’uso spietato e barbaro del mezzo di comunicazione che si  presta alla gentile  cortesia del richiedente, sino alla violazione penale dell’ art.594  cp  per la diffamazione e  dell’art. 661  – abuso della credulità popolare.

Premesso che da mesi  ZANARDI  ( soggetto a me sconosciuto  e quindi  per me “Signor nessuno”) esercita a mio carico –  nella modalità del  “fumus – persecutionis”  –  in modo ossessivo la diffusione presso varie  redazioni  di notizie lesive in  sciacallaggio mediatico.  Inventandosi anche minacce ed  intimidazioni, a suo dire  da me perpetrate nei sui confronti ( e come tali mai dimostrate con prove concrete )  nel vano tentativo – si presume –  di speculare le prime pagine dei giornali,  guadagnandosi la gloria della  notorietà. Una  trovata deprecabile e  di geniale   “comicità deprimente”  ….   Prova evidente di come si riesca con estremo dilettantismo  a confezionare  in  produzione mal riuscita,   patetici e finti  eroi  che si rivelano, di fatto,   buffi da trattenimento!   Fermo restando che il diritto di contestazione o di replica, esercitato della parte lesa,  rispetto a questioni che lo interpellino direttamente,  più che una violenza privata o  minaccia, va palesato al Signor nessuno –  costituisce un sacrosanto diritto. E’  tutela di un cittadino anche l’intervento delle autorità di competenza  come verificatosi nel suo caso.  Inoltre,  il diritto di replica a contenuti volgari e infamanti…, va spiegato al Signor nessuno, più che violenza privata  risulta  nel nostro Paese che è civile e democratico un diritto sancito dall’art.8 della legge sulla stampa.  E  chi propaga  insulti, infamie e diffamazioni, oltre  che ad essere perseguito per i medesimi reati,   è anche soggetto all’oscuramento del sito  va  sempre  spiegato al Signor nessuno. Perché vige non la formula liberticida, come lamenta il Signor nessuno,  piuttosto vige il diritto di civiltà,  del rispetto sociale verso  le persone  e nei confronti di ogni cittadino,  garantito dalla stessa costituzione.   Nulla a che vedere con la giungla  primitiva e selvaggia o status mafioso,  in cui la prepotenza e l’arroganza di uccidere liberamente,  senza risponderne a nessuno,  resta una pretesa impunita e di regime malato e di grave pericolo e minaccia sociale!

a)  A proposito dell’indicata   “condanna”…  inflitta a mio carico dal Vaticano  da  Congregazione Dottrina della Fede  e riportato in articolo,  per scarsa conoscenza del diritto canonico emersa dal predetto contenuto  indicato in articolo,  si precisa che la   Congregazione  non infligge condanne,  perché  non ne ha competenza canonica per farlo – non è più l’inquisizione – emette solo sanzioni!  E’ competenza di emendare condanne solo al Tribunale Apostolico quale  massimo organo giuridico del Vaticano che tratta la materia di grave rilevanza penale. Per mia grazia non conosco,  in termini di procedimento giudiziario penale,  predetto Tribunale Apostolico.  Ulteriore conferma che   a mio carico non sussiste alcuna  condanne  di specie. L’unica  condanne  che si  riscontra,  in questa trattazione,  è la povertà umana della divulgazione di  simili idiozie!  Una elementare lettura,  da profani del diritto,  permetterebbe di cogliere a riscontro che   nel citato DECRETO   non  viene indicata “la vittima”…  ( cosa che  presuppone  la condanna definitiva )  bensì   “presunta- vittima” …   La vittima non è tale  nell’ordinamento del diritto UNIVERSALE sino al terzo grado di giudizio e prima del quale  è riconosciuta la presunzione di innocenza a qualsiasi accusato!  Tutti siamo potenzialmente accusabili ma non tutti  gli accusati sono condannati in maniera definitiva!  Sino a quanto si parla nel merito  di  “presunta vittima”- e non di “vittima” … e acclarato che  non esistono condanne che indicano la certezza di colpevolezza emersa da procedimento giudiziario ….!

b)  Il succitato DECRETO  non stabilisce  una sentenza definitiva ma indica  la natura  delle accuse poste e come tali acquisite  che presuppongono le medesime  sanzioni,  qualora non vengono confutati con prove certe i singoli capi d’accusa!   Come si coglie a lettura del predetto DECRETO nell’ultima pag. n. 4 –  è presente la possibilità giuridica della  contestabilità  per ricorso e si cita:  ” Ai sensi dell’art. 27  del m.p. Sacramentorum sancitatis tutela, potrà interporre ricorso avverso a  questa decisione alla sessione ordinaria”… ecc.    Perché viene omesso in pieno banditismo mediatico, volutamente censura,  nell’articolo criminis  questo aspetto che racconta la verità di svolta dell’intera vicenda?  Ci si limita  allo  sbandieramento,  in pieno reato diffamatorio e  della violazione posta nella diffusione di una  “simulazione di reato” – art. 367 cp    per  condanne  definitive!  Cosa accade di seguito a quel ricorso presentato dall’Ordinario/ o Vescovo  di Locri?

Non vi è traccia nell’articolo ma volutamente tutto è fermo nei contenuti,  tragicamente  al  giugno  2011!  Questa è informazione?  A mio  modesto avviso  e presumo è piuttosto un  “metodo tipicamente mafioso” con cui  si intende uccidere la dignità,  la reputazione di persone incensurate  e fatte passare all’opinione pubblica  per volontà di una mente criminale,  come condannato di reati disdicevoli!    Piaccia o non al  Signor nessuno  …,    agli atti c’è un ricorso  che scioglie quel decreto il cui esito è sancito rif. di Prot. N. 234 / lì, 09/07/2013  – licenziato dalla stessa Congregazione della Dottrina della Fede! Spiacente  per il “Signor Nessuno”  ma  questa volta gli è andata male e per il suo copione ossessivo  si cerchi un altro  polletto da spellare!   Oltretutto non si è mai capito perché il 29 luglio 2015 Rete l’Abuso del Signor Nessuno,   ritira sul conto di Don Francesco la spazzatura mediatica, inviando una e-mail personale di contristata disponibilità di aiuto nella rimozione di ogni cosa.  Nel settembre 2015  riposta il tutto…  Così come non si comprende il motivo di aver diffuso per due mesi e poi ritirato, sempre da Rete l’Absuo e si cita: “ Don Francesco RUTIGLIANO denunciato da Bivongi” – a consolidare lo scoop e l’avvallo infamante del prete denunciato anche dal Comune per i gravi reati di abuso perpetrati sul territorio!  Smentita posta dallo stesso Ente citando volgarmente in pieno reato di diffamazione con una nota – COMUNE DI BIVONGI   Prot. N.  3946 / lì 05-10-2015.   Cosa nasconde questa metodica  criminis!  Si presume  – racket  o  fumus  persecutionis?  Diffamazione di chi pubblica contenuti che non conosce per poi ricredersi e poi ancora ripostarli? Isterismo mediatico che al momento  assume i risvolti di violento banditismo mediatico …!    Il sottoscritto non è stato mai sottoposto a sanzioni di durata di 4 anni ma non per aver omesso la restrizione in modo illecito  bensì,  quel DECRETO, piaccia o no al Sig. Nessuno, di fatto non esiste! E’  sciolto perché  le  accuse vengono dimostrate mere calunnie!

c)  In Congregazione fu una donna di 45 anni  e  non un  minore a formulare le accuse.  La stessa donna che indirizza allo stesso sacerdote in questione  una ignobile raccomandazione di assunzione nelle scuole,  avente un misero diploma da magistrale con  37 di voto. Richiesta mai accolta e prontamente ricusata e, in tal senso,  ci sono prove che ne attestano il tentativo dell’illecito indicato.  La storiellina dell’abuso viene confermata da un ragazzo  di Riace e di anni 25,  di un paese che non  corrisponde  alla Comunità di Bivongi.   Al quale  è dato l’onere di sostiene  la stessa tesi accusatoria da confermare in Congregazione  e posta dalla succitata Sig.ra.   La quale  di questo ragazzo non risulta ne suo genitore e nemmeno sua parente. Misteriosamente è la stessa donna che falsifica un avvallo bancario al giovane,  la cui operazione risulta illegale,  il cui conto indicato nel documento falsificato presupponeva  che il sacerdote in questione  dovesse,  nel piano  estorsivo,   ottemperare il pagamento economico…!   E’ la stessa donna che ospita nella propria casa il  giovane. E’ una pura casualità… ovviamente!  Documento dell’avvallo bancario è  presente agli atti a deposizione processuale.  E’ un  caso  che a Bivongi si è tentati,  disperatamente e senza riuscita,  di manipolare ragazzi della mia comunità parrocchiale  come si riscontra in atti da fonti testimoniale e depositati agli atti,  a  porre illazioni calunniose  a carico del sottoscritto e giovane parroco della locride?  Operazione non riuscita,  allo stato  non esiste  un bambino o giovane che abbia e possa lamentare a Bivongi  di abusi  perpetrati  del proprio parroco!   Questa è storia e,  come tale è dimostrabile in atti processuali,  il resto è solo volgare spazzatura diffamatoria che  costituisce  grave reato penale.  Il cui intendo divulgativo GRAVEMENTE lesivo  è da chiare in Tribunale!   Visto che a mio carico non  vi è traccia di denunce o condanne penali, risulto incensurato, non sussiste  nemmeno una  condanne canonica… non capisco come possa “un incensurato” costituire  notizia di interesse mediatico di un sito della Liguria rispetto a persone fisiche,   fatti e accadimenti riconducibili nella Locride …  Non capisco, inoltre, come un episodio risalente  a molti anni fa e chiarito anche dalla stampa locale come possa costituire nel 2015  un elemento di diritto di cronaca  per la stessa notizia,  già sciolinata e consumata in tempi antecedenti alla riproposizione in post.  Mi consta ai sensi di  legge che una operazione di questo genere dovrebbe risultare priva d’interesse pubblico – come recita la normativa che regolamenta la stampa e il diritto di cronaca.  Notizia manipolata  è già un reato in violazione all’art. 2 n. 69 oltretutto se la stessa notizia viene  riproposta a distanza di anni,    in assenza di sussistenza di  nuovi elementi  non costituisce  una fonte di notizia d’interesse pubblico e non  risponde più al diritto di cronaca o d’informazione pubblica,  nel vero,  costituisce una piena violazione di reato in termini di violazione e nel dolo,  in atti persecutori art. 612 cp.,   lesive alla reputazione personale e pubblica nel ruolo esercitato di ministro del culto!  Aspetto di ulteriore materia penale che verrà chiarito in Tribunale,  qualora si dovesse ancora riscontrare  l’oggetto criminis  propagato in web:   HYPERLINK “http://www.ninin.liguria.it/…/don-francesco-rutigliano-colpevole-di-abusi-sess” www.ninin.liguria.it/…/don-francesco-rutigliano-colpevole-di-abusi-sess…

Vi prego a non scherzare con la vita e la dignità delle persone,  lo imploro come atto di coscienza individuale!  Auspico che la dignità  e il rispetto civile  non ceda il passo alla carneficina ma trionfi la professionalità deontologica di un  sano giornalismo,  armonizzato dal  rispetto,  delle leggi che regolamentano la disciplina della stampa e del buon senso dalla ragionevolezza umana. Un grande giornalista sa cosa e come scrivere…,  a differenza di chi scrive  nel vano tentativo di giocare  a scimmiottare ciò che non è…!

Distinti saluti                                                                            Don Francesco RUTIGLIANO

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La Rete si è impegnata al compimento di “Spotlight on Italian survivors” coniugando il lavoro enorme occorso alla necessità di tentare di colmare un vuoto insopportabile nel nostro Paese, di cui pare non esserci realistica percezione: la pericolosità incombente sulla vita dei bambini e delle bambine commisurato alla vastità del fenomeno italiano, ma che non riguarda solo il perimetro di influenza della chiesa-istituzione.

Questo contributo ha come scopo principale quello di puntare un cono di luce, deciso e abbagliante, sulla carenza della tutela preventiva e protettiva, che deve essere concreta ed urgente verso i minori e le persone poste in posizione di vulnerabilità.

Ciò va inteso senza limitazione di genere, o inclinazione sessuale, riguarda tutti, nessuno escluso.

Senza allarmismi, riguarda i genitori che ignari delle insidie di cui sono ancora intrisi gli spazi parrocchiali e di vita comunitaria vi affidano i propri figli. Spazi da non potersi realisticamente reputare protettivi e, teniamo a sottolineare, non limitabili alle responsabilità di prevenzione e contrasto imputabile alla sola chiesa cattolica.

Tuttavia seppur convinti che i predatori sessuali, sono tutti uguali, con o senza abito talare, occorre prendere atto che lo stato delle cose non impedisce loro né di colpire, né di ripetere il crimine.

E’ altrettanto importante evidenziare che “Spotlight on Italian survivors” così come ogni attività posta in essere dall’Associazione, trattando o rimandando ad inchieste giudiziarie, a procedimenti penali non ancora conclusi, induce a ritenere innocenti tutte le persone citate a vario titolo – consacrate e non -  seppur condannate nei primi gradi di giudizio.

Nel nostro ordinamento, infatti, la presunzione di innocenza copre l’intera vicenda processuale.

E questo principio facciamo nostro.

               Il direttivo della Rete l’Abuso

No thanks, I’m not interested.