Non siamo pienamente a conoscenza delle accuse mosse contro il Fondatore, né ne conosciamo tutti i dettagli, e non siamo stati, né siamo, giudici degli atti a lui attribuiti. Pertanto, non affermiamo la colpevolezza di Padre Carlos Buela in relazione agli atti di cui è stato accusato, ma non intendiamo nemmeno dichiararne l’innocenza. Allo stesso modo, non spetta a noi stabilire se gli atti attribuiti costituiscano offese canoniche.
Affermiamo che il procedimento giudiziario penale non ha potuto giungere a conclusione e che la presunzione di innocenza resta legalmente in vigore.
Poiché il procedimento penale non si è concluso a causa del decesso dell’imputato, non spetta all’Istituto dichiarare il fondatore colpevole né considerare legalmente concluso un processo non giunto a conclusione. Pertanto, ci atteniamo alle conseguenze legali inerenti a un processo penale incompleto e respingiamo l’idea che il fondatore possa essere considerato legalmente condannato sulla base di un processo non concluso. Inoltre, riteniamo che la diffusione di accuse o conclusioni di colpevolezza riguardanti una persona deceduta debba essere soggetta ai requisiti di legge e, in particolare, al rispetto della sua buona reputazione.
In effetti, il Dicastero per i Testi Legislativi, con lettera del 29 gennaio 2026 (Prot. n. 18838/2026), ha risposto a una richiesta di informazioni riguardante lo stesso caso, affermando che, vista la morte dell’imputato prima della conclusione del processo, la presunzione di innocenza permane, come evidenziato e spiegato dal nuovo canone 1321 del Codice di Diritto Canonico. Ha inoltre rilevato che non è lecito rendere pubblica una sentenza non ancora pronunciata , proprio perché, fino a quando la sentenza non è definitiva, permane la presunzione di innocenza. Si veda anche la risposta del Dicastero per i Testi Legislativi, n. 18316/2024 del 5 settembre 2024, in merito alla buona reputazione del defunto. Inoltre, il canone 1614 stabilisce che «la sentenza deve essere pubblicata il prima possibile, indicando le modalità con cui può essere impugnata; e non ha alcun effetto prima della sua pubblicazione, anche se la parte dispositiva è stata notificata alle parti, con il permesso del giudice». In questo caso, all’imputato non è stata nemmeno notificata la parte dispositiva. Risulta tuttavia dagli atti che il procedimento è stato archiviato dal giudice con decreto, senza che fosse stata notificata alcuna parte dispositiva e senza che la sentenza fosse mai stata redatta.
In quest’ottica, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (Prot. n. 57824/25 CA, Decreto del 29 maggio 2026) ha sospeso, ritenendola illegittima, l’esecuzione del mandato conferito dal Pontificio Delegato per l’Istituto “Servi del Signore e della Vergine di Matará”, il quale ha disposto la pubblicazione sul sito web dell’Istituto di una nota datata 12 gennaio 2025, nella quale si afferma: “Al Pontificio Delegato è affidato in modo particolare il rinnovamento dei programmi di formazione, la riforma della legge propria dell’Istituto, nonché una comunicazione trasparente a tutti i membri circa i crimini commessi dal Fondatore di entrambi gli Istituti, Padre Carlos Buela”. Pertanto, riteniamo illegittimo comunicare ai membri di entrambi gli Istituti la colpevolezza del Fondatore come fatto giuridicamente accertato, e riteniamo altresì illegittimo presentare come concluso o definitivo l’esito di un processo penale che non è giunto a conclusione.
Papa Francesco stesso scrisse una lettera autografa il 16 agosto 2023 a un membro dell’Istituto, affermando: “Erano molto preoccupati di conoscere la ‘sentenza’ definitiva… ma non c’era nessuna sentenza. (Questo è il clericalismo)”. Il Papa espresse esplicitamente il suo desiderio che, con la morte del Fondatore, il caso venisse chiuso e archiviato, e che la questione non venisse più discussa.
Riconosciamo e accettiamo le decisioni della Santa Sede
Accettiamo e rispettiamo, in spirito di fede, fedeltà e obbedienza religiosa, le disposizioni che la Santa Sede legittimamente adotta riguardo al Fondatore , alla sua memoria e alle conseguenze che queste possono avere per la vita dell’Istituto, nonché gli obblighi specifici che possono esserci legittimamente imposti, anche se personalmente non condividiamo alcuni giudizi o valutazioni che li accompagnano. Siamo pronti ad adempierli nella misura in cui ciò sia compatibile con gli obblighi e i limiti inerenti alla virtù e al voto di obbedienza.
Non riconosciamo il Fondatore come santo, né l’Istituto ha mai avanzato una simile pretesa.
Per noi, i “santi ”, che veneriamo con dulia, sono soltanto coloro che sono stati dichiarati tali dalla legittima autorità della Chiesa. Il fatto che i membri dell’Istituto abbiano ed esprimano sentimenti personali riguardo al Fondatore, siano essi favorevoli o sfavorevoli, rientra nella sfera della coscienza e della libertà personale di ciascun religioso, e l’Istituto non intende né può ergersi a giudice della coscienza dei suoi membri (cfr. Can. 630, §5).
Vogliamo difendere, promuovere e vivere il carisma ricevuto tramite il Fondatore
Per quanto riguarda l’opera del Fondatore, il bene da lui compiuto, e soprattutto il patrimonio spirituale, dottrinale, apostolico e formativo che è stato ricevuto e riconosciuto dalla Chiesa —ovvero tutto ciò che riguarda la mente e i propositi del Fondatore (can. 578) in quanto tale — noi dobbiamo e desideriamo difenderlo, promuoverlo e viverlo. Non riteniamo che si possa stabilire una relazione tra la possibile colpevolezza personale del Fondatore in certi eventi e l’autenticità del carisma dell’Istituto. È necessario distinguere tra la persona del Fondatore, le sue possibili mancanze personali, e il carisma fondatore stesso , che la Chiesa ha già discernuto, approvato e ricevuto come dono per tutta la Chiesa.
Pertanto, riteniamo che qualsiasi giudizio sulla realtà attuale dell’Istituto o sulla fedeltà con cui vive il suo carisma debba essere formulato separatamente, secondo criteri propri e attraverso un esame obiettivo dei suoi frutti, della sua vita e della sua missione nella Chiesa.

















