<p style="text-align: justify;"><strong><em>Sono nitidi i ricordi della vittima, A. C., riscontrati mediante indagini del Tribunale apostolico che non hanno ricevuto smentita dall’accusato, anzi ne ha spesso confermato la veridicità</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>BIVONGI (RC) –</strong> Scorrendo i cinque fogli che costituiscono il decreto n. 197/2009–34047 licenziato in data 20 giugno 2011 dal Palazzo del Sant’Uffizio di Città del Vaticano, in merito al processo ex can. 1720 CIC a carico del reverendo Francesco Rutigliano, ex parroco di Bivongi accusato ed al termine del suddetto procedimento dichiarato <em>“colpevole del delitto di abuso di minore, con l’aggravante dell’abuso di dignità o ufficio, commesso nei confronti di C. A. nel periodo tra il 2006 e il 2008”</em>, sono tante le situazioni nelle quali ci si imbatte anche ad una semplice lettura obliqua e che ne rappresentano il “corpo del reato”, per così dire, di fatto via via portando al nefasto epilogo contemplato al capo a) del punto 4: il Tribunale apostolico appositamente convocato e formato da tre componenti, e quindi il delegato Carlo Dezzuto; Mons. Dott. Robert Deeley, assessore, ed infine Mons. Dott. Krzysztof Nykiel, anch’egli assessore, che hanno sottoscritto il predetto documento con tanto di doppio timbro posto in bell’evidenza, hanno <em>in itinere</em> utilizzato un linguaggio chiaro ed al contempo asciutto per esplicitare il caso <em>de quo</em>, che prese l’abbrivio in tempi non sospetti in cui il sacerdote, di origini pugliesi, iniziò il suo personale percorso per discolparsi di un gravissimo reato a lui ascritto…</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Non è richiesto che abbia luogo un vero e proprio rapporto sessuale… </em></strong></p> <p style="text-align: justify;">Propriamente in calce alla prima pagina del citato decreto, capo a) punto 2, si riporta in via del tutto chiarificatrice che “In merito al <em>delictum gravius</em> denunciato, perché la fattispecie delittuosa possa dirsi ricorrente nel caso concreto, è necessario o sufficiente che l’autore del delitto sia un chierico – si apprende dal documento stilato della Congregazione per la Dottrina della Fede – e che la vittima, o soggetto passivo dell’abuso, sia un minore di anni diciotto, consenziente o meno, dello stesso o di diverso sesso rispetto al reo”. E poi ancora, rispetto alla condotta penalmente illecita, <em>“non è richiesto che abbia luogo un vero e proprio rapporto sessuale</em> – si prosegue – <em>essendo sufficiente anche il semplice compimento di atti comunque implicanti la violazione del sesto precetto del Decalogo, peculiarmente grave per i chierici ai sensi del can. 277, paragrafi 1-2 del Codex Juris Canonicis,</em> come, ad esempio, <em>“toccamenti, baci libidinosi o contatti di organi sessuali, senza che peraltro sia necessario che tali gesti siano immediatamente percepiti dalla vittima come delittuosi o moralmente illeciti”</em>; nel caso in ispecie, di cui al capo a) del punto 1., le accuse riguardavano <em>“ripetute molestie, baci, toccamenti, nonché atti sessuali completi avvenuti in molteplici occasioni”</em>, e quindi in maniera ancor più copiosa di quanto sia riportato dalla teoria sopraesposta e chiaramente sviscerata dalle leggi giuridiche della Chiesa. Che non ammettono interpretazioni di sorta.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>La gita ad Assisi e le due sorelle anziane di Bovalino… </em></strong></p> <p style="text-align: justify;">Ed andando dritti al cuore delle imbarazzanti realtà denunciate davanti al Tribunale apostolico ed acquisite al fascicolo del caso a partire dal 12 giugno 2009, data in cui il reverendo Francesco Rutigliano venne accusato del soprariportato “delitto”, al capo a) del punto 3. del documento sottoscritto dal dott. Carlo Dezzuto, Delegato; Mons. Dott. Robert Deeley, Assessore e Mons. Dott. Krzysztof Nykiel, anch’egli assessore, inequivocabilmente si stende l’assunto che <em>“Nell’esame degli atti, in base a quanto indicato dal can. 1572 CIC, va rilevato che – anche senza considerare le testimonianze de relato raccolte in fase processuale – il denunciante (riudito in sede processuale a distanza di un anno dalla denuncia) è coerente e concorde nel descrivere in modo preciso i comportamenti del Rev. Rutigliano nei propri confronti, ribadendo particolari anche minuti”</em>; ed a tale proposito, la Congregazione per la Dottrina della Fede riporta di momenti ben definiti quando asserisce che “Molti singoli elementi della sua testimonianza (p. es. la presenza delle due anziane sorelle bovalinesi alla gita di Assisi o la descrizione degli ambienti in cui sarebbero avvenuti i delitti) sono stati riscontrati mediante indagini del Tribunale o non hanno potuto ricevere smentita da parte dell’accusato, che, anzi, spesso ha confermato la veridicità dell’accusatore”. Che tradotto in termini più terreni, il reverendo Rutigliano ha sottoscritto quanto veniva mosso dalla sua presunta vittima a suo carico.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Il messaggio sul cellulare che avvalora la relazione tra il prete ed il minore… </em></strong></p> <p style="text-align: justify;">Altro aspetto processuale trattato con dovizia di particolari è stato quello avente riguardo ad un messaggio sul cellulare da parte della presunta vittima, A. C., che è stato esibito dall’accusato in fase probatoria e risalente alla sera prima della rivelazione della vicenda ad una signora, tale D. L., e riconosciuto proprio dall’accusatore: su questo specifico punto i tre sottoscrittori del documento, Dezzuto, Deeley e Nykiel, affermano che <em>“Si può osservare che il testo di esso dimostra del grado di affettività tra accusato e denunciante nella loro relazione. Esso si può pertanto ritenere un indizio della probabilità che si sia potuto giungere a manifestazioni affettive rilevanti nell’ordine della sessualità”. </em></p> <p style="text-align: justify;">E quindi abbastanza chiaro, più di quanto non dica invece la proprietà della carta di credito con cui sono stati effettuati degli acquisti le cui prove la presunta vittima ha esibito al Tribunale apostolico: nella fattispecie si chiosa come <em>“D’altra parte, nonostante le ricerche di questo Tribunale, non si è potuto nemmeno verificare l’alibi presentato dall’accusato per il giorno degli acquisti: tuttavia non si ritiene che detti elementi siano fondamentali per comprovare o smentire ulteriormente la tipologia della relazione creatasi tra il Rev. Rutigliano e il Sig. C.”</em> – epiloga al capo i) del punto 3. Per un decreto emanato cui, è bene dire fino in fondo, tanto l’accusato quanto la vittima, non hanno opposto ricorso, secondo i termini di legge e dunque entro i sessanta giorni utili dalla recezione dello stesso.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Antonio Baldari </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>*tratto da “Calabria Ora” del 19 ottobre 2011 </strong></p>