LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Can. 1720 – Se l’Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale: 1) renda note all’imputato l’accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l’imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi; 2) valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti; 3) se consta con certezza del delitto e l’azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. ⇒ 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.
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