In data 2 dicembre 2025, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Siracusa, dott. Andrea Migneco, ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti di don Salvatore Cunsolo, disponendo ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”.
Le accuse
Don Salvatore Cunsolo era stato tratto a giudizio a seguito di richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, che gli contestava il reato di atti sessuali su minorenne, aggravati dall’abuso del ministero di culto e della funzione di guida spirituale.
Secondo l’imputazione, i fatti si sarebbero consumati nel territorio di Francofonte tra il 2010 e il 2017, quando l’imputato svolgeva il suo ministero sacerdotale presso la chiesa madre di Sant’Antonio Abate. La richiesta di rinvio a giudizio ipotizzava una pluralità di episodi nei confronti di Giovani Castiglia, giovane che è stato espulso da numerose strutture religiose, all’epoca minorenne.
Si trattava, dunque, di contestazioni di estrema gravità, che hanno inciso profondamente sulla vita personale e sul ministero di don Cunsolo, il quale ha sempre respinto con fermezza tale ricostruzione dei fatti. Nel corso degli anni, tuttavia, sono emersi elementi relativi alla figura del denunciante che ne hanno delineato un profilo problematico e caratterizzato da marcate contraddizioni. Il portale di informazione Silere non possum ha reso pubbliche alcune vicende che lo riguardano e ha diffuso anche registrazioni audio nelle quali il giovane si rivolge a sacerdoti con toni apertamente minacciosi e aggressivi.
La decisione del GUP: “il fatto non sussiste”
All’esito dell’udienza preliminare, dopo l’esame degli atti d’indagine, delle dichiarazioni raccolte e della documentazione prodotta dalle parti, il Giudice ha ritenuto di non disporre il rinvio a giudizio, ma di pronunciare sentenza di assoluzione. È significativo rilevare che, in modo del tutto sorprendente, la stessa Pubblica Accusa, che inizialmente aveva richiesto il rinvio a giudizio, all’esito del dibattimento ha riconosciuto l’infondatezza delle affermazioni del Castiglia e ha domandato al Tribunale l’assoluzione dell’imputato.
Nel dispositivo letto in udienza, il GUP ha espressamente dichiarato di assolvere Salvatore Cunsolo dal reato ascrittogli “perché il fatto non sussiste”. La formula adottata – tra le più favorevoli previste dal codice di procedura penale – afferma che il fatto contestato non ha trovato riscontro sul piano oggettivo: il Tribunale ha quindi escluso l’esistenza stessa della condotta così come descritta nell’imputazione.
Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro novanta giorni, come previsto dall’art. 544, comma 3, c.p.p.
Don Salvatore Cunsolo
Avvocato Antino Lizio










