<p style="text-align: justify;">20/02/2012 - Il ricorso proposto da un sacerdote - condannato in primo grado per atti di violenza sessuale in danno di un minore di 14 anni e ristretto agli arresti domiciliari presso un monastero di clausura – viene ritenuto fondato, con la sentenza 47465/11 della Cassazione.</p> <p style="text-align: justify;">Si è arrivati alla Suprema Corte dopo che il Tribunale del Riesame di Milano aveva rigettato l’appello proposto contro l’ordinanza che vietava all’imputato di utilizzare la posta ordinaria, al fine di comunicare con parenti e amici, nonché la posta elettronica, per comunicare con gli editori per l’invio di suoi scritti destinati alla pubblicazione su riviste scientifiche. Il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato non rispetta il principio costituzionale del «minor sacrificio necessario», anche in considerazione del fatto che le accuse mossegli non comprendevano condotte poste in essere mediante l’utilizzazione di contatti epistolari. In più, il sacerdote sottolinea che la preclusione di comunicazioni con terzi è una compressione della libertà (da lui) non riscontrata neppure in carcere. I giudici del riesame, insomma, avevano evidenziato che la mancanza di un «seppur minimo segno di ravvedimento» induceva a ritenere che l’imputato, se avesse avuto la possibilità di comunicare con l’esterno, ne avrebbe approfittato per commettere altri reati. Pur affermando la sicura ed estrema pericolosità del soggetto, il Collegio precisa che «altrettanta certezza non può dirsi sussistente con riferimento al divieto di comunicazione, rispetto al quale i medesimi dati paiono consentire la formulazione di mere ipotesi». Anche perché, nel caso specifico, «la richiesta formulata dal ricorrente riguardava la comunicazione tramite posta ordinaria con parenti ed amici e quella a mezzo posta elettronica esclusivamente per corrispondere con gli editori per la ricezione e trasmissione di scritti e, pertanto, senza alcun accesso indiscriminato ad internet». Quindi, la Cassazione annulla con rinvio il provvedimento impugnato.</p> http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/responsabilita-sicurezza/news/articolo/lstp/443222/