Nel dibattito sulla violenza sessuale si continua troppo spesso a confondere la semplificazione con la chiarezza. Ma quando il diritto rinuncia alla complessità della realtà umana, smette di proteggere e inizia a esporre. È in questo spazio che si colloca la proposta della senatrice Bongiorno della Lega: non come intervento tecnico neutro, ma come scelta culturale che incide direttamente sulla possibilità stessa delle vittime di accedere alla giustizia.
Nel diritto penale il consenso sessuale non è una parola pronunciata nel vuoto, ma l’espressione effettiva dell’autodeterminazione della persona. Per essere giuridicamente valido, il consenso deve essere libero, attuale e consapevole, come impongono la Convenzione di Istanbul, la giurisprudenza della Corte EDU e la costante elaborazione della Cassazione, in linea con i più avanzati ordinamenti europei, come Francia e Germania, che hanno fatto del rispetto della volontà della persona e della protezione contro ogni forma di coercizione il vero indice di civiltà giuridica. Basti pensare al caso Gisèle Pelicot in Francia, in cui la vittima fu narcotizzata dal marito e ripetutamente esposta a rapporti sessuali senza poter acconsentire, evento che ha determinato una riforma legislativa inserendo esplicitamente il consenso libero come elemento essenziale dei reati sessuali.
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