<h2 style="text-align: justify;">Spettabile Redazione Ninin Nuova Informazione Indipendente e Suo Diretto Responsabile Email: HYPERLINK "mailto:ninin.liguria@gmail.com" ninin.liguria@gmail.com</h2> <p style="text-align: justify;"><img class="alignleft wp-image-62894 size-medium" src="http://retelabuso.org/wp-content/uploads/2015/11/r_7120d7e00e-1-243x300-243x300.png" alt="" width="243" height="300" />Dando seguito a denuncia on- line alla Polizia Postale e mi riservo un esposto alla Procura della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 della legge sulla stampa faccio presente gravi violazioni rispetto ai contenuti riprodotti nell’articolo criminis che mi riguarda. I cui racconti più che rispecchiare i canoni di una cronaca corretta evidenziano, purtroppo, l’esigenza narrativa da horror – tragicus, in propagazione di False notizie ai fini del dolo - art. 495 c.p. Un sano e serio giornalismo presuppone per deontologia ed etica professionale il dovere di raccontare, scrupolosamente, i fatti della cronaca nel rispetto della legge che la regolamenta. A discapito dell’uso spietato e barbaro del mezzo di comunicazione che si presta alla gentile cortesia del richiedente, sino alla violazione penale dell’ art.594 cp per la diffamazione e dell’art. 661 - abuso della credulità popolare.</p> <p style="text-align: justify;">Premesso che da mesi ZANARDI ( soggetto a me sconosciuto e quindi per me “Signor nessuno”) esercita a mio carico - nella modalità del “fumus – persecutionis” - in modo ossessivo la diffusione presso varie redazioni di notizie lesive in sciacallaggio mediatico. Inventandosi anche minacce ed intimidazioni, a suo dire da me perpetrate nei sui confronti ( e come tali mai dimostrate con prove concrete ) nel vano tentativo – si presume – di speculare le prime pagine dei giornali, guadagnandosi la gloria della notorietà. Una trovata deprecabile e di geniale “comicità deprimente” …. Prova evidente di come si riesca con estremo dilettantismo a confezionare in produzione mal riuscita, patetici e finti eroi che si rivelano, di fatto, buffi da trattenimento! Fermo restando che il diritto di contestazione o di replica, esercitato della parte lesa, rispetto a questioni che lo interpellino direttamente, più che una violenza privata o minaccia, va palesato al Signor nessuno - costituisce un sacrosanto diritto. E’ tutela di un cittadino anche l’intervento delle autorità di competenza come verificatosi nel suo caso. Inoltre, il diritto di replica a contenuti volgari e infamanti…, va spiegato al Signor nessuno, più che violenza privata risulta nel nostro Paese che è civile e democratico un diritto sancito dall’art.8 della legge sulla stampa. E chi propaga insulti, infamie e diffamazioni, oltre che ad essere perseguito per i medesimi reati, è anche soggetto all’oscuramento del sito va sempre spiegato al Signor nessuno. Perché vige non la formula liberticida, come lamenta il Signor nessuno, piuttosto vige il diritto di civiltà, del rispetto sociale verso le persone e nei confronti di ogni cittadino, garantito dalla stessa costituzione. Nulla a che vedere con la giungla primitiva e selvaggia o status mafioso, in cui la prepotenza e l’arroganza di uccidere liberamente, senza risponderne a nessuno, resta una pretesa impunita e di regime malato e di grave pericolo e minaccia sociale!</p> <p style="text-align: justify;">a) A proposito dell’indicata “condanna”… inflitta a mio carico dal Vaticano da Congregazione Dottrina della Fede e riportato in articolo, per scarsa conoscenza del diritto canonico emersa dal predetto contenuto indicato in articolo, si precisa che la Congregazione non infligge condanne, perché non ne ha competenza canonica per farlo – non è più l’inquisizione - emette solo sanzioni! E’ competenza di emendare condanne solo al Tribunale Apostolico quale massimo organo giuridico del Vaticano che tratta la materia di grave rilevanza penale. Per mia grazia non conosco, in termini di procedimento giudiziario penale, predetto Tribunale Apostolico. Ulteriore conferma che a mio carico non sussiste alcuna condanne di specie. L’unica condanne che si riscontra, in questa trattazione, è la povertà umana della divulgazione di simili idiozie! Una elementare lettura, da profani del diritto, permetterebbe di cogliere a riscontro che nel citato DECRETO non viene indicata “la vittima”… ( cosa che presuppone la condanna definitiva ) bensì “presunta- vittima” … La vittima non è tale nell’ordinamento del diritto UNIVERSALE sino al terzo grado di giudizio e prima del quale è riconosciuta la presunzione di innocenza a qualsiasi accusato! Tutti siamo potenzialmente accusabili ma non tutti gli accusati sono condannati in maniera definitiva! Sino a quanto si parla nel merito di “presunta vittima”- e non di “vittima” … e acclarato che non esistono condanne che indicano la certezza di colpevolezza emersa da procedimento giudiziario ….!</p> <p style="text-align: justify;">b) Il succitato DECRETO non stabilisce una sentenza definitiva ma indica la natura delle accuse poste e come tali acquisite che presuppongono le medesime sanzioni, qualora non vengono confutati con prove certe i singoli capi d’accusa! Come si coglie a lettura del predetto DECRETO nell’ultima pag. n. 4 - è presente la possibilità giuridica della contestabilità per ricorso e si cita: ” Ai sensi dell’art. 27 del m.p. Sacramentorum sancitatis tutela, potrà interporre ricorso avverso a questa decisione alla sessione ordinaria”… ecc. Perché viene omesso in pieno banditismo mediatico, volutamente censura, nell’articolo criminis questo aspetto che racconta la verità di svolta dell’intera vicenda? Ci si limita allo sbandieramento, in pieno reato diffamatorio e della violazione posta nella diffusione di una “simulazione di reato” - art. 367 cp per condanne definitive! Cosa accade di seguito a quel ricorso presentato dall’Ordinario/ o Vescovo di Locri?</p> <p style="text-align: justify;">Non vi è traccia nell’articolo ma volutamente tutto è fermo nei contenuti, tragicamente al giugno 2011! Questa è informazione? A mio modesto avviso e presumo è piuttosto un “metodo tipicamente mafioso” con cui si intende uccidere la dignità, la reputazione di persone incensurate e fatte passare all’opinione pubblica per volontà di una mente criminale, come condannato di reati disdicevoli! Piaccia o non al Signor nessuno …, agli atti c’è un ricorso che scioglie quel decreto il cui esito è sancito rif. di Prot. N. 234 / lì, 09/07/2013 - licenziato dalla stessa Congregazione della Dottrina della Fede! Spiacente per il “Signor Nessuno” ma questa volta gli è andata male e per il suo copione ossessivo si cerchi un altro polletto da spellare! Oltretutto non si è mai capito perché il 29 luglio 2015 Rete l’Abuso del Signor Nessuno, ritira sul conto di Don Francesco la spazzatura mediatica, inviando una e-mail personale di contristata disponibilità di aiuto nella rimozione di ogni cosa. Nel settembre 2015 riposta il tutto… Così come non si comprende il motivo di aver diffuso per due mesi e poi ritirato, sempre da Rete l’Absuo e si cita: “ Don Francesco RUTIGLIANO denunciato da Bivongi” – a consolidare lo scoop e l’avvallo infamante del prete denunciato anche dal Comune per i gravi reati di abuso perpetrati sul territorio! Smentita posta dallo stesso Ente citando volgarmente in pieno reato di diffamazione con una nota – COMUNE DI BIVONGI Prot. N. 3946 / lì 05-10-2015. Cosa nasconde questa metodica criminis! Si presume - racket o fumus persecutionis? Diffamazione di chi pubblica contenuti che non conosce per poi ricredersi e poi ancora ripostarli? Isterismo mediatico che al momento assume i risvolti di violento banditismo mediatico …! Il sottoscritto non è stato mai sottoposto a sanzioni di durata di 4 anni ma non per aver omesso la restrizione in modo illecito bensì, quel DECRETO, piaccia o no al Sig. Nessuno, di fatto non esiste! E’ sciolto perché le accuse vengono dimostrate mere calunnie!</p> <p style="text-align: justify;">c) In Congregazione fu una donna di 45 anni e non un minore a formulare le accuse. La stessa donna che indirizza allo stesso sacerdote in questione una ignobile raccomandazione di assunzione nelle scuole, avente un misero diploma da magistrale con 37 di voto. Richiesta mai accolta e prontamente ricusata e, in tal senso, ci sono prove che ne attestano il tentativo dell’illecito indicato. La storiellina dell’abuso viene confermata da un ragazzo di Riace e di anni 25, di un paese che non corrisponde alla Comunità di Bivongi. Al quale è dato l’onere di sostiene la stessa tesi accusatoria da confermare in Congregazione e posta dalla succitata Sig.ra. La quale di questo ragazzo non risulta ne suo genitore e nemmeno sua parente. Misteriosamente è la stessa donna che falsifica un avvallo bancario al giovane, la cui operazione risulta illegale, il cui conto indicato nel documento falsificato presupponeva che il sacerdote in questione dovesse, nel piano estorsivo, ottemperare il pagamento economico…! E’ la stessa donna che ospita nella propria casa il giovane. E’ una pura casualità… ovviamente! Documento dell’avvallo bancario è presente agli atti a deposizione processuale. E’ un caso che a Bivongi si è tentati, disperatamente e senza riuscita, di manipolare ragazzi della mia comunità parrocchiale come si riscontra in atti da fonti testimoniale e depositati agli atti, a porre illazioni calunniose a carico del sottoscritto e giovane parroco della locride? Operazione non riuscita, allo stato non esiste un bambino o giovane che abbia e possa lamentare a Bivongi di abusi perpetrati del proprio parroco! Questa è storia e, come tale è dimostrabile in atti processuali, il resto è solo volgare spazzatura diffamatoria che costituisce grave reato penale. Il cui intendo divulgativo GRAVEMENTE lesivo è da chiare in Tribunale! Visto che a mio carico non vi è traccia di denunce o condanne penali, risulto incensurato, non sussiste nemmeno una condanne canonica… non capisco come possa “un incensurato” costituire notizia di interesse mediatico di un sito della Liguria rispetto a persone fisiche, fatti e accadimenti riconducibili nella Locride … Non capisco, inoltre, come un episodio risalente a molti anni fa e chiarito anche dalla stampa locale come possa costituire nel 2015 un elemento di diritto di cronaca per la stessa notizia, già sciolinata e consumata in tempi antecedenti alla riproposizione in post. Mi consta ai sensi di legge che una operazione di questo genere dovrebbe risultare priva d’interesse pubblico - come recita la normativa che regolamenta la stampa e il diritto di cronaca. Notizia manipolata è già un reato in violazione all’art. 2 n. 69 oltretutto se la stessa notizia viene riproposta a distanza di anni, in assenza di sussistenza di nuovi elementi non costituisce una fonte di notizia d’interesse pubblico e non risponde più al diritto di cronaca o d’informazione pubblica, nel vero, costituisce una piena violazione di reato in termini di violazione e nel dolo, in atti persecutori art. 612 cp., lesive alla reputazione personale e pubblica nel ruolo esercitato di ministro del culto! Aspetto di ulteriore materia penale che verrà chiarito in Tribunale, qualora si dovesse ancora riscontrare l’oggetto criminis propagato in web: HYPERLINK "http://www.ninin.liguria.it/.../don-francesco-rutigliano-colpevole-di-abusi-sess" www.ninin.liguria.it/.../don-francesco-rutigliano-colpevole-di-abusi-sess...</p> <p style="text-align: justify;">Vi prego a non scherzare con la vita e la dignità delle persone, lo imploro come atto di coscienza individuale! Auspico che la dignità e il rispetto civile non ceda il passo alla carneficina ma trionfi la professionalità deontologica di un sano giornalismo, armonizzato dal rispetto, delle leggi che regolamentano la disciplina della stampa e del buon senso dalla ragionevolezza umana. Un grande giornalista sa cosa e come scrivere…, a differenza di chi scrive nel vano tentativo di giocare a scimmiottare ciò che non è…!</p> <p style="text-align: justify;">Distinti saluti Don Francesco RUTIGLIANO</p> <p style="text-align: justify;">http://www.ninin.liguria.it/204/?tx_ttnews%5Byear%5D=2015&tx_ttnews%5Bmonth%5D=11&tx_ttnews%5Bday%5D=23&tx_ttnews%5Btt_news%5D=734827&tx_ttnews%5Bcat%5D=165&cHash=833e93196e7f97dddd9fdc9e75845b8e</p>